CCNL Consorzi Agrari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2024 al 31 dic 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai lavoratori dipendenti dei Consorzi Agrari e ai lavoratori dipendenti delle società di capitali partecipate dai Consorzi agrari ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, della Legge 28 ottobre 1999, n. 410. Sono esclusi, tra gli altri, il personale addetto alle attività agricole, alle stalle di sosta, alla lavorazione del tabacco, alle centrali del latte, nonché il personale degli stabilimenti vinicoli o oleari assunto per esigenze stagionali o temporanee delle lavorazioni, il personale stagionale delle attività ortofrutticole e il personale delle attività industriali aventi carattere stagionale, ai quali si applicano i rispettivi contratti di settore.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti dei Consorzi Agrari e delle società di capitali partecipate dai Consorzi agrari ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della L. 410/1999.
Validità:
- Decorrenza: 01/01/2024
- Scadenza: 31/12/2027
Il contratto ha durata quadriennale, sia per la parte economica sia per quella normativa, ed è tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdettato almeno 6 mesi prima della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica ai lavoratori dipendenti dei Consorzi Agrari e delle relative società partecipate.
Sono esclusi dall'applicazione del CCNL, in quanto assoggettati ai rispettivi contratti di categoria, i lavoratori addetti a:
- attività agricole, comprese le stalle di sosta;
- lavorazione del tabacco;
- centrali del latte;
- stabilimenti vinicoli o oleari assunti per esigenze stagionali o temporanee;
- personale stagionale delle attività ortofrutticole;
- personale delle attività industriali aventi carattere stagionale.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari - ASSOCAP
Organizzazioni sindacali
- FLAI-CGIL
- FAI-CISL
- UILA-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari, contingenza, scatti e indennità di funzione
Di seguito gli importi retributivi principali risultanti dal rinnovo, con decorrenze annuali dal 01/01/2024 al 01/01/2027.
| Livello | Minimo dal 01/01/2024 | Minimo dal 01/01/2025 | Minimo dal 01/01/2026 | Minimo dal 01/01/2027 | Contingenza | Scatto biennale | Indennità di funzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | - | - | - | - | - | - | € 335,50 |
| 1 | € 2.079,46 | € 2.149,74 | € 2.212,99 | € 2.276,24 | € 542,43 | € 53,20 | € 192,50 |
| 2 | € 1.882,11 | € 1.945,72 | € 2.002,97 | € 2.060,22 | € 538,73 | € 50,61 | € 115,50 |
| 3S | € 1.607,51 | € 1.661,84 | € 1.710,74 | € 1.759,64 | € 532,94 | € 47,00 | - |
| 3 | € 1.479,42 | € 1.529,42 | € 1.574,42 | € 1.619,42 | € 530,19 | € 45,19 | - |
| 4S | € 1.380,19 | € 1.426,84 | € 1.468,82 | € 1.510,80 | € 528,57 | € 44,16 | - |
| 4 | € 1.292,67 | € 1.336,36 | € 1.375,68 | € 1.415,00 | € 526,95 | € 43,12 | - |
| 5 | € 1.158,63 | € 1.197,79 | € 1.233,03 | € 1.268,27 | € 524,41 | € 41,32 | - |
| 6 | € 1.006,26 | € 1.040,26 | € 1.070,87 | € 1.101,48 | € 521,73 | € 39,51 | - |
Note:
- Gli importi della contingenza sono comprensivi di EDR confederale.
- Gli scatti sono 5 biennali.
- L'indennità di funzione spetta al personale di 1° e 2° livello; per i quadri è prevista l'indennità specifica di € 335,50.
Mensilità e divisori
| Voce | Valore |
|---|---|
| Numero mensilità | 14 |
| Divisore orario | 169 |
| Divisore giornaliero | 26 |
Premio di risultato ed elemento di garanzia retributiva
La contrattazione aziendale definisce modalità, criteri e obiettivi del premio di risultato.
Le erogazioni di secondo livello:
- devono essere variabili e non predeterminabili;
- devono essere collegate al raggiungimento degli obiettivi;
- non sono utili ai fini degli istituti contrattuali, compreso il TFR.
Nei Consorzi in cui non sia stato rinnovato il secondo livello, deve essere definito con RSU/RSA un premio annuale legato a criteri economici desumibili dal bilancio.
