Sentenza del 01/03/2022 n. 6617 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di donazione (8%) e sanzioni relativo ad atto unilaterale di assegnazione/cessazione di trust rogato dal notaio e in relazione a precedenti bonifici. Il notaio deduceva l'illegittimità della pretesa perché: (i) l'imposizione avrebbe dovuto colpire, se del caso, gli atti istitutivi o i conferimenti iniziali e non l'atto finale; (ii) l'imposta di donazione non era vigente al momento della costituzione del trust; (iii) l'Agenzia non aveva provato datazione e vigenza impositiva dei trasferimenti; (iv) la notifica all'atto del notaio era illegittima perché la responsabilità solidale del notaio è limitata all'imposta principale immediatamente desumibile dall'atto e non ad accertamenti interpretativi o fattuali extratestuali; (v) in subordine si contestava l'aliquota applicata data la coincidenza soggettiva tra disponente e beneficiario.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo prioritarimente, ritenendo che la notifica dell'avviso di liquidazione al notaio fosse illegittima. Ha motivato che la responsabilità solidale del notaio per imposte autoliquidate via telematica è limitata all'imposta principale desumibile 'ictu oculi' dall'atto; invece la pretesa impositiva richiedeva valutazioni interpretative e accertamenti extratestuali (tassabilità degli atti di trust, vigenza dell'imposta al momento dei conferimenti, applicabilità dell'art.22 DPR 131/1986 per 'enunciazione', coincidenza soggettiva tra disponente e beneficiario), perciò non poteva essere notificata al notaio nella procedura automatizzata. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso del notaio; ha compensato le spese.
Norme richiamate
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47-49-53 conv. in L. n. 286 del 2006
Disciplina della riforma dell'imposta di successione e donazione: oggetto della controversia in merito alla tassabilità dei trasferimenti posti in essere sotto la vigenza della nuova disciplina.
Convenzione dell'Aja 1.7.1985
Richiamata a supporto di profili internazionali/di diritto intertemporale evocati dal ricorrente (contestuale, ma non decisiva nella pronuncia).
L. n. 212 del 2000, art. 3
Richiamata tra le norme di diritto processuale/tributario invocate dal ricorrente; non decisiva nel merito.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22
Regola l'ipotesi di registrazione 'per enunciazione' e la rilevanza degli atti enunciati; la Corte evidenzia la complessità applicativa dell'art.22 quando l'atto registrato non coincide totalmente con gli atti enunciati o quando gli effetti degli atti enunciati sono esauriti.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42
Definizione di imposta principale/suppletiva/complementare: fondamentale per delimitare la responsabilità del notaio alla sola imposta principale desumibile dall'atto.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 2
Prevede che la responsabilità solidale del notaio non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive: richiamata per escludere la responsabilità del notaio su pretese non immediatamente desumibili.
D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3-ter
Regola la procedura automatizzata di controllo delle autoliquidazioni: applicabile solo quando il maggior dovuto risulti 'sulla base degli elementi desumibili dall'atto'; se la pretesa richiede accertamenti extratestuali o valutazioni giuridiche, l'ufficio deve procedere con avviso di accertamento verso le parti e non con avviso di liquidazione al notaio.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 60
Indica la responsabilità solidale del notaio in materia di registro/imposte: la Corte ricorda la sua applicazione limitata e subordinata alla desumibilità dall'atto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 3
Richiamato per definire la figura del 'responsabile d'imposta' e il ruolo del notaio nella garanzia del pagamento, ma la Corte sottolinea i limiti di tale responsabilità.
Codice Civile, art. 769 c.c.
Richiamato nella prospettiva dell'interpretazione sulla coincidenza tra disponente e beneficiario e sugli effetti civilistici delle attribuzioni (rilievo ai fini dell'accertamento dell'effettivo arricchimento).
Massime di principio
- La responsabilità solidale del notaio per imposte autoliquidate con registrazione telematica è limitata all'imposta principale che sia immediatamente e 'ictu oculi' desumibile dall'atto; non può essere estesa per recuperi basati su ricostruzioni fattuali o interpretazioni giuridiche complesse.
- La procedura automatizzata di controllo e liquidazione (D.Lgs. 463/1997, art.3-ter) può essere usata dall'Ufficio solo quando il maggior dovuto emerge dagli elementi cartolari dell'atto; se la pretesa richiede accertamenti extratestuali l'Amministrazione deve procedere con l'avviso di accertamento nei confronti delle parti e non con la notifica al notaio.
- Quando la tassabilità di atti collegati a trust richiede interpretazioni (es. se tassare l'atto istitutivo, i conferimenti successivi o l'assegnazione finale) e verifiche sulla vigenza normativa al momento dei conferimenti, la pretesa è di natura non immediatamente desumibile dall'atto e quindi non imputabile al notaio tramite procedura automatizzata.
- La coincidenza soggettiva tra disponente e beneficiario è un elemento che, in concreto, può incidere sulla valutazione dell'effettivo trasferimento di ricchezza e sull'applicabilità delle aliquote/ franchigie; l'amministrazione ha onere di provarne l'irrilevanza quando contesta l'assenza di arricchimento.
- Onere della prova: l'Agenzia deve dimostrare data e natura dei trasferimenti e la vigenza dell'imposta nel momento rilevante; in mancanza di tali elementi la pretesa è debole e non può essere notificata al notaio quale responsabile nella forma automatizzata.
- In ipotesi di dubbi interpretativi consolidati o questioni giuridiche nuove, la compensazione delle spese può essere opportuna, in considerazione dell'incertezza della materia.
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