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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1146

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1146 della Commissione, del 28 maggio 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112, Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113, Lactiplantibacillus plantarum DSM 18114, Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55943, Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55944, Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 e Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-6138 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013

Normativa europea32026R1146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova per dieci anni l’autorizzazione di sette preparati microbici impiegati come additivi per l’insilaggio nei mangimi per tutte le specie animali. La Commissione si fonda sui pareri EFSA, che confermano la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, ma richiedono cautele per gli utilizzatori per il rischio di sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Il testo adegua inoltre l’assetto normativo precedente, sopprimendo dal regolamento (UE) n. 1065/2012 i preparati di Lactiplantibacillus plantarum interessati e abrogando il regolamento (UE) n. 1113/2013 relativo ai preparati di Lentilactobacillus buchneri. È infine previsto un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte.

Rinnovo dell’autorizzazione di sette preparati batterici come additivi per mangimi per tutte le specie animali, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai preparati di Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944, nonché ai preparati di Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 e ATCC PTA-6138, autorizzati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione è rinnovata per la categoria degli additivi tecnologici e per il gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. Sono previste condizioni specifiche d’uso, misure di protezione degli utilizzatori e un regime transitorio per i prodotti e i mangimi già immessi sul mercato prima del 18 giugno 2027, se prodotti ed etichettati secondo la normativa previgente fino al 18 giugno 2026.

Rinnovo dell’autorizzazione di preparati microbici come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1146 rinnova l’autorizzazione di sette preparati batterici impiegati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, nell’ambito della categoria degli additivi tecnologici e del gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale.

La Commissione fonda la propria decisione sui pareri dell’EFSA, che confermano la sicurezza dei preparati alle condizioni d’uso autorizzate e indicano misure di protezione per gli utilizzatori, in considerazione del rischio di sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Il regolamento aggiorna inoltre il quadro autorizzativo precedente, modificando il regolamento (UE) n. 1065/2012 e abrogando il regolamento (UE) n. 1113/2013.

Base giuridica e contesto regolatorio

La base giuridica è l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei considerando si ricorda che tale regolamento stabilisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni degli additivi destinati all’alimentazione animale. Le domande di rinnovo sono state presentate conformemente all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento e riguardano i sette preparati elencati nell’allegato.

Valutazione scientifica e parere dell’EFSA

L’EFSA ha espresso pareri nel 2024 e nel 2025. In un primo momento ha ritenuto i preparati sicuri per animali, consumatori e ambiente alle condizioni già autorizzate, ma ha evidenziato che essi devono essere considerati sensibilizzanti per pelle e vie respiratorie; in assenza di dati, non ha potuto concludere sulla possibile irritazione oculare. Non ha ritenuto necessario rivalutare l’efficacia, poiché le richieste di rinnovo non modificavano le condizioni originarie di autorizzazione. In un successivo parere del 24 giugno 2025, dopo la presentazione di nuovi dati da parte del richiedente, l’EFSA ha concluso che i preparati risultano caratterizzati per quanto riguarda la contaminazione microbiologica, salvo le enterobatteriacee, e la purezza chimica, senza problemi di sicurezza residui.

Controllo analitico e laboratorio di riferimento

Il laboratorio di riferimento previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto ancora valide le precedenti conclusioni e raccomandazioni sul metodo di analisi. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è richiesta una nuova relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

Rinnovo dell’autorizzazione e condizioni d’uso

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dei preparati indicati nell’allegato. Per tutti gli additivi sono previste condizioni uniformi di impiego, tra cui:

  • indicazione delle condizioni di conservazione nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele;
  • utilizzo solo nel materiale fresco facile da insilare, definito come materiale con oltre il 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco ai sensi del regolamento (CE) n. 429/2008;
  • adozione di procedure operative e misure organizzative adeguate per ridurre i rischi per gli utilizzatori;
  • uso di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie quando i rischi non possano essere eliminati altrimenti.

Dosi minime e specifiche tecniche dei singoli preparati

L’allegato distingue i sette additivi per numero di identificazione, specie microbica e dose minima quando non usati in combinazione con altri microrganismi e/o enzimi come additivi per l’insilaggio.

Per i preparati di Lactiplantibacillus plantarum:

  • DSM 18112 e ATCC 55944: dose minima pari a 5 × 10^6 CFU/kg di materiale fresco;
  • DSM 18113, DSM 18114 e ATCC 55943: dose minima pari a 2 × 10^7 CFU/kg di materiale fresco.

