Regolamento (UE) 2026/1144
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1144 della Commissione, del 28 maggio 2026, che stabilisce disposizioni sulle licenze elettroniche di esportazione per i beni culturali a norma del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce il sistema cartaceo delle licenze di esportazione dei beni culturali con un sistema elettronico centralizzato, denominato ECG, da utilizzare per domande, trattazione, rilascio e scambio di informazioni tra autorità competenti e doganali. Introduce tre tipi di licenza — normale, aperta specifica e aperta generale — e disciplina contenuti minimi, validità, revoca e uso del codice EORI. Prevede inoltre regole di continuità operativa in caso di indisponibilità del sistema, nonché una disciplina specifica sulla contitolarità del trattamento dei dati personali. Il nuovo regime abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 e si applica dal 2 ottobre 2031.
Stabilisce le modalità per la presentazione, il trattamento e il rilascio elettronico delle licenze di esportazione dei beni culturali, sostituendo il precedente sistema cartaceo.
Ambito di applicazione
Si applica alle esportazioni di beni culturali dal territorio doganale dell’Unione soggette al regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, per le quali le persone interessate devono ottenere una licenza di esportazione tramite il sistema ECG. Riguarda le autorità competenti degli Stati membri, le autorità doganali e, per i profili di protezione dei dati, la Commissione e gli Stati membri in qualità di contitolari del trattamento. Il regolamento prevede anche, su base facoltativa per gli Stati membri, il rilascio di licenze aperte specifiche e generali per talune esportazioni temporanee; si applica dal 2 ottobre 2031. Sono richiamati rapporti con il regolamento (UE) 2019/880 per i beni culturali già oggetto di licenza di importazione o dichiarazione dell’importatore. Restano impregiudicati gli obblighi relativi alle formalità doganali di esportazione e ai documenti correlati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1144 sulle licenze elettroniche di esportazione per i beni culturali
Il regolamento attua l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 116/2009 introducendo un sistema elettronico unico per la gestione delle licenze di esportazione dei beni culturali. La finalità è uniformare nell’Unione la presentazione, il trattamento e il rilascio delle licenze, superando il precedente modello cartaceo, ridurre gli oneri amministrativi e migliorare tracciabilità, sicurezza e cooperazione tra autorità competenti e autorità doganali.
Finalità e contesto normativo
Dai considerando emerge che il legislatore europeo ha ritenuto non più adeguato il sistema cartaceo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012, sia per la limitata tracciabilità sia per il rischio di falsificazione. Il nuovo impianto si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione dei servizi pubblici dell’Unione e si coordina con il sistema centralizzato già previsto per l’importazione di beni culturali dal regolamento (UE) 2019/880, nonché con l’ambiente dello sportello unico doganale istituito dal regolamento (UE) 2022/2399.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le persone che intendono esportare beni culturali dal territorio doganale dell’Unione e che, in base al regolamento (CE) n. 116/2009, devono ottenere una licenza di esportazione. Coinvolge le autorità competenti designate dagli Stati membri, le autorità doganali per i controlli alle frontiere esterne e la Commissione per lo sviluppo e la gestione del sistema ECG. La disciplina si applica dal 2 ottobre 2031, data in cui il sistema deve essere operativo e in cui il nuovo regime diventa applicabile.
Definizioni e strumenti operativi
L’articolo 1 introduce alcune definizioni chiave: il sistema ECG, il codice EORI, la nozione di persona e quella di museo o istituzione analoga. Il codice EORI diventa un elemento identificativo obbligatorio per i richiedenti, in coerenza con la disciplina doganale unionale.
Tipologie di licenza di esportazione
Il regolamento distingue tre strumenti:
- la licenza normale, che resta il titolo ordinario per ogni esportazione soggetta al regolamento (CE) n. 116/2009;
- la licenza aperta specifica, destinata all’esportazione temporanea e periodica di un bene culturale specifico;
- la licenza aperta generale, riservata ai musei o istituzioni analoghe per beni appartenenti alla collezione permanente.
Le licenze aperte non sono automatiche: ciascuno Stato membro può decidere se rilasciarle o meno.
Licenza normale: domanda, contenuto e validità
Per ogni spedizione è in linea di principio richiesta una licenza distinta. La domanda va presentata tramite il sistema ECG e deve contenere le informazioni dell’allegato I, oltre alla documentazione utile sulla provenienza e sullo status giuridico del bene. L’autorità competente può richiedere l’esibizione fisica del bene per ispezione e le relative spese sono a carico del richiedente.
