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Sentenza

Sentenza del 18/10/2017 n. 24532 - Corte di Cassazione

Contenzioso - Trattazione e decisione - Motivi del ricorso ed art.112 c.p.c. - Perdita su cambio in sopravvenienza passiva - Qualificazione giuridica - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società la deduzione fiscale di circa 519.000 euro, contabilizzata come perdita su cambio derivante dalla conversione in euro di un credito in dollari verso la controllata brasiliana, successivamente conferito a capitale. Secondo l'Ufficio, la perdita non era deducibile ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 917/1986, perché non derivava dalla riscossione del credito e non risultava eccedente il fondo rischi cambi. La Commissione tributaria regionale aveva invece qualificato la posta come sopravvenienza passiva, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del medesimo D.P.R., ritenendola deducibile. L'Agenzia ha denunciato, tra l'altro, violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che il giudice d'appello avesse deciso sulla base di una diversa qualificazione e di un diverso presupposto impositivo rispetto a quello oggetto dell'atto e dei motivi di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha ritenuto che la Commissione regionale avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché aveva trasformato la perdita su cambio, contestata dall'Ufficio e contabilizzata dalla società come tale, in una sopravvenienza passiva, modificando il presupposto della pretesa tributaria e introducendo una questione non dedotta nei motivi di impugnazione. Gli ulteriori motivi, proposti in via subordinata, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito della deducibilità della perdita.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    Nel processo tributario il giudice non può modificare il presupposto dell'atto impositivo né fondare la decisione su una questione o qualificazione estranea ai motivi di impugnazione, perché ciò integra ultrapetizione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 72, commi 2 e 3, testo vigente all'epoca

    La perdita su cambio relativa a crediti in valuta era deducibile secondo condizioni specifiche, tra cui la derivazione dalla riscossione del credito e la deducibilità soltanto per la parte eccedente l'apposito fondo di copertura dei rischi di cambio.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66, comma 2, ora art. 101

    Disciplina generale delle sopravvenienze passive, comprese le sopravvenute insussistenze di attività precedentemente iscritte in bilancio. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte non ha deciso se tale qualificazione fosse sostanzialmente corretta, ritenendo preliminarmente illegittimo che fosse stata introdotta dal giudice senza corrispondere alla contestazione originaria.

  • Art. 327 c.p.c., testo previgente

    Il ricorso per cassazione dell'Agenzia è stato ritenuto tempestivo: al termine annuale dovevano aggiungersi i periodi di sospensione feriale, con proroga della scadenza cadente di sabato al lunedì successivo.

  • Legge n. 69/2009, art. 55

    Richiamata con riferimento alle modalità di notificazione del ricorso effettuata dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario il giudice deve mantenersi entro il perimetro dell'atto impositivo e dei motivi di ricorso: non può sostituire il presupposto della pretesa fiscale con uno diverso.
  • La qualificazione giuridica di una posta contabile non può essere modificata dal giudice in modo da introdurre una nuova questione non sottoposta al contraddittorio delle parti.
  • Quando l'Amministrazione contesta una specifica componente reddituale sulla base di una determinata norma, il contribuente deve contestare quella stessa qualificazione e il giudice deve decidere su tali censure, senza costruire d'ufficio una diversa causa di deducibilità.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. può comportare la cassazione della sentenza per ultrapetizione anche senza una decisione definitiva sulla fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
  • In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra la corretta qualificazione economico-contabile della posta e i limiti processuali entro i quali il giudice può esaminarla: anche una qualificazione astrattamente plausibile non può essere utilizzata se modifica l'oggetto del giudizio senza adeguata contestazione.

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