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Sentenza

Sentenza n. 10696/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento ove necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE, del Decreto del MiC del 30.9.2024 recante "Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi”, comprensivo dei relativi allegati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 296 del 18.12.2024, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non espressamente menzionato o ignoto alla ricorrente, tra cui, per quanto necessario: - tutte le istruzioni operative e la modulistica su esenzioni e rimborsi pubblicate nelle apposite sezioni dei siti internet www.siae.it e www.cultura.gov.it in attuazione del Decreto impugnato; - il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore del 26.4.2024 approvato nell’adunanza generale del 17.4.2024; - i verbali delle riunioni del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore del 23.1.2024 e del 17.4.2024.

Giustizia amministrativa202502732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero della cultura del 30 settembre 2024 sulla disciplina delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per copia privata, nonché atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e organismo collettore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che disciplina esenzioni e rimborsi dal compenso per copia privata previsto dall’art. 71-septies della legge sul diritto d’autore, deducendo: a) l’illegittimità dell’onere documentale imposto ai produttori e importatori per dimostrare la destinazione esclusivamente professionale dei dispositivi, ritenendo sufficiente la fattura di vendita con indicazione della partita IVA; b) la sproporzione dell’obbligo di rendere un’attestazione di responsabilità ai sensi del d.P.R. 445/2000 e di indicare, ove presenti, i numeri di serie dei prodotti; c) la disparità di trattamento rispetto alle cessioni alle amministrazioni pubbliche; d) l’illegittima esclusione delle vendite indirette, effettuate tramite distributori, dal regime di esenzione; e) il difetto di istruttoria e di motivazione, per mancata considerazione delle mutate abitudini dei consumatori e per la consultazione asseritamente meramente formale degli operatori del settore. La ricorrente ha inoltre chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE, prospettando il contrasto del decreto con l’art. 5, par. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto l’interesse e la legittimazione della ricorrente, quale soggetto obbligato ex lege al versamento del compenso, ritenendo sufficiente la prospettazione di una lesione derivante dalla difficoltà di accedere ai meccanismi di esenzione e rimborso. Nel merito, ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto legittimo che l’esenzione e il rimborso siano subordinati alla dimostrazione della destinazione del dispositivo a scopi manifestamente estranei alla copia privata. La fattura di vendita non è, da sola, sufficiente, poiché l’acquisto da parte di un soggetto professionale non esclude che il dispositivo possa essere messo a disposizione di persone fisiche e utilizzato anche per fini privati. Sono pertanto legittimi la fattura, l’attestazione del soggetto obbligato resa sotto la propria responsabilità e l’indicazione del numero di serie, ove presente; tali oneri sono predeterminati, oggettivi, trasparenti e proporzionati, oltre che nella disponibilità del richiedente. Non è stata ravvisata disparità di trattamento rispetto alle amministrazioni pubbliche, considerate non assimilabili ai soggetti privati per il divieto di uso personale dei beni pubblici da parte dei dipendenti. Quanto alle vendite tramite distributori, il decreto non le esclude in via assoluta dall’esenzione o dal rimborso, ma neppure le rende automaticamente esenti: l’esenzione è possibile se il produttore o importatore dimostra, anche in presenza di una catena distributiva, la destinazione finale esclusivamente professionale del bene. Se tale destinazione non è conoscibile al momento della cessione, opera la presunzione di assoggettamento al prelievo, ferma la possibilità di traslare l’onere economico sull’acquirente o di chiedere successivamente il rimborso quando venga acquisita la prova dell’uso estraneo alla copia privata. Il motivo sul mutamento delle abitudini di consumo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché diretto a contestare il fondamento generale del sistema del compenso per copia privata. Il motivo sul difetto di istruttoria è stato respinto, poiché il decreto è stato preceduto dal coinvolgimento del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore e delle associazioni di categoria, con esame dei contributi ricevuti. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stato ritenuto non necessario, non emergendo violazioni del diritto unionale alla luce della giurisprudenza europea, da ultimo richiamata nella sentenza Bluechip. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 71-sexies l. 22 aprile 1941, n. 633

    È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali

    La riproduzione privata costituisce un’eccezione al diritto esclusivo d’autore, ammessa solo per uso personale e non commerciale.

