Regolamento (UE) 2026/1175
Regolamento (UE) 2026/1175 del Consiglio, del 28 maggio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/386, che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime sanzionatorio UE esistente contro Hamas e la Jihad islamica palestinese, ampliando il perimetro soggettivo ai membri del Politburo di Hamas. La misura dà attuazione a una nuova decisione PESC del Consiglio e rafforza il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili o influenti sugli atti di violenza. È previsto tuttavia un correttivo individuale: i membri del Politburo non devono essere inclusi o mantenuti in lista se vi sono informazioni sufficienti che escludano la loro influenza sugli atti di violenza.
Modifica del regolamento (UE) 2024/386 per estendere le misure restrittive a tutti i membri del Politburo di Hamas, con esclusione in presenza di prova sufficiente della loro irrilevanza rispetto agli atti di violenza.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento direttamente applicabile. Riguarda il regime sanzionatorio già istituito dal regolamento (UE) 2024/386 nei confronti di Hamas, della Jihad islamica palestinese e dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza. La modifica incide in particolare sulle persone fisiche membri dell’ufficio politico di Hamas (Politburo), che possono essere inserite o mantenute nell’elenco dell’allegato I, salvo che informazioni sufficienti dimostrino che non esercitano un’influenza sugli atti di violenza commessi da Hamas.
Modifica del regime sanzionatorio UE contro Hamas e la Jihad islamica palestinese
Il regolamento (UE) 2026/1175 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) 2024/386, che attua la decisione PESC 2024/385 e istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese. La modifica risponde alla nuova decisione (PESC) 2026/1173 del 28 maggio 2026 e mira a rafforzare l’efficacia del quadro sanzionatorio dell’Unione.
Finalità e contesto politico-normativo
Dai considerando emerge che il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 26 giugno 2025, aveva già invitato a proseguire i lavori sulle misure restrittive nei confronti di Hamas. Il Consiglio ribadisce che Hamas continua a costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e che i suoi atti di violenza integrano gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. In questo quadro, il legislatore UE ritiene che il Politburo rappresenti il principale organo decisionale di Hamas, con influenza significativa sulle politiche sociali, politiche e militari del gruppo, e che i suoi membri siano a conoscenza, partecipino o comunque sostengano la pianificazione e la giustificazione degli atti di violenza.
Ambito soggettivo e contenuto delle misure
La decisione PESC 2026/1173, richiamata dal regolamento, prevede misure restrittive consistenti in restrizioni di viaggio e nel congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti ai membri del Politburo o da essi posseduti, detenuti o controllati. Il regolamento di modifica adegua la base normativa UE nel settore del congelamento dei beni, estendendo espressamente l’allegato I anche alle persone fisiche che sono membri del Politburo di Hamas.
Regola di inclusione e clausola di esclusione individuale
La nuova formulazione dell’articolo 2 stabilisce due principi complementari:
- i membri del Politburo sono, in linea di principio, soggetti all’inserimento nell’allegato I;
- non devono essere inclusi o mantenuti in elenco quando informazioni sufficienti dimostrino che non esercitano un’influenza sugli atti di violenza commessi da Hamas. Questa clausola introduce quindi una verifica individualizzata, che evita l’automatica permanenza in lista in assenza del necessario collegamento sostanziale con gli atti di violenza.
Rapporto con il diritto dell’Unione e efficacia
Il regolamento richiama l’articolo 215 TFUE come base giuridica e sottolinea che le misure rientrano nell’ambito di applicazione del Trattato, richiedendo un atto dell’Unione per garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica del titolo del regolamento (UE) 2024/386
Il titolo del regolamento base viene aggiornato per precisare che le misure restrittive riguardano Hamas e la Jihad islamica palestinese e i soggetti che ne sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza.
Inclusione dei membri del Politburo di Hamas nell’allegato I
All’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/386 è inserito un nuovo paragrafo 4, secondo cui l’allegato I comprende anche le persone fisiche che sono membri dell’ufficio politico di Hamas (Politburo).
Clausola di esclusione o mantenimento in elenco
È introdotto un nuovo paragrafo 5 che esclude dall’inserimento o dal mantenimento nell’allegato I i membri del Politburo qualora informazioni sufficienti indichino che non esercitano un’influenza sugli atti di violenza commessi da Hamas.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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