Se nessuno degli obiettivi definiti risulta raggiunto, spetta un premio del 2% dello stipendio base per 14 mensilità a titolo di garanzia retributiva.
Premio di produzione nazionale
Per i dipendenti assunti successivamente al 01/01/1989, il premio annuo di produzione è pari ai seguenti importi:
| Livello | Importo |
|---|---|
| 1Q | € 965,81 |
| 1 | € 939,77 |
| 2 | € 875,74 |
| 3S | € 779,27 |
| 3 | € 746,28 |
| 4S | € 727,80 |
| 4 | € 709,31 |
| 5 | € 679,24 |
| 6 | € 648,54 |
Per il personale in servizio al 31/12/1989 il premio resta congelato nella misura individuale percepita nel 1990 con riferimento all'anno 1989.
Premio di anzianità
Ai lavoratori già in servizio al 22/12/1997, al compimento di 25 anni di anzianità presso lo stesso Consorzio, spetta un premio una tantum pari a 3 mensilità della retribuzione, non utile ai fini del TFR.
Trattamento sostitutivo FILCOOP
Ai lavoratori che non aderiscono al FILCOOP spetta, nel mese di gennaio, un importo annuo pari al:
- 4% dello stipendio base;
- aumenti periodici, compresi quelli congelati;
- indennità di laurea;
calcolati sulle 14 mensilità corrisposte nell'anno precedente.
Fondo sanitario integrativo
I dipendenti a tempo indeterminato possono aderire al FILCOOP SANITARIO.
Contributo annuo complessivo: € 186,00
- 2/3 a carico del datore di lavoro
- 1/3 a carico del lavoratore
Indennità varie
- Indennità di cassa: € 55,00 mensili
- Indennità di laurea: pari a 1 scatto di anzianità del livello di inquadramento
- Laurea triennale: indennità pari al 60% di quella prevista per la laurea
Orario di lavoro e maggiorazioni
Orario normale
- 39 ore settimanali per il personale ordinario
- 45 ore settimanali per i lavoratori discontinui
Per il lavoro discontinuo, le ore tra 39 e 45 sono compensate con il 100% della normale retribuzione oraria.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro straordinario diurno | 25% |
| Lavoro straordinario notturno | 50% |
| Lavoro notturno non in turni | 40% |
| Lavoratori continuativamente ed esclusivamente notturni | 10% |
| Lavoro festivo non in turni | 50% |
| Lavoro domenicale non in turni con riposo compensativo | 50% |
| Turno notturno | 20% |
| Turno festivo | 20% |
| Turno domenicale | 20% |
Per il personale di 1° e 2° livello, il compenso per lavoro straordinario, escluso quello festivo, è considerato assorbito dall'indennità di funzione.
Lavoro di sabato
Per i lavoratori del 1° e 2° livello, se è richiesta una prestazione il sabato dopo la conclusione della settimana lavorativa, spetta un compenso pari alla normale retribuzione oraria.
Ferie, permessi e festività
Ferie annuali
| Anzianità di servizio | Ferie |
|---|---|
| Primi 8 anni | 25 giorni lavorativi (162,5 ore) |
| Oltre 8 anni | 30 giorni lavorativi (195 ore) |
Ex festività e ROL
- Festività soppresse: 4 giorni (26 ore) annui di riposo retribuito
- ROL:
- lavoro non in turni: 8 ore annue
- turnisti 3x5: ulteriori 4 ore annue
- turnisti 3x6: ulteriori 8 ore annue
Festività
Sono festivi i giorni previsti dalla legge e il Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario retribuiti
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni lavorativi retribuiti per decesso o grave infermità di coniuge, parente entro il secondo grado o componente della famiglia anagrafica
- 1 giorno per gli altri soggetti di cui all'art. 433 c.c.
Permessi al padre per nascita del figlio
- 2 giorni di permesso retribuito aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge
Permessi per assistenza genitori anziani/familiari con gravi patologie
- 4 ore di permesso retribuito per ricovero/dimissioni, day hospital o visite specialistiche, con idonea documentazione
Malattia e infortunio
Le regole per malattia e infortunio sono sostanzialmente allineate.
