CCNL Gomma e Plastica - Piccola Industria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2026 al 31 dic 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Dipendenti della piccola e media industria del settore delle materie plastiche, gomma, cavi elettrici ed affini, linoleum, materie plastiche rinforzate e/o vetroresina.
Inquadramento generale
Il contratto disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle piccole e medie imprese del settore gomma e plastica piccola industria, con applicazione anche alle attività affini indicate dal CCNL.
Ambito di applicazione
- materie plastiche;
- gomma;
- cavi elettrici ed affini;
- linoleum;
- materie plastiche rinforzate e/o vetroresina.
Validità
- decorrenza: 01/01/2026;
- scadenza: 31/12/2028.
Il rinnovo 2026 si innesta sul CCNL 25/07/2013 come successivamente modificato dagli accordi e dalle ipotesi di rinnovo intervenuti nel tempo.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- Unionchimica-Confapi
Parte sindacale
- FILCTEM-CGIL
- FEMCA-CISL
- UILTEC-UIL
Trattamento economico
Minimi mensili dal 01/01/2026 al 31/12/2028
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | 01/01/2026 | 01/04/2027 | 01/12/2027 | 01/06/2028 | 01/12/2028 | Scatto biennale | E.A.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.659,99 | 1.696,86 | 1.712,34 | 1.756,58 | 1.768,38 | 10,33 | 25,00 |
| 2 | 1.826,64 | 1.870,44 | 1.888,84 | 1.941,40 | 1.955,41 | 11,88 | 25,00 |
| 3 | 1.883,74 | 1.928,45 | 1.947,23 | 2.000,89 | 2.015,20 | 12,14 | 25,00 |
| 4 | 1.969,52 | 2.017,12 | 2.037,11 | 2.094,23 | 2.109,45 | 13,43 | 25,00 |
| 5 | 2.087,64 | 2.137,64 | 2.158,64 | 2.218,64 | 2.234,64 | 13,94 | 25,00 |
| 6 | 2.245,43 | 2.297,11 | 2.318,82 | 2.380,84 | 2.397,37 | 16,53 | 25,00 |
| 7 | 2.508,28 | 2.564,64 | 2.588,31 | 2.655,94 | 2.673,98 | 18,59 | 25,00 |
| 8 | 2.741,87 | 2.800,79 | 2.825,54 | 2.896,24 | 2.915,09 | 20,14 | 25,00 |
| Q | 2.845,69 | 2.908,02 | 2.934,20 | 3.009,00 | 3.028,94 | 22,72 | 25,00 |
Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)
L'E.A.R. di 25,00 euro lordi mensili per 13 mensilità spetta ai lavoratori delle aziende non aderenti al sistema della bilateralità o non in regola con i versamenti.
Caratteristiche principali:
- spetta per 13 mensilità;
- incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti e differiti;
- escluso il TFR;
- per il part-time va riproporzionato in base all'orario.
Indennità di funzione quadri
Ai lavoratori con qualifica di quadro spetta una indennità di funzione mensile di 100,00 euro per tutte le mensilità previste dal contratto.
Una tantum
Con la retribuzione di novembre 2023, ai lavoratori in forza al 01/11/2023, è stata riconosciuta una una tantum di 101,00 euro lordi, uguale per tutti i livelli.
Caratteristiche:
- comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita;
- in caso di part-time, importo riproporzionato in base all'orario di lavoro concordato.
Premio per obiettivi / indennità sostitutiva
Nelle imprese con non più di 150 dipendenti, in mancanza della possibilità di stipulare un premio collegato a elementi obiettivi, spetta una indennità sostitutiva mensile.
| Livello | Fino al 31/03/2019 | Dal 01/04/2019 |
|---|---|---|
| 1° | 10,74 | 11,20 |
| 2° | 11,38 | 11,84 |
| 3° | 11,60 | 12,00 |
| 4° | 11,98 | 12,50 |
| 5° | 12,62 | 13,12 |
| 6° | 13,98 | 14,54 |
| 7° | 16,14 | 16,79 |
| 8° | 17,66 | 18,37 |
| Q | 19,22 | 20,00 |
Compenso sostitutivo del cottimo
Spetta ai lavoratori per i quali non siano in atto cottimi o incentivi individuali/collettivi, né compensi o premi similari diversi dai premi di produzione.