Per i preparati di Lentilactobacillus buchneri:

  • ATCC PTA-2494 e ATCC PTA-6138: dose minima pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco.

Per ciascun preparato, la composizione è descritta come preparato solido contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo, costituito da cellule vitali del relativo ceppo.

Metodi di analisi e identificazione

L’allegato prevede, per il conteggio nell’additivo per mangimi, il metodo dello spatolamento superficiale con agar MRS (EN 15787). L’identificazione dei ceppi avviene mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) secondo CEN/TS 17697 o mediante metodi di sequenziamento del DNA. Le note rinviano al sito del laboratorio di riferimento per informazioni più dettagliate.

Modifica e abrogazione degli atti precedenti

L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012, sopprimendo dal titolo i numeri di deposito relativi ai ceppi DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944 e cancellando dall’allegato le voci 1k20726, 1k20727, 1k20728, 1k20729 e 1k20730. L’articolo 3 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013.

Misure transitorie e data di applicazione

Per evitare effetti immediati sulla filiera, l’articolo 4 introduce un periodo transitorio: i preparati e i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 18 giugno 2027 secondo la normativa applicabile prima del 18 giugno 2026, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dei preparati elencati nell’allegato, tutti classificati nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, alle condizioni specifiche stabilite nell’allegato stesso.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012

L’articolo 2 sopprime dal titolo del regolamento (UE) n. 1065/2012 i riferimenti ai ceppi DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944 e cancella dall’allegato le voci 1k20726, 1k20727, 1k20728, 1k20729 e 1k20730 relative ai corrispondenti preparati di Lactobacillus plantarum.

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013

L’articolo 3 abroga integralmente il regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013, ormai sostituito dal nuovo regime di autorizzazione rinnovata.

Misure transitorie

L’articolo 4 consente che i preparati e i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 18 giugno 2027 secondo le regole applicabili prima del 18 giugno 2026, possano continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Durata dell’autorizzazione e condizioni d’uso

L’allegato fissa per ciascun additivo la fine del periodo di autorizzazione al 18 giugno 2036. Per tutti i ceppi è richiesta l’indicazione delle condizioni di conservazione nelle istruzioni d’uso; l’impiego è limitato al materiale fresco facile da insilare; e gli operatori devono adottare misure idonee di prevenzione dei rischi per gli utilizzatori, con uso di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie se i rischi non possono essere eliminati con misure organizzative e operative.

Dose minima e specificità tecniche

L’allegato stabilisce dosaggi minimi differenziati quando gli additivi non sono usati con altri microrganismi e/o enzimi come additivi per l’insilaggio: 5 × 10^6 CFU/kg per Lactiplantibacillus plantarum DSM 18112 e ATCC 55944; 2 × 10^7 CFU/kg per Lactiplantibacillus plantarum DSM 18113, DSM 18114 e ATCC 55943; 1 × 10^8 CFU/kg per Lentilactobacillus buchneri ATCC PTA-2494 e ATCC PTA-6138. Per il "foraggio facile da insilare" è richiamata la soglia di oltre il 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco, ai sensi del regolamento (CE) n. 429/2008.

Metodi di analisi

Per il controllo analitico l’allegato rinvia al conteggio con metodo dello spatolamento superficiale su agar MRS (EN 15787) e all’identificazione mediante PFGE (CEN/TS 17697) o sequenziamento del DNA; il richiamo al laboratorio di riferimento indica che le relative informazioni dettagliate sono disponibili presso il Joint Research Centre.

Base scientifica e valutazione del rischio

Nei considerando si dà atto che l’EFSA, con pareri del 15 e 17 aprile 2024 e del 24 giugno 2025, ha confermato la sicurezza dei preparati per specie animali, consumatori e ambiente; ha inoltre qualificato gli additivi come sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie e ha rilevato, in assenza di dati, l’impossibilità di concludere sull’irritazione oculare. Dopo nuovi dati presentati dal richiedente, l’EFSA ha concluso che non sussistono problemi di sicurezza e che i preparati sono caratterizzati quanto a contaminazione microbiologica e purezza chimica, salvo le enterobatteriacee.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarealimentazione animaleadditivi per mangimisalute e sicurezza sul lavoromercato interno

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