Periodo di comporto
| Anzianità di servizio | Conservazione del posto |
|---|---|
| Fino a 4 anni compiuti | 6 mesi |
| Oltre 4 e fino a 5 anni | 8 mesi |
| Oltre 5 e fino a 6 anni | 9 mesi |
| Oltre 6 e fino a 7 anni | 10 mesi |
| Oltre 7 e fino a 8 anni | 11 mesi |
| Oltre 8 e fino a 9 anni | 12 mesi |
| Oltre 9 e fino a 15 anni | 12 mesi |
| Oltre 15 e fino a 20 anni | 13 mesi |
| Oltre 20 anni | 15 mesi |
Trattamento economico in malattia/infortunio
| Anzianità di servizio | Retribuzione intera | Retribuzione al 50% |
|---|---|---|
| Fino a 4 anni compiuti | 3 mesi | 3 mesi |
| Oltre 4 e fino a 5 anni | 4 mesi | 2 mesi |
| Oltre 5 e fino a 6 anni | 5 mesi | 1 mese |
| Oltre 6 e fino a 7 anni | 6 mesi | - |
| Oltre 7 e fino a 8 anni | 7 mesi | - |
| Oltre 8 e fino a 9 anni | 8 mesi | - |
| Oltre 9 e fino a 15 anni | 9 mesi | - |
| Oltre 15 e fino a 20 anni | 10 mesi | - |
| Oltre 20 anni | 12 mesi | - |
Tutele ulteriori
- Per i lavoratori oncologici: conservazione del posto per 18 mesi, indipendentemente dall'anzianità, ai soli fini della tutela del posto di lavoro.
- In caso di malattia terminale, dopo il comporto e in presenza di specifiche condizioni, può essere conservato il posto con 100% della retribuzione per ulteriori 12 mesi.
Maternità e paternità
Per le lavoratrici a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, il Consorzio garantisce:
- 100% della retribuzione per l'assenza obbligatoria;
- 50% della retribuzione per l'assenza facoltativa, fino al primo mese di congedo facoltativo entro i limiti contrattuali richiamati.
La sintesi economica riportata evidenzia in particolare:
- Astensione obbligatoria: integrazione al 100% della retribuzione;
- Astensione facoltativa: 50% della retribuzione, fino al massimo indicato dal contratto.
Sono inoltre previsti:
- permessi retribuiti per esami e visite prenatali;
- riposi giornalieri per allattamento;
- tutela dal lavoro notturno nei casi previsti;
- divieto di licenziamento nei termini di legge e contrattuali.
Periodo di prova
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| 1, 2 | 6 mesi |
| 3 | 3 mesi |
| 4, 5 | 2 mesi |
| 6 | 1 mese |
Part-time
Limiti minimi di orario
- Part-time orizzontale: non meno di 20 ore settimanali
- Part-time verticale: non inferiore a:
- 24 ore settimanali, oppure
- 96 ore mensili, oppure
- 975 ore annuali
Lavoro supplementare
Limiti massimi:
- 10% dell'orario annuo concordato
- 20 ore mensili
- 2 ore giornaliere
Maggiorazioni:
- 30% entro i limiti
- 50% oltre il limite massimo
Le maggiorazioni sono cumulabili con quelle per lavoro notturno, domenicale o festivo.
Clausole elastiche
Le ore svolte in attuazione delle clausole elastiche sono retribuite con una maggiorazione del 10%.
Contratto a termine e lavoro stagionale
Tempo determinato
- Durata massima ordinaria: 24 mesi
- Se, per effetto di proroghe o rinnovi, si supera tale limite per mansioni equivalenti, il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Limite numerico
Per attività stagionali e per quelle individuate dagli accordi aziendali, il personale a termine non può superare il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvo deroghe concordate.
Attività stagionali
Il CCNL individua espressamente varie attività stagionali, tra cui:
- ammassi di prodotti agricoli;
- raccolta/essiccazione cereali e semi oleosi;
- selezione sementi;
- campagne stagionali per distribuzione di antiparassitari, concimi, sementi e mangimi;
- campagne assicurative;
- lavorazioni ortofrutticole e vitivinicole;
- assistenza tecnica a macchine agricole stagionali;
- vendite alimentari pre-natalizie o pre-pasquali;
- attività in campo connesse a progetti sperimentali di ricerca e sviluppo.
Diritto di precedenza
Nelle attività stagionali il diritto di precedenza spetta ai lavoratori che abbiano già prestato attività, purché ne facciano richiesta:
- entro 6 mesi dalla cessazione, se il rapporto è durato più di 6 mesi;
- entro 3 mesi dalla cessazione, se il rapporto è durato meno di 6 mesi.
