Regolamento (UE) 2026/1154
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1154 della Commissione, del 28 maggio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la soppressione di metossifenozide, penthiopyrad e terpenoid blend QRD 460 dall’elenco delle sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sopprime dall’elenco delle sostanze attive approvate, contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, tre sostanze: metossifenozide, penthiopyrad e terpenoid blend QRD 460. La soppressione deriva dal fatto che per tali sostanze non sono state presentate domande di rinnovo, oppure le domande presentate sono state ritirate, con conseguente scadenza dell’approvazione. L’atto modifica quindi l’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con soppressione di tre sostanze attive dall’elenco delle sostanze approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive metossifenozide, penthiopyrad e terpenoid blend QRD 460, iscritte nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; la modifica decorre dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce un regime generale per nuove sostanze, ma elimina dall’elenco sostanze che non risultano più approvate per mancata presentazione o successivo ritiro delle domande di rinnovo e per la scadenza dei relativi periodi di approvazione.
Soppressione di metossifenozide, penthiopyrad e terpenoid blend QRD 460 dall’elenco delle sostanze attive approvate
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1154 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate o considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. L’atto ha natura meramente modificativa e si fonda sull’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Finalità della modifica
Secondo i considerando, le sostanze attive metossifenozide, penthiopyrad e terpenoid blend QRD 460 risultavano ancora elencate nell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, ma non sono più approvate perché non sono state presentate domande di rinnovo oppure le domande presentate sono state ritirate. Poiché i rispettivi periodi di approvazione sono scaduti, la Commissione ritiene opportuno sopprimere tali sostanze dall’elenco.
Modifiche all’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento per la modifica puntuale dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011. In concreto:
- nella parte B sono soppresse la voce 57, relativa a penthiopyrad, e la voce 84, relativa a terpenoid blend QRD 460;
- nella parte E è soppressa la voce 11, relativa a metossifenozide.
Ambito soggettivo e portata pratica
Il regolamento riguarda l’assetto autorizzatorio delle sostanze attive utilizzabili nei prodotti fitosanitari nell’Unione europea. Per gli operatori del settore agricolo e fitosanitario, la conseguenza è la rimozione di tali sostanze dall’elenco delle approvate, con impatto sul relativo quadro di conformità regolatoria nei vari Stati membri.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Soppressione dall’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato del regolamento, con effetto di eliminare le sostanze non più approvate.
Sostanze rimosse dall’allegato
Nell’allegato: nella parte B sono soppresse la voce 57 (penthiopyrad) e la voce 84 (terpenoid blend QRD 460); nella parte E è soppressa la voce 11 (metossifenozide).
Presupposti della soppressione
I considerando precisano che per le tre sostanze non sono state presentate domande di rinnovo, oppure le domande presentate sono state successivamente ritirate; a seguito della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, le sostanze non sono più approvate.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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