| Livello | Importo mensile |
|---|---|
| 1° | 5,89 |
| 2° | 6,36 |
| 3° | 6,51 |
| 4° | 6,82 |
| 5° | 7,31 |
| 6° | 8,37 |
| 7° | 10,02 |
| 8° | 11,15 |
| Quadri | 12,39 |
Dal 01/01/2017:
- non viene corrisposto ai nuovi assunti;
- per i lavoratori che percepiscono il premio per obiettivi, il compenso si intende assorbito dall'erogazione medesima.
Indennità di cassa impiegati
Per il lavoratore la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con responsabilità anche finanziaria per errore, spetta una indennità mensile pari all'8% del minimo stipendiale della categoria di appartenenza e della indennità di contingenza.
Divisori e mensilità
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 169 |
| Divisore giornaliero | 25 |
| Mensilità | 13 |
Orario di lavoro
Orario normale
L'orario normale è pari a 39 ore settimanali.
Flessibilità e banca ore
Nel conto ore individuale confluiscono le ore eccedenti e/o straordinarie, a scelta del lavoratore, secondo una delle seguenti opzioni:
- 50% quote orarie retribuite + 50% riposi compensativi;
- 100% riposi compensativi;
- 100% quote orarie retribuite.
Le maggiorazioni vengono comunque corrisposte nel mese di competenza.
La distribuzione della prestazione ordinaria e della flessibilità può essere articolata anche in giornate non ricadenti nella normale settimana lavorativa, con esclusione di domeniche e festività, entro il limite massimo di 48 ore settimanali.
Maggiorazioni
Lavoro straordinario ed eccedente
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro eccedente oltre la 39ª ora media settimanale fino alla 48ª | 18% |
| Straordinario oltre la 48ª ora - 1ª ora | 25% |
| Straordinario oltre la 48ª ora - ore successive | 35% |
| Straordinario festivo o domenicale oltre la 48ª ora | 70% |
| Straordinario notturno oltre la 48ª ora - 1ª ora | 60% |
| Straordinario notturno oltre la 48ª ora - ore successive | 75% |
Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende quello svolto dalle 22:00 alle 06:00.
| Lavoratori | Maggiorazione |
|---|---|
| Operai | 30% |
| Quadri e impiegati | 50% |
Lavoro festivo e domenicale
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro festivo | 50% |
| Lavoro domenicale con riposo compensativo | 30% |
Lavoro a turni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Turni diurni | 4% |
| Turni diurni di domenica con riposo compensativo | 34% |
| Turni diurni di domenica o festivo senza riposo compensativo | 54% |
| Turni diurni in festivo per addetti a cicli continui | 54% |
| Turni notturni | 28% |
| Turni notturni di domenica con riposo compensativo | 58% |
| Turni notturni di domenica o festivo senza riposo compensativo | 78% |
| Turni notturni addetti a cicli continui | 40% |
| Turni notturni in festivo addetti a cicli continui | 90% |
Indennità per turni notturni avvicendati
Per i lavoratori che effettuano turni notturni avvicendati, le maggiorazioni del 28%, 40% e 90% sono incrementate, per ogni notte di turno notturno, dei seguenti importi:
| Livello | Fino al 31/12/2016 | Dal 01/01/2017 |
|---|---|---|
| 1° | 8,32 | 9,32 |
| 2° | 8,73 | 9,73 |
| 3° | 8,95 | 9,95 |
| 4° | 9,33 | 10,33 |
| 5° | 9,77 | 10,77 |
| 6° | 10,49 | 11,49 |
| 7° | 11,84 | 12,84 |
| 8° | 12,76 | 13,76 |
Lavoro discontinuo
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia:
- 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore;
- 48 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.
Maggiorazioni:
- ore oltre l'orario degli altri lavoratori e fino a 45 o 48: retribuzione normale;
- ore eccedenti 45 o 48 e fino a 60: maggiorazioni per lavoro eccedente;
- oltre 60 ore settimanali: maggiorazioni per straordinario.
Per i guardiani notturni è riconosciuta una maggiore paga di 0,06 euro giornalieri.
Ferie, permessi e festività
Ferie
Impiegati e quadri assunti prima del 04/04/1996
- 4 settimane (20 giorni lavorativi) fino a 10 anni di anzianità;
- 5 settimane (25 giorni lavorativi) oltre 10 anni e fino a 18 anni;
- 5 settimane e 2,5 giorni (27,5 giorni lavorativi) oltre 18 anni.
Impiegati e quadri assunti dal 04/04/1996
- 4 settimane fino a 10 anni;
- 5 settimane oltre 10 anni.
Operai
- 4 settimane fino a 18 anni;
- 5 settimane oltre 18 anni.
Dal 01/01/2017, ferme le ferie aggiuntive già maturate al 31/12/2016, ciascuna fascia di anzianità utile ai fini della maturazione viene incrementata di 12 mesi.
Ex festività e ROL
- Festività soppresse: 4 giornate annue.
- ROL giornalieri: 8 ore annue.
Riduzioni annue per turnisti:
| Tipologia di turni | Riduzione annua |
|---|---|
| Turni avvicendati 2x5 e 2x6 | 8 ore |
| Turni avvicendati 3x5 (addetti al turno notturno) | 22 ore |
| Turnisti a 17 turni settimanali | 30 ore |
| Turni 2x7 | 38 ore |
| Turni avvicendati 3x6 (addetti al turno notturno) | 42 ore |
| Turni avvicendati 3x7 (addetti al turno notturno) | 66 ore |
| Lavoratori che prestano attività su 6 giorni settimanali | 62 ore |
Festività
Sono considerati festivi:
- i giorni festivi previsti dalla legge;
- tutte le domeniche o i riposi compensativi;
- il giorno di Pasqua;
- il Santo Patrono.
Per Pasqua, festività coincidenti con domenica o altra festività, spetta 1/25 della retribuzione mensile.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
Spettano 15 giorni consecutivi, escludendo i giorni festivi.
Permessi al padre per nascita del figlio
Il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi previsto dalla legge è incrementato, dal 01/01/2024, di 1 giornata retribuita a carico azienda.
Resta inoltre previsto, in caso di esaurimento degli istituti contrattuali, il riconoscimento di 2 giorni di permesso retribuito aggiuntivo al padre lavoratore in concomitanza con la nascita del figlio.
Permessi non retribuiti
Per giustificati motivi, tra cui:
- familiari portatori di handicap;
- figli di età inferiore a 6 anni;
- minori in tutela;
- figli malati tra 3 e 12 anni,
possono essere concessi permessi non retribuiti fino a un massimo di 8 giorni, comprensivi di quelli eventualmente già riconosciuti dalla legge, salvo ulteriori giorni definiti dalla contrattazione aziendale.
Permessi parzialmente retribuiti
Sono previsti per lavoratori:
- con familiari a carico portatori di handicap;
- con familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza;
- provenienti da paesi esteri, per gravi motivi familiari.
Condizioni principali:
- fruibili solo se non vi è disponibilità di ferie, ex festività e ROL;
- limite massimo individuale: 10 giornate annue;
- retribuzione massima: 30%, con tetto complessivo annuo pari a 3 giornate di retribuzione.
Malattia e infortunio
Malattia
Periodo di comporto
- 6 mesi per anzianità fino a 3 anni;
- 9 mesi oltre 3 anni e fino a 6 anni;
- 12 mesi oltre 6 anni.
Trattamento economico
Operai
- integrazione al 100% per i primi 2 mesi se anzianità fino a 3 anni;
- 100% per i primi 3 mesi se anzianità oltre 3 e fino a 6 anni;
- 100% per i primi 4 mesi se anzianità oltre 6 anni.
Impiegati e intermedi
- 100% per i primi 2, 3 o 4 mesi a seconda dell'anzianità;
- 66,66% nei successivi 4, 6 o 8 mesi a seconda dell'anzianità;
- 50% quando non risulti applicabile il trattamento precedente, entro i limiti di conservazione del posto.
Infortunio
Periodo di comporto: fino a guarigione clinica.
Trattamento economico
- stessi criteri previsti per la malattia, con integrazione al 100% nei primi mesi e successivamente al 66,66% o 50% secondo l'anzianità e le condizioni applicabili.
Tutele aggiuntive comuni
- il lavoratore può conoscere la propria situazione delle assenze per malattia almeno un mese prima della scadenza del comporto;
- sono escluse dal computo del comporto le assenze per terapie salvavita;
- per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge 68/1999, il periodo di conservazione del posto è aumentato di 90 giorni, senza maturazione di retribuzione e anzianità durante tale periodo aggiuntivo;
- per i lavoratori affetti da patologie oncologiche e/o cronico-degenerative, in caso di superamento del comporto, è concessa a richiesta un'aspettativa non retribuita fino a 12 mesi.
Nel settore plastica e gomma, superati i limiti di conservazione del posto, il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa di 10 mesi, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi.
Maternità e congedi parentali
Si applica la disciplina di legge di cui al D.Lgs. 151/2001, con integrazioni contrattuali.
Integrazione economica
Per i primi 5 mesi di assenza l'azienda integra il trattamento di legge fino al 100% della normale retribuzione di fatto.
Congedo parentale
Dal 01/03/2026, per il congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. 151/2001, l'indennità prevista nella misura del 30% viene integrata fino al 60% della retribuzione per un periodo massimo di 3 mesi nell'arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui la legge prevede un'indennità superiore al 30%.
Aspettativa post partum
Terminato il periodo di astensione facoltativa post-partum, la lavoratrice può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita fino al compimento dell'anno di vita del bambino.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.
Lavoro supplementare
- massimo 30% dell'orario concordato;
- maggiorazione 16% entro il limite massimo;
- maggiorazione 50% oltre il limite massimo.
Clausole elastiche
- maggiorazione 10% con preavviso non inferiore a 5 giorni;
- maggiorazione 20% con preavviso inferiore a 5 giorni, per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivo e quello ordinario.
Trasformazione del rapporto
Le aziende riconoscono le richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time in misura del:
- 4% fino a 50 dipendenti;
- 6% da 51 a 100 dipendenti;
- 8% oltre 100 dipendenti;
salvo i casi di infungibilità della mansione.
Periodo di prova
Per il settore plastica e gomma, dal rinnovo 2026, il periodo di prova è fissato in:
| Giorni | Livelli |
|---|---|
| 130 | Quadri, VIII, VII |
| 100 | VI |
| 85 | V |
| 75 | IV, III |
| 55 | II |
| 35 | I |
Apprendistato professionalizzante
Disciplina sintetica di riferimento:
- durata ordinaria: 36 mesi;
- retribuzione iniziale: non inferiore di oltre due posizioni organizzative/livelli rispetto a quella finale;
- dopo i primi 10 mesi spetta la retribuzione del livello immediatamente superiore a quello iniziale.
Per le imprese con meno di 10 dipendenti:
- apprendisti in misura non superiore al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'inizio del mese precedente l'assunzione;
- è comunque consentita l'assunzione di almeno 3 apprendisti.
Tempo determinato e somministrazione
Limiti quantitativi
Per contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi:
- numero medio annuo non superiore al 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione;
- ulteriore incremento del 5% su base media annua utilizzabile per il tempo determinato;
- in ogni singolo mese non oltre il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;
- ulteriore incremento del 5% mensile utilizzabile per il tempo determinato.
Se dall'applicazione delle percentuali deriva un numero inferiore a 5, le aziende possono comunque utilizzare fino a 5 assunzioni complessive tra tempo determinato e somministrazione a termine.
Sono esclusi dal computo:
- lavoratori assunti con effetto sostitutivo;
- lavoratori assunti ai sensi della Legge 68/1999.
Intervalli temporali
- 5 giorni per i rapporti a termine di durata fino a 6 mesi;
- nessun intervallo nei casi di assunzioni per ragioni sostitutive.
Affiancamento in sostituzione
La sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto può avvenire per un massimo di 2 mesi, collocabili prima e/o dopo l'assenza.
Malattia nei contratti a termine
Il comporto è pari a un quarto della durata del contratto, fino a un massimo di 6 mesi.
Diritto di precedenza
Spetta ai lavoratori che abbiano svolto con la medesima azienda rapporti di somministrazione a termine per il medesimo livello/parametro per una durata complessiva di 36 mesi nell'arco dei 5 anni precedenti, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato riferite allo stesso livello/parametro.
Preavviso
Operai
- 1 settimana fino a 1 anno di anzianità;
- 3 settimane oltre 1 anno.
Intermedi e impiegati
| Anzianità | Quadri, 8°, 7° | 6° | 5°, 4°, 2° |
|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese e 1/2 | 1 mese |
| Oltre 5 anni e fino a 10 anni | 3 mesi | 3 mesi | 1 mese e 1/2 |
| Oltre 10 anni | 4 mesi | 4 mesi | 2 mesi |
Per i lavoratori che abbiano effettuato, nei 36 mesi precedenti, un intervento formativo certificato e a costo aziendale, i termini di preavviso per dimissioni sono incrementati di 1 mese, salvo rinuncia dell'azienda.
TFR
Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge n. 297/1982.
La retribuzione annua utile per il TFR, nel settore plastica e gomma, comprende in particolare:
- minimo contrattuale;
- scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale;
- aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo;
- indennità di contingenza ex Legge 297/1982;
- indennità di turno diurno;
- indennità di turno notturno, anche come importo in cifra;
- indennità sostitutiva di mensa;
- premio per obiettivi per la parte eccedente gli importi minimi previsti dal contratto;
- compenso per lavoratori addetti a mansioni discontinue sino a 48 ore settimanali;
- cottimo;
- i medesimi elementi corrisposti a titolo di 13ª mensilità o ulteriori mensilità aziendali.
Bilateralità, sanità integrativa e previdenza complementare
Bilateralità
Il sistema della bilateralità Confapi costituisce parte integrante del trattamento contrattuale. In mancanza di adesione agli enti bilaterali o di regolarità contributiva, al lavoratore spetta l'E.A.R. di 25,00 euro mensili per 13 mensilità.
ENFEA Salute
La contribuzione a carico delle imprese per la sanità integrativa è pari a 10,00 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore, secondo la disciplina di recepimento dell'accordo del 25/10/2018.
Fondapi
Per la previdenza complementare resta il richiamo alla disciplina Fondapi. Dal 01/01/2026 la contribuzione a carico azienda è incrementata di 0,10 punti percentuali secondo quanto previsto dagli accordi di settore.
Altre previsioni rilevanti
Smart working / lavoro agile
Il CCNL riconosce il lavoro agile come modalità flessibile di svolgimento della prestazione, su base volontaria, nel quadro della Legge 81/2017 e della contrattazione aziendale.
Banca ore solidale
Sono previste linee guida per la cessione solidale di ROL, ex festività, ore accantonate e ferie eccedenti le 4 settimane, per assistere figli minori o per altre situazioni di particolare gravità sanitaria, secondo regolazione aziendale.
Appalti
Le aziende devono inserire nei contratti di appalto clausole che vincolino l'appaltatore al rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di settore sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
Dal rinnovo 2026, all'interno della RSU può essere individuato un componente con compiti di assistenza ai lavoratori dell'azienda appaltatrice in relazione agli obblighi contrattuali in capo all'azienda appaltante.
Sicurezza sul lavoro
Tra le novità del rinnovo 2026:
- copertura assicurativa e assistenza legale per i lavoratori nominati preposti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con esclusione di dolo e colpa grave;
- possibilità di confronto aziendale sulla gestione del microclima;
- promozione di buone pratiche in materia di salute e sicurezza nelle aziende di minori dimensioni.
Nuove tutele 2026
Il testo consolidato recepisce anche:
- 10 ore annue di permesso per lavoratori affetti da malattie oncologiche o invalidanti/gravi, o per genitori di figli minorenni in tali condizioni, per visite, esami e cure;
- possibilità di congedo non retribuito fino a 24 mesi ai sensi della Legge 106/2025 nelle condizioni previste;
- estensione dei trattamenti previsti per il coniuge anche a unioni civili e convivenze di fatto riconosciute dalla legge;
- riconoscimento di forme di flessibilità oraria per esigenