Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1095/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento del silenzio - rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto dall'odierna ricorrente all’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia, in data 24 aprile 2025 e integrato con motivi aggiunti di ricorso in data 26 maggio 2025, avverso l’ordinanza della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo prot. n. 0006104 del 25 marzo 2025 - avente ad oggetto “Palermo - Convento dei Crociferi di Santa Ninfa in via Maqueda e vicolo Marotta - Esecuzione lavori di trasformazione delle coperture in assenza di autorizzazione”, con cui è stato ordinato alla ricorrente di inoltrare alla medesima Soprintendenza, entro 30 giorni, “rilievo grafico e fotografico dello stato dei luoghi, progetto di rimessa in pristino dei luoghi e restauro per gli interventi in copertura e sui prospetti”, nonché dell’anzidetta ordinanza.

Giustizia amministrativa202501717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo che ingiungeva la presentazione di rilievi dello stato dei luoghi e di un progetto di rimessa in pristino e restauro per interventi sulle coperture e sui prospetti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria degli immobili siti al terzo e quarto piano di una porzione privata dell’ex Convento dei Padri Crociferi di Palermo, impugnava l’ordinanza soprintendentizia e il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico. Deduceva: violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 per omessa partecipazione procedimentale; eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo che la porzione dell’immobile di sua proprietà non fosse sottoposta a vincolo; violazione degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 42/2004, perché il bene non sarebbe stato qualificabile come bene culturale e non sarebbero stati esercitabili i poteri di tutela del Codice; violazione dell’affidamento incolpevole, in ragione dei titoli edilizi già rilasciati dal Comune per gli interventi; ulteriore travisamento dei fatti, poiché le trasformazioni non avrebbero inciso sul pregio architettonico dell’edificio. Nel corso del giudizio il TAR disponeva un’istruttoria per verificare l’esistenza di vincoli sulla porzione privata e i rapporti con la porzione demaniale del complesso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza della Soprintendenza. Ha ritenuto fondato il motivo relativo al travisamento dei fatti, accertando, sulla base dell’istruttoria, che la porzione immobiliare di proprietà della ricorrente non era sottoposta a vincolo di interesse culturale alla data di inoltro della variante edilizia, il 5 marzo 2025, e comunque al momento dell’adozione dell’ordinanza impugnata. Il procedimento di verifica e dichiarazione dell’interesse culturale relativo anche alle porzioni private era stato avviato soltanto il 2 febbraio 2026, quindi successivamente all’atto impugnato. Il procedimento avviato nel 2018 riguardava esclusivamente la porzione del convento appartenente al Demanio e non consentiva di estendere automaticamente il regime di tutela all’intero complesso. Gli effetti di tutela indiretta derivanti dal procedimento successivo non erano opponibili agli interventi già avviati e precedentemente assentiti sul piano edilizio. Il motivo accolto, avente portata sostanziale, ha assorbito gli ulteriori motivi, poiché il suo accoglimento assicurava una tutela più ampia. La Regione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La ricorrente li ha invocati per dedurre la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale; il giudice non ha esaminato il motivo, ritenendolo assorbito.

  • artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 42/2004

    La ricorrente li ha invocati sostenendo l’assenza della qualità di bene culturale e l’illegittimità dell’esercizio dei poteri di tutela; il giudice non ha esaminato il motivo, ritenendolo assorbito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La precedente ordinanza cautelare aveva disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza definire la controversia.

  • art. 99 c.p.a.

    È richiamata indirettamente attraverso il riferimento al principio secondo cui il giudice può esaminare prioritariamente il motivo di portata sostanziale idoneo ad assicurare la tutela più ampia, come elaborato dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015.

Massime di principio

  • L’esercizio dei poteri di tutela dei beni culturali presuppone l’effettiva esistenza di un vincolo o di uno specifico titolo legittimante riferibile alla porzione immobiliare interessata dall’intervento al momento dell’adozione del provvedimento; non è sufficiente l’esistenza di un vincolo relativo a una distinta porzione del medesimo complesso appartenente a un altro soggetto.
  • L’avvio di un procedimento di verifica o dichiarazione dell’interesse culturale relativo a una porzione immobiliare non consente di estendere automaticamente gli effetti cautelari o di tutela alle diverse porzioni private non comprese nel procedimento originario.
  • Un procedimento di verifica dell’interesse culturale avviato successivamente all’adozione dell’ordine di ripristino non può fornire retroattivamente il presupposto giuridico mancante dell’atto e gli effetti di tutela derivanti da tale procedimento non sono opponibili agli interventi anteriormente avviati.
  • Sussiste eccesso di potere per travisamento dei fatti quando l’amministrazione fonda un ordine di tutela o di ripristino sull’erroneo presupposto che la porzione immobiliare interessata sia già vincolata, mentre dagli atti risulta che il vincolo riguardava esclusivamente altra parte del complesso.
  • Quando un motivo di ricorso accertato come fondato determina l’annullamento dell’atto e assicura una tutela sostanziale più ampia, il giudice può assorbire gli ulteriori motivi, evitando il loro esame.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.