La licenza normale:
- è rilasciata per singola spedizione, salvo valutazione diversa per spedizioni composte da più beni;
- non può avere una validità superiore a 12 mesi dalla data di rilascio;
- nelle esportazioni temporanee può indicare un termine di reimportazione nello Stato membro che la rilascia.
In caso di rigetto, la decisione deve essere motivata e notificata senza indugio tramite ECG, con indicazione delle vie di ricorso.
Licenza aperta specifica
La licenza aperta specifica si applica a un bene culturale destinato a esportazioni temporanee ripetute per uso, studio, conservazione o esposizione in un paese terzo. Il bene deve appartenere al richiedente o essere da lui legittimamente posseduto. L’autorità competente deve avere certezza sia delle garanzie offerte per la restituzione del bene in buono stato, sia della capacità di identificare con certezza il bene esportato tramite descrizione o contrassegno.
La licenza è rilasciata secondo il modello dell’allegato II e ha validità massima di 5 anni.
Licenza aperta generale
La licenza aperta generale è pensata per musei o istituzioni analoghe e copre l’esportazione temporanea di beni facenti parte della collezione permanente, anche in combinazioni diverse e verso destinazioni diverse durante il periodo di validità. È utilizzabile solo se l’istituzione offre garanzie sufficienti per il rientro dei beni in buone condizioni.
La licenza:
- segue il modello dell’allegato III;
- ha validità massima di 5 anni;
- è valida solo se accompagnata da un elenco dei beni da esportare nella singola spedizione.
Sistema ECG: gestione elettronica e cooperazione amministrativa
Le domande e le decisioni sulle licenze devono essere trattate nel sistema ECG, che funge anche da archivio e strumento di scambio informativo tra autorità competenti e doganali. La Commissione sviluppa il sistema come modulo indipendente di Traces, ne cura il funzionamento, l’assistenza, gli aggiornamenti e l’interconnessione con lo sportello unico doganale.
Sono previsti punti di contatto sia a livello della Commissione sia a livello di ciascuno Stato membro, con funzione di coordinamento tecnico e amministrativo.
Misure di continuità operativa
In caso di indisponibilità del sistema ECG o di una sua funzionalità per più di otto ore consecutive, gli utenti possono utilizzare il modello elettronico editabile reso disponibile online. Quando il sistema torna disponibile, le informazioni devono essere riversate nel sistema ECG per ripristinare la tracciabilità elettronica.
Protezione dei dati personali
Commissione e Stati membri sono contitolari del trattamento dei dati personali necessari all’istituzione, al funzionamento e all’uso del sistema ECG. Il regolamento distribuisce puntualmente i rispettivi compiti: la Commissione gestisce sicurezza, informativa, accessi, formazione e notifiche di violazione; gli Stati membri garantiscono esercizio dei diritti degli interessati, sicurezza e riservatezza, nonché la designazione e formazione del personale autorizzato.
L’accordo di contitolarità deve essere concluso entro il 18 giugno 2029 e comunque prima dell’applicazione del regolamento. I dati personali raccolti per le licenze sono conservati per un massimo di dieci anni dalla loro immissione nel sistema e poi cancellati.
Allegati e modelli di licenza
Gli allegati disciplinano in dettaglio i modelli elettronici delle licenze normale, aperta specifica e aperta generale. Sono richiesti, tra gli altri, numero di riferimento, QR code, dati dell’autorità competente, identificazione dell’esportatore e del proprietario, descrizione analitica del bene, documenti giustificativi, fotografie e, nelle ipotesi rilevanti, indicazione della data di reimportazione o dell’elenco dei beni della collezione permanente. Le istruzioni agli allegati precisano il contenuto minimo di ciascun campo e rafforzano l’identificazione materiale del bene culturale.
Entrata in vigore, applicazione e abrogazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 2 ottobre 2031. Da tale data il sistema ECG deve essere istituito dalla Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 è abrogato, con rinvio ai nuovi riferimenti al presente regolamento.
Disposizioni principali
Definizioni essenziali
L’articolo 1 definisce il sistema ECG come sistema elettronico per l’esportazione di beni culturali, la nozione di persona, di museo o istituzione analoga, il codice EORI e il sistema Traces.
Tipi di licenza e regole comuni
L’articolo 2 prevede tre tipi di licenza: licenza normale, licenza aperta specifica e licenza aperta generale. La licenza normale è la regola generale per ogni esportazione soggetta al regolamento (CE) n. 116/2009; le licenze aperte sono facoltative per gli Stati membri e utilizzabili solo se ricorrono le condizioni degli articoli 5 e 6. Le licenze sono rilasciate nel sistema ECG, con sigillo elettronico dell’autorità competente, validazione temporale elettronica qualificata e indicazione del codice EORI del titolare. È prevista la revoca della licenza se vengono meno le condizioni di rilascio, con immediata informazione alle altre autorità competenti tramite ECG.
