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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-663/22

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 26 July 2023. — Mood Media Netherlands BV v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark RADIO MOOD In-store Radio, made easy – Earlier EU figurative mark MOOD:MIX – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-663/22

Giurisprudenza europea62022TJ0663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Mood Media Netherlands BV contro la decisione dell’EUIPO che aveva annullato l’opposizione fondata sul marchio anteriore MOOD:MIX. Conferma che, per i servizi identici delle classi 35 e 42, l’elemento comune "mood" ha debole distintività e non è sufficiente, da solo, a creare rischio di confusione. La decisione ribadisce che la valutazione va svolta globalmente, tenendo conto di tutti gli elementi dei segni e del grado di attenzione del pubblico rilevante.

Marchio UE: nel giudizio di opposizione tra RADIO MOOD In-store Radio, made easy e MOOD:MIX, il Tribunale conferma l’assenza di rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), per la debole distintività dell’elemento comune "mood" e la bassa somiglianza complessiva dei segni.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nel ritenere che, pur in presenza di servizi identici, i segni RADIO MOOD In-store Radio, made easy e MOOD:MIX non dessero luogo a un rischio di confusione, in particolare per aver attribuito a "mood" un carattere distintivo debole e non dominante e per aver concluso per una somiglianza solo debole dei marchi nel loro insieme.

Principio di diritto

In materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE, non sussiste rischio di confusione quando, pur essendo identici i servizi, i segni coincidono solo in un elemento verbale che il pubblico rilevante comprende come descrittivo o comunque dotato di debole capacità distintiva, e l’impressione complessiva dei marchi resta solo debolmente simile sul piano visivo, fonetico e concettuale. La commissione di ricorso può legittimamente fondare la propria valutazione sulla debole distintività dell’elemento comune, senza che ciò comporti una protezione eccessiva del marchio anteriore.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE: RADIO MOOD In-store Radio, made easy contro MOOD:MIX

Il Tribunale dell’Unione europea, Seconda Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in una procedura di opposizione tra marchi dell’Unione europea. La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in relazione a servizi delle classi 35 e 42.

Fatti e procedimento amministrativo

Tailoradio Srl aveva chiesto la registrazione del segno figurativo RADIO MOOD In-store Radio, made easy per servizi nelle classi 35 e 42. Mood Media Netherlands BV aveva presentato opposizione basata sul marchio anteriore figurativo MOOD:MIX, registrato per servizi in parte identici nelle stesse classi.

L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione, ritenendo sussistente il rischio di confusione. La commissione di ricorso, invece, aveva annullato tale decisione e negato la sussistenza del rischio di confusione, osservando che:

  • il pubblico rilevante era composto da operatori economici e consumatori finali, con livello di attenzione da medio ad alto;
  • i servizi erano identici;
  • i segni coincidevano solo nell’elemento "mood";
  • tale elemento aveva carattere distintivo debole;
  • la somiglianza complessiva dei marchi era solo debole.

Normativa rilevante

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata l’11 dicembre 2016, si applica sul piano sostanziale il regolamento n. 207/2009. La commissione di ricorso aveva fatto riferimento al regolamento 2017/1001, ma tale richiamo va inteso come riferito all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il cui tenore è identico.

La disposizione richiede, per accogliere l’opposizione:

  • identità o somiglianza dei marchi;
  • identità o somiglianza dei prodotti o servizi;
  • rischio di confusione per il pubblico, incluso il rischio di associazione.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente articolava un motivo unico, suddiviso in due parti:

  • errore nella valutazione della distintività dell’elemento comune "mood";
  • errore nella valutazione globale del rischio di confusione.

La ricorrente non contestava invece:

  • la definizione del pubblico rilevante;
  • l’identità dei servizi;
  • il grado di distintività intrinseca del marchio anteriore, ritenuto normale o al più medio.

Valutazione del carattere distintivo dell’elemento comune "mood"

Il Tribunale ricostruisce il ragionamento della commissione di ricorso, che aveva individuato nei segni i seguenti elementi:

  • nel marchio richiesto: "RADIO", "MOOD", il slogan "In-store Radio, made easy" e un elemento figurativo;
  • nel marchio anteriore: "MOOD" e "MIX", separati da due punti.

La commissione aveva ritenuto che il termine inglese "mood" fosse compreso anche da una parte non anglofona del pubblico rilevante e che, nel contesto dei servizi di pubblicità, marketing, informatica, progettazione e servizi tecnologici, evocasse una nozione di stato d’animo o atmosfera. Per questo motivo, il termine era considerato descrittivo o comunque allusivo delle caratteristiche di alcuni servizi e, in ogni caso, dotato di debole capacità distintiva.

Il Tribunale approva tale impostazione e sottolinea che:

  • il richiamo al significato del termine nell’Oxford English Dictionary non è arbitrario;
  • la commissione poteva valorizzare il fatto notorio secondo cui musica e comunicazione pubblicitaria incidono sulle emozioni;
  • era legittimo richiamare una precedente decisione dell’EUIPO e la sentenza del Tribunale nella causa MOOD MEDIA (T‑615/20), anche se l’EUIPO non è vincolato dal proprio precedente orientamento;
  • l’elemento "mood" non poteva essere considerato il componente distintivo dei segni.

Il Tribunale osserva inoltre che anche gli altri elementi verbali, come "radio" e "mix", erano percepiti come descrittivi o comunque poco distintivi rispetto ai servizi in questione. Per il marchio anteriore, nessun elemento risultava dominante; per il marchio richiesto, invece, "radio" e "mood" erano dominanti solo per dimensioni grafiche, ma ciò non mutava la debole capacità distintiva complessiva dei segni.

Confronto visivo, fonetico e concettuale

Respinta la censura sulla distintività di "mood", il Tribunale conferma anche la valutazione della commissione sulla somiglianza dei marchi:

  • visivamente, la somiglianza è bassa per le differenze nei componenti verbali, nei colori, nella disposizione degli elementi e nella presenza di elementi figurativi e slogan nel marchio richiesto;
  • foneticamente, i segni coincidono solo nella parola "mood", ma divergono per "radio" e "mix";
  • concettualmente, entrambi evocano l’idea di "mood", ma il marchio richiesto aggiunge il riferimento alla radio, mentre quello anteriore richiama il concetto di miscela o combinazione.

Il Tribunale conclude che non vi è prova di errore nella valutazione complessiva della somiglianza, che resta di basso grado.

Valutazione globale del rischio di confusione

Nella fase finale del ragionamento, il Tribunale ribadisce che il rischio di confusione va valutato globalmente, secondo il principio di interdipendenza tra i fattori. In questo caso, la commissione di ricorso ha tenuto conto congiuntamente di:

  • identità dei servizi;
  • basso grado di somiglianza dei segni;
  • debole distintività dell’elemento comune;
  • distintività intrinseca normale o media del marchio anteriore;
  • livello di attenzione variabile da medio ad alto del pubblico rilevante.

Secondo il Tribunale, la sola coincidenza in un elemento debole non può imporre, da sola, la conclusione di un rischio di confusione. Un’interpretazione diversa condurrebbe a una protezione eccessiva di un segno debole, in contrasto con l’equilibrio perseguito dal diritto dei marchi dell’Unione tra tutela del titolare e disponibilità dei segni per gli operatori economici.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese:

  • Mood Media Netherlands BV è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Tailoradio Srl nel giudizio dinanzi al Tribunale;
  • EUIPO sopporta le proprie spese;
  • non vengono poste a carico della ricorrente le spese del procedimento amministrativo precedente, poiché la decisione impugnata resta il riferimento per la disciplina delle spese in quella fase.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, in presenza di servizi identici, il rischio di confusione può essere escluso se la coincidenza tra i segni riguarda soltanto un elemento verbale dotato di debole distintività e percepito come allusivo o descrittivo dal pubblico rilevante, mentre gli altri elementi producono un’impressione complessiva sufficientemente diversa. La valutazione deve restare globale e non può ridursi alla sola presenza di un elemento comune debole.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionedistintività del segnoripartizione delle spese processuali

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