Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25118/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che, pur avendo dichiarato l'estinzione per una delle sentenze (art. 167 e art. 172 c.p.), ha rigettato la domanda principale di riconoscimento della continuazione e di applicazione della sospensione condizionale della pena. Sostiene che il giudice ha errato nel ritenere che l'eventuale riconoscimento della continuazione non produrrebbe effetti favorevoli immediati e che l'estinzione già intervenuta per uno dei reati (art. 167 c.p.) precluderebbe il riconoscimento della continuazione; afferma invece che il beneficio avrebbe potuto essere riconosciuto con la precisazione sul decorso quinquennale necessario per l'effetto estintivo e che l'estinzione di uno dei reati non impedisce l'accertamento della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo infondato il ragionamento del giudice dell'esecuzione. Ha richiamato il principio secondo cui in sede esecutiva è ammissibile la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione anche con riferimento a reati già estinti, poiché il condannato conserva interesse alla riconsiderazione dei fatti (ai fini dell'art. 671 c.p.p.) anche quando non ne derivano effetti immediati sulla pena da espiare (es. effetti sulla recidiva, sulla dichiarazione di abitualità/professionalità, o sulla attribuzione della pena già espiata). La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Chieti perché si pronunci, con la discrezionalità propria del giudice di merito, sulla domanda di riconoscimento della continuazione e sulla sospensione condizionale della pena.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Citato dal ricorrente come norma di riferimento relativa alla concorrenza di reati; comunque nella decisione non è stata ritenuta ostativa all'ammissione dell'istanza di continuazione in sede esecutiva.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte come norma che legittima l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti in sede esecutiva: anche se la riconsiderazione non modifica immediatamente la pena da espiare, può produrre altri effetti rilevanti (es. imputazione di pena già espiata, effetti sulla recidiva, abitualità/professionalità nel reato).

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Richiamato quale riferimento procedurale nell'impugnazione per violazione di legge; il vizio denunciato concerne l'omessa o errata applicazione delle regole di valutazione della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 167 cod. pen.

    Norma che dispone l'estinzione del reato per effetto del decorso del periodo di sospensione condizionale; la Corte ha precisato che l'intervenuta estinzione ai sensi dell'art. 167 non esclude automaticamente la possibilità di chiedere e ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 172 cod. pen.

    Norma sull'estinzione della pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto che l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 non preclude, di per sé, il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

Massime di principio

  • In sede di incidente di esecuzione il condannato può chiedere il riconoscimento della continuazione anche con riguardo a reati già estinti: l'interesse alla riconsiderazione permane per effetti non necessariamente immediati sulla pena da espiare.
  • L'intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. o l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 c.p. non impediscono automaticamente che il giudice dell'esecuzione valuti e si pronunci sulla domanda di continuazione.
  • Il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a dichiarare l'estinzione o la prescrizione senza esaminare la richiesta di riconoscimento della continuazione: l'omessa pronuncia integra motivo di annullamento.
  • Il riconoscimento della continuazione può avere utilità anche se non riduce immediatamente la pena da espiare: tra gli ulteriori effetti rilevanti vi sono la possibile imputazione di pena già espiata, l'esclusione o la limitazione degli effetti in tema di recidiva, e l'incidenza su dichiarazioni di abitualità o professionalità nel reato.
  • Se il giudice ritiene che il riconoscimento della continuazione produrrebbe effetti estintivi solo dopo un periodo (es. quinquennio previsto per la sospensione condizionale), può comunque riconoscere la continuazione accompagnando la decisione con le opportune precisazioni sul decorso dei termini, anziché rigettare la domanda per insussistenza di effetti immediati.
  • In caso di rigetto ingiustificato della domanda di continuazione in sede esecutiva, il rimedio utile è il ricorso per cassazione e il conseguente rinvio al giudice di merito per nuovo esame della domanda.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.