Rapporto con il regolamento (UE) 2019/880
L’articolo 3 impone alle autorità competenti di tenere conto, per quanto possibile, delle informazioni contenute in una precedente licenza di importazione o dichiarazione dell’importatore rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2019/880, al fine di evitare oneri indebiti e ritardi nel rilascio della licenza di esportazione.
Licenza normale
L’articolo 4 stabilisce che per ogni spedizione di beni culturali è rilasciata una licenza distinta, salvo diversa valutazione dell’autorità competente in caso di spedizione composta da più beni. La domanda deve contenere le informazioni dell’allegato I e la documentazione sulla provenienza e sullo status giuridico del bene; l’autorità può chiedere l’ispezione fisica. Le spese della domanda sono a carico del richiedente. La validità non supera 12 mesi dalla data di rilascio, salvo i casi delle licenze aperte; per le esportazioni temporanee l’autorità può fissare il termine di reimportazione. In caso di rigetto, la decisione motivata e le informazioni sul ricorso sono comunicate senza indugio tramite ECG.
Licenza aperta specifica
L’articolo 5 consente una licenza aperta specifica per l’esportazione temporanea e periodica di uno specifico bene culturale destinato a uso, studio, conservazione o esposizione in un paese terzo, purché il bene sia di proprietà o nel legittimo possesso del richiedente. La licenza richiede garanzie sufficienti per il rientro del bene in buono stato e una descrizione o marcatura tale da escludere dubbi sull’identità del bene esportato. È rilasciata secondo il modello dell’allegato II e ha validità massima di 5 anni.
Licenza aperta generale
L’articolo 6 consente ai musei o istituzioni analoghe una licenza aperta generale per l’esportazione temporanea di beni appartenenti alla collezione permanente, destinati a essere esposti in un paese terzo. La licenza è utilizzabile per più esportazioni, anche con combinazioni diverse di beni e destinazioni diverse, se l’istituzione offre garanzie sufficienti per il rientro in buone condizioni. È rilasciata secondo il modello dell’allegato III e dura al massimo 5 anni.
Uso del codice EORI
L’articolo 7 impone ai richiedenti l’uso del codice EORI per l’identificazione, conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Funzionamento del sistema ECG
L’articolo 8 dispone che domande e decisioni sulle licenze sono presentate e trattate nel sistema ECG, che è anche usato per l’archiviazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti e doganali ai fini della cooperazione amministrativa.
Sviluppo e interconnessione del sistema
L’articolo 9 affida alla Commissione lo sviluppo del sistema ECG come modulo indipendente di Traces, la sua manutenzione e assistenza, l’accesso ai dati per relazioni annuali e gestione del sistema, nonché l’interconnessione con lo sportello unico doganale dell’Unione istituito dal regolamento (UE) 2022/2399.
Punti di contatto
L’articolo 10 prevede un punto di contatto della Commissione e un punto di contatto per ciascuno Stato membro, incaricati dello scambio di informazioni e del coordinamento dello sviluppo, funzionamento e manutenzione del sistema ECG.
Disposizioni di emergenza
L’articolo 11 impone ai punti di contatto di mantenere un archivio pubblico online con un modello elettronico editabile di tutte le licenze. Se il sistema ECG o una sua funzionalità non è disponibile per più di otto ore consecutive, gli utenti possono usare il modello editabile; una volta ripristinato il sistema, i dati devono essere inseriti nel sistema.
Protezione dei dati personali
L’articolo 12 qualifica Commissione e Stati membri come contitolari del trattamento dei dati personali necessari per l’istituzione, il funzionamento e l’uso del sistema ECG. La Commissione cura, tra l’altro, informativa agli interessati, sicurezza del trattamento, autorizzazioni di accesso, notifiche di data breach e formazione del personale; gli Stati membri assicurano esercizio dei diritti degli interessati, sicurezza e riservatezza, designazione del personale autorizzato e formazione. L’accordo di contitolarità deve essere concluso entro il 18 giugno 2029 e comunque prima della data di applicazione del regolamento. I dati personali sono conservati per massimo 10 anni e poi cancellati.
Istituzione del sistema, abrogazione e decorrenza
L’articolo 13 impone alla Commissione di istituire il sistema ECG entro il 2 ottobre 2031. L’articolo 14 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012. L’articolo 15 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 2 ottobre 2031.
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