  • art. 71-septies l. 22 aprile 1941, n. 633

    Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1

    Il produttore o importatore è l’obbligato principale al versamento del compenso; il distributore risponde in solido in caso di mancato pagamento. L’obbligato deve provare i presupposti dell’esenzione o del rimborso.

  • art. 71-octies l. 22 aprile 1941, n. 633

    Il compenso è corrisposto alla SIAE, che provvede alla ripartizione tra gli aventi diritto secondo la legge.

  • art. 5, par. 2, lett. b), direttiva 2001/29/CE

    Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione per le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso

    Il prelievo per copia privata deve essere collegato alla possibilità di riproduzione per uso privato; devono essere previste esenzioni o rimborsi effettivi per i dispositivi destinati a scopi manifestamente estranei alla copia privata.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, non sussistono ragionevoli dubbi interpretativi sulla compatibilità della disciplina nazionale.

  • art. 190 l. 22 aprile 1941, n. 633

    Il Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore svolge funzioni di studio e rende pareri sulle questioni attinenti al diritto d’autore; il suo coinvolgimento ha concorso a escludere il difetto di istruttoria.

  • d.P.R. 28 giugno 2000, n. 445

    Le attestazioni richieste dal decreto ministeriale possono essere rese sotto la responsabilità del dichiarante secondo le forme previste dal testo unico sulla documentazione amministrativa.

  • art. 54 c.p.a.

    La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata ... qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile

    Il Collegio ha autorizzato il deposito tardivo di documentazione contrattuale della ricorrente, garantendo il contraddittorio; la documentazione di soggetti diversi dalla ricorrente è stata invece stralciata.

Massime di principio

  • Nel sistema del compenso per copia privata, l’esenzione o il rimborso spettano quando il produttore, importatore o altro soggetto obbligato dimostri che il dispositivo è destinato, in modo manifestamente estraneo, alla realizzazione di copie per uso privato; l’onere della prova grava sul soggetto che invoca l’esenzione o il rimborso.
  • La fattura di vendita a un soggetto professionale non dimostra, da sola, la destinazione esclusivamente professionale del dispositivo, poiché anche un bene acquistato da una persona giuridica o da un professionista può essere messo a disposizione di persone fisiche e utilizzato, anche parzialmente, per fini privati.
  • Sono legittimi gli oneri documentali predeterminati, oggettivi e trasparenti che richiedano, per l’esenzione o il rimborso, la fattura di vendita, un’attestazione del soggetto obbligato sulla destinazione esclusivamente professionale e l’indicazione del numero di serie ove presente, purché tali elementi siano nella disponibilità dell’istante e non risultino sproporzionati.
  • La vendita tramite distributore non è automaticamente né esente né assoggettata in via definitiva al compenso per copia privata: il produttore o importatore può ottenere l’esenzione se conosce e dimostra la destinazione finale esclusivamente professionale del bene; in mancanza di tale conoscenza, il prodotto è soggetto al prelievo, salva la traslazione dell’onere economico o il successivo rimborso qualora venga acquisita la prova dell’uso estraneo alla copia privata.
  • Il sistema del compenso per copia privata può fondarsi su una presunzione relativa di destinazione dei dispositivi all’uso privato, superabile mediante la prova che essi sono destinati a finalità manifestamente estranee alla realizzazione di copie private; tale presunzione è compatibile con il diritto dell’Unione europea se accompagnata da meccanismi effettivi di esenzione o rimborso.

Come è indicizzato

MaterieAtti amministrativi generali e linee guidaMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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