Il diritto si estingue comunque entro 1 anno dalla cessazione del rapporto.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- 24 mesi per qualifiche inferiori al 4° super
- 36 mesi per livelli dal 4° super al 3° super
Retribuzione
La retribuzione comprende:
- stipendio base;
- indennità di contingenza;
- trattamento sostitutivo ex fondo previdenza;
- premio di produzione nazionale;
con esclusione del premio di risultato.
Criteri di inquadramento economico
- Se il livello finale è inferiore al 4° super: prima metà del periodo a un livello sotto quello finale
- Se il livello finale è inferiore al 2°: prima metà del periodo a due livelli sotto e seconda metà a un livello sotto
- Per apprendistato finalizzato al 5° livello:
- retribuzione pari al livello finale ridotta del 10% per i primi 12 mesi
- ridotta del 5% per i successivi 12 mesi
Limiti numerici
- rapporto massimo apprendisti/maestranze: 3 a 2
- nei Consorzi con meno di 10 dipendenti: massimo 100% delle maestranze
- se non ci sono lavoratori qualificati o sono meno di 3: massimo 3 apprendisti
Preavviso
Recesso per iniziativa del datore di lavoro
| Anzianità di servizio | Preavviso |
|---|---|
| Fino a 5 anni | 2 mesi |
| Oltre 5 anni | 3 mesi |
Dimissioni
I termini sono ridotti alla metà.
Il preavviso in caso di licenziamento decorre dalla metà o dalla fine del mese.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
La retribuzione utile al TFR comprende, oltre agli elementi ordinari, anche:
- stipendio base;
- ex indennità di contingenza;
- aumenti periodici e di merito;
- indennità di laurea;
- aumenti periodici congelati;
- assegno alla persona;
- indennità di funzione;
- tredicesima e quattordicesima;
- trattamento sostitutivo del fondo di previdenza;
- premio di produzione nazionale;
- provvigioni;
- indennità di cassa;
- indennità magazzinieri;
- indennità addetti CED;
- indennità addetti disinfestazioni;
- controvalore dell'alloggio;
- compensi per lavoro supplementare e straordinario a carattere fisso e continuativo.
Classificazione del personale
Il sistema di classificazione si articola nei livelli:
- 1° livello
- 2° livello
- 3° livello super
- 3° livello
- 4° livello super
- 4° livello
- 5° livello
- 6° livello
- Quadri
Il 6° livello è destinato ai lavoratori di prima assunzione o addetti a mansioni semplici/manuali; salvo quanto previsto per l'apprendistato, i lavoratori inquadrati al 6° livello passano al livello immediatamente superiore al compimento del primo anno di permanenza.
La nuova classificazione prevista dall'art. 19 è indicata nel testo contrattuale come valida dal 01/10/2024.
Altri aspetti rilevanti
Assemblee sindacali
I lavoratori possono riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro nel limite di 14 ore annue, cumulabili nell'arco di validità del contratto.
Permessi personali brevi
Su richiesta motivata possono essere concessi permessi non recuperabili fino a 24 ore annue.
Diritto allo studio
È previsto un monte ore triennale pari a 10 ore annue per 3 anni per ciascun dipendente, con possibilità di fruizione fino a 250 ore pro-capite nel triennio e 150 ore in un solo anno, secondo le regole contrattuali.
Ferie solidali
I lavoratori a tempo indeterminato possono cedere volontariamente ferie e riposi maturati ad altri lavoratori per assistenza a figli o parenti/affini di primo grado con gravi necessità di cura.
Mensa
Dove i lavoratori non possono rientrare a casa per il pasto, sono previste iniziative per mensa o convenzioni, con spese a carico:
- 2/3 del Consorzio
- 1/3 del lavoratore
Sicurezza
Il CCNL richiama espressamente la normativa del d.lgs. 81/2008 e prevede anche:
- giornata annuale per la sicurezza del lavoro il 22 novembre;
- polizza di responsabilità civile per i preposti alla sicurezza;
- disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tramite accordo dedicato.
Pari opportunità e violenza di genere
È prevista una Commissione bilaterale per le pari opportunità e specifica tutela per le lavoratrici vittime di violenza di genere, con diritto di astensione fino a 4 mesi con indennità corrispondente all'ultima retribuzione, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa richiamata dal contratto.
Accordi e rinnovi
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