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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1151

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1151 della Commissione, del 28 maggio 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’inositolo come additivo per mangimi destinati a pesci pinnati da produzione alimentare, pesci pinnati ornamentali, crostacei da produzione alimentare e crostacei ornamentali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2014

Normativa europea32026R1151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione dell’inositolo come additivo per mangimi destinati a determinate specie ittiche e crostacei, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente. Abroga la precedente autorizzazione del 2014 e introduce un periodo transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte di prodotti già immessi sul mercato secondo le regole previgenti. Definisce inoltre le condizioni di impiego, la composizione, i metodi di analisi e il termine finale di autorizzazione al 18 giugno 2036.

Rinnovo dell’autorizzazione dell’inositolo come additivo per mangimi per pesci e crostacei, con abrogazione della precedente autorizzazione del 2014 e previsione di norme transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’inositolo, classificato come additivo nutrizionale del gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", per l’impiego nei mangimi destinati a pesci pinnati da produzione alimentare, pesci pinnati ornamentali, crostacei da produzione alimentare e crostacei ornamentali. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi nell’UE e gli Stati membri, con effetti diretti e obbligatori in tutti i loro elementi; sono previste misure transitorie per additivo, premiscele, mangimi composti e materie prime già prodotti ed etichettati prima di specifiche date. Il testo ha rilevanza SEE.

Rinnovo dell’autorizzazione dell’inositolo come additivo per mangimi

Il regolamento rinnova l’autorizzazione dell’inositolo per l’impiego nei mangimi destinati a pesci pinnati e crostacei, sia da produzione alimentare sia ornamentali, nell’ambito del sistema di autorizzazione degli additivi per mangimi previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione motiva il rinnovo richiamando il parere favorevole dell’EFSA del 16 settembre 2025, che conferma la sicurezza dell’additivo alle condizioni d’uso esistenti per animali, consumatori e ambiente, nonché l’assenza di criticità per irritazione cutanea/oculare o sensibilizzazione cutanea.

Quadro normativo e motivazione del rinnovo

La base giuridica è l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi destinati all’alimentazione animale. La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, dello stesso regolamento e corredata della documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2. La Commissione rileva che non erano proposte modifiche delle condizioni originarie tali da incidere sull’efficacia dell’additivo; pertanto, nel contesto del rinnovo, non è stato necessario rivalutare l’efficacia.

Valutazione di sicurezza e ruolo del laboratorio di riferimento

L’EFSA ha concluso che l’inositolo resta sicuro per i pesci pinnati da produzione alimentare, i pesci pinnati ornamentali, i crostacei da produzione alimentare e i crostacei ornamentali, oltre che per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre affermato che non sono necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Quanto al controllo analitico, il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto applicabili alla nuova domanda le precedenti conclusioni sui metodi di analisi; per questo, in base all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

Ambito soggettivo e oggettivo dell’autorizzazione

L’allegato qualifica l’inositolo come additivo nutrizionale, nel gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", con numero di identificazione 3a900. L’autorizzazione riguarda l’impiego in mangimi per pesci pinnati da produzione alimentare, pesci pinnati ornamentali, crostacei da produzione alimentare e crostacei ornamentali. La sostanza è descritta come solida, prodotta mediante sintesi chimica, con formula C6H12O6, numero CAS 87-89-8 e purezza minima del 97 %.

Prescrizioni tecniche, metodo di analisi e etichettatura

L’allegato indica che per l’identificazione dell’inositolo nell’additivo per mangimi si utilizzano cromatografia liquida e spettrofotometria d’assorbimento infrarosso, secondo la Farmacopea europea, monografia 1805. Per la quantificazione dell’inositolo nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti si applica un’analisi dell’attività microbiologica. Inoltre, nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Abrogazione e disciplina transitoria

Con l’articolo 2 viene abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2014. Per evitare discontinuità commerciali, l’articolo 3 prevede un regime transitorio: l’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 18 dicembre 2026, in conformità alle norme precedenti al 18 giugno 2026, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, il termine è il 18 giugno 2027 se destinati ad animali da produzione alimentare e il 18 giugno 2028 se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 18 giugno 2036, segnando la durata della nuova autorizzazione rinnovata.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’inositolo, sostanza identificata nell’allegato come additivo nutrizionale del gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", alle condizioni riportate nell’allegato stesso. Il rinnovo riguarda l’additivo 3a900 per pesci pinnati da produzione alimentare, pesci pinnati ornamentali, crostacei da produzione alimentare e crostacei ornamentali.

Abrogazione della precedente autorizzazione

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2014, che aveva autorizzato l’inositolo per 10 anni come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei.

Misure transitorie

L’articolo 3 consente la commercializzazione e l’utilizzazione fino a esaurimento scorte di: additivo e premiscele prodotti ed etichettati prima del 18 dicembre 2026 secondo le norme previgenti; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 18 giugno 2027; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 18 giugno 2028. Le deroghe si applicano ai prodotti conformi alle regole precedenti al 18 giugno 2026.

Condizioni di impiego e etichettatura

Nell’allegato è previsto che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’allegato definisce inoltre composizione, formula chimica, caratterizzazione della sostanza attiva, metodo di analisi e il tenore minimo di purezza (97 %).

Specifiche tecniche dell’additivo

L’inositolo è descritto come sostanza solida, prodotta mediante sintesi chimica, con formula C6H12O6 e numero CAS 87-89-8. Per l’identificazione si richiamano cromatografia liquida e spettrofotometria d’assorbimento infrarosso secondo la Farmacopea europea, monografia 1805; per la quantificazione nelle diverse matrici si utilizza l’analisi dell’attività microbiologica.

Durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione rinnovata ha fine periodo il 18 giugno 2036, come indicato nell’allegato.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentaresanità animalemercato interno

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