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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1150

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1150 della Commissione, del 28 maggio 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione della neoesperidina diidrocalcone come additivo per mangimi destinati a suinetti, suini da ingrasso, vitelli, ovini, pesci pinnati da produzione alimentare, pesci pinnati ornamentali e cani e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/264

Normativa europea32026R1150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione della neoesperidina diidrocalcone come additivo organolettico della categoria degli aromatizzanti, sulla base della valutazione EFSA e delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Conferma l’idoneità dell’additivo per le specie bersaglio e impone misure di protezione per gli utilizzatori, in particolare in relazione al rischio da inalazione. Abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/264 e introduce un regime transitorio per lo smaltimento delle scorte e l’adeguamento delle etichettature.

Rinnovo dell’autorizzazione della neoesperidina diidrocalcone come additivo per mangimi per specifiche specie animali e abrogazione del precedente regime autorizzativo.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti neoesperidina diidrocalcone. Riguarda in particolare l’impiego per suinetti, suini da ingrasso, vitelli, ovini, pesci pinnati da produzione alimentare, pesci pinnati ornamentali e cani, nell’ambito del mercato dell’Unione europea e del SEE. Prevede esclusioni implicite rispetto a usi non coperti dall’allegato e mantiene validità limitata delle scorte prodotte ed ეტichettate prima delle date transitorie indicate.

Rinnovo dell’autorizzazione della neoesperidina diidrocalcone come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1150 della Commissione rinnova l’autorizzazione della neoesperidina diidrocalcone come additivo per mangimi destinati a specifiche specie animali, nell’ambito della categoria degli additivi organolettici e del gruppo funzionale degli aromatizzanti. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 e sui pareri scientifici dell’EFSA, che confermano la sicurezza dell’additivo alle condizioni attualmente autorizzate.

Contesto normativo e presupposti scientifici

La Commissione richiama il fatto che la neoesperidina diidrocalcone era già stata autorizzata per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/264. A seguito delle domande di rinnovo presentate ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’EFSA ha concluso che l’additivo continua a essere sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. Nei pareri richiamati si precisa inoltre che l’additivo non è irritante per occhi e pelle né sensibilizzante cutaneo, ma che è probabile l’esposizione per inalazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il rinnovo riguarda l’impiego della neoesperidina diidrocalcone per suinetti, suini da ingrasso, vitelli, ovini, pesci pinnati da produzione alimentare, pesci pinnati ornamentali e cani. Nell’allegato sono definite le condizioni tecniche dell’autorizzazione, tra cui la composizione dell’additivo, il titolo minimo, i metodi di analisi e il tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

Condizioni tecniche di autorizzazione

L’additivo è identificato dal numero 2b959 e descritto come sostanza solida con purezza minima del 96% (base anidra). È indicato un limite massimo di etanolo pari a 5 000 mg/kg. La determinazione della neoesperidina diidrocalcone deve avvenire, per l’additivo, mediante HPLC-UV secondo la monografia 1547 della Farmacopea europea, e, per premiscele e mangimi composti, mediante HPLC-DAD. Per tutte le specie contemplate è previsto un tenore massimo di 35 mg/kg di mangime completo con umidità del 12%.

Obblighi di etichettatura e misure di protezione

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. La Commissione sottolinea che tali misure restano senza pregiudizio per le ulteriori prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal diritto dell’Unione.

Abrogazione del regime precedente

Con l’articolo 2 viene abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/264, che costituiva il precedente titolo autorizzativo dell’additivo. Il rinnovo sostituisce quindi il quadro autorizzativo anteriore, mantenendo continuità normativa ma aggiornando le condizioni e la platea delle specie interessate.

Regime transitorio

Il regolamento prevede una disciplina transitoria per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni, soprattutto in relazione alle modifiche delle indicazioni di etichettatura sulle condizioni di conservazione, sulla stabilità e su talune specie animali. In particolare:

  • additivo e premiscele destinati a suinetti, suini da ingrasso, vitelli, ovini, pesci e cani, se prodotti ed etichettati prima del 18 dicembre 2026, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 18 giugno 2027, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 18 giugno 2028, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore e portata generale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione della neoesperidina diidrocalcone è rinnovata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, per la categoria «additivi organolettici» e il gruppo funzionale «aromatizzanti», alle condizioni dettagliate nell’allegato.

Valutazione scientifica e presupposti del rinnovo

La Commissione si fonda sui pareri EFSA del 19 marzo 2025 e del 16 settembre 2025, che confermano la sicurezza per specie bersaglio, consumatori e ambiente alle condizioni autorizzate. L’EFSA segnala l’assenza di irritazione o sensibilizzazione cutanea, ma la probabilità di esposizione per inalazione, e ritiene non necessaria una nuova valutazione dell’efficacia né prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Abrogazione del precedente regolamento

Con l’articolo 2 è abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/264, che aveva autorizzato l’additivo per 10 anni.

Misure di tutela per gli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

Prescrizioni di etichettatura e condizioni d’uso

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’allegato fissa un tenore massimo di 35 mg/kg di mangime completo con umidità al 12% per tutte le specie elencate.

Specifiche tecniche dell’additivo

L’additivo è identificato con il numero 2b959; è descritto come neoesperidina diidrocalcone in forma solida, con etanolo ≤ 5 000 mg/kg, formula C28H36O15, numero CAS 20702-77-6 e purezza minima del 96% (base anidra). Sono indicati i metodi analitici HPLC-UV per l’additivo e HPLC-DAD per premiscele e mangimi composti.

Misure transitorie

Le scorte già prodotte ed etichettate in conformità alle norme precedenti possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento: per additivo e premiscele destinati a suinetti, suini da ingrasso, vitelli, ovini, pesci e cani se prodotti ed etichettati prima del 18 dicembre 2026; per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare se prodotti ed etichettati prima del 18 giugno 2027; per mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare se prodotti ed etichettati prima del 18 giugno 2028.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazioni e additivi per mangimietichettatura dei mangimisalute e sicurezza sul lavoro

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