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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17715/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Lecce che ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi che aveva respinto la richiesta di revoca della misura di prevenzione (sorveglianza speciale). Il ricorrente deduce: (i) che la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, n.1, legge 1423/1956 avrebbe travolto la base normativa della misura poiché la misura sarebbe stata imposta per una "fusione" delle previsioni nn. 1 e 2; (ii) mancata valutazione dell'attualità della pericolosità sociale a distanza di oltre 10 anni; (iii) erronea affermazione che la misura non sia mai stata eseguita (sostiene invece che la misura sia stata eseguita con la notifica, che quindi ne avrebbe fatto decorrere la durata) e che il trasferimento in Romania non sia stato atto elusivo ma motivato dalla convinzione dell'esaurimento della misura; (iv) omessa pronuncia sulla durata dell'obbligo di soggiorno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi costituiscano una pedissequa ripetizione di questioni già sollevate e motivate in appello e nelle precedenti istanze di revoca, quindi non specifici ai sensi dell'art. 581 c.1 lett. c) c.p.p.; ha confermato che la sopravvenuta incostituzionalità dell'art. 1, n.1 L.1423/1956 non comporta automaticamente la revoca della misura quando la stessa sia stata applicata anche ai sensi dell'art. 1, n.2 (previsione rimasta costituzionalmente valida); ha precisato che l'esecuzione della sorveglianza speciale decorre dalla redazione del verbale di sottoposizione e dalla consegna della carta di permanenza e non dalla mera notifica al difensore; ha ritenuto generica la censura sull'omessa pronuncia circa la durata dell'obbligo di soggiorno; ha dichiarato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • legge 1423/1956

    art. 1 nn. 1 e 2; art. 11

    L'art. 1, n.1 è stato ritenuto sopravvenutamente incostituzionale nel passato, ma la Corte ha osservato che la misura applicata al BORSELLI è stata fondata anche sull'art. 1, n.2, norma che ha superato il vaglio di costituzionalità; pertanto la declaratoria di incostituzionalità della sola lettera non travolge automaticamente la misura.

  • d. lgs. 59/2011

    richiamato nel provvedimento (anche art. 8 ultimo comma richiamato in motivazione)

    La Corte ha distinto la mera comunicazione del provvedimento (che può essere fatta al difensore) dall'effettiva esecuzione, osservando che secondo la giurisprudenza la decorrenza della misura di sorveglianza speciale è collegata all'atto esecutivo (verbale di sottoposizione), non alla semplice notifica al difensore.

  • codice di procedura penale

    art. 606 lett. b), e), c); art. 581 c.1 lett. c); art. 125 c.3; art. 616

    Art. 606: individuazione delle contestazioni di vizio e dei criteri di inammissibilità; la Corte ha ritenuto i motivi non specifici e ripetuti. Art. 581 c.1 lett. c): richiesto l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste, mancante nel ricorso. Art. 125 c.3: principio di motivazione del provvedimento impugnato richiamato nel contesto. Art. 616: applicazione della sanzione pecuniaria per ricorso manifestamente inammissibile o con colpa.

  • Costituzione

    art. 25; art. 111; richiamati altresì artt. 16-25 in parte

    Richiamate a supporto delle garanzie di difesa e del principio del giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazioni costituzionali tali da giustificare la revoca della misura.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Protocollo n. 4)

    Richiamato dalla difesa a tutela della libertà di circolazione e di soggiorno; la Corte non ha ritenuto la censura decisiva né sorretta da elementi nuovi rispetto ai provvedimenti precedenti.

  • legge 663/1986

    Richiamata in materia di misure di prevenzione e loro esecuzione; non ha determinato esito diverso nel controllo della Corte.

Massime di principio

  • La declaratoria di incostituzionalità di una disposizione non comporta automaticamente la revoca di una misura se la misura è stata applicata anche in base a disposizione normativa rimasta valida.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre pedissequamente i motivi già dedotti e motivatamente disattesi in appello; il ricorrente deve indicare ragioni nuove e specifiche.
  • Per ottenere la revoca di una misura di prevenzione occorre apportare elementi nuovi e concreti che dimostrino la cessazione dell'attualità della pericolosità sociale; la mera reiterazione di fatti già esaminati non è sufficiente.
  • La decorrenza dell'esecuzione della sorveglianza speciale coincide con la redazione del verbale di sottoposizione e la consegna della carta di permanenza (momento esecutivo), non con la mera notifica al difensore (momento giurisdizionale).
  • Un trasferimento all'estero può essere valutato come comportamento elusivo dell'esecuzione della misura se emerge la volontà di sottrarsi al provvedimento; tale comportamento può costituire elemento indiziario della persistenza della pericolosità.
  • La censura per omessa pronuncia in Cassazione deve essere specifica: il ricorrente è tenuto a indicare il contenuto dell'impugnazione e la rilevanza decisiva del motivo non valutato affinché la Suprema Corte possa esercitare il proprio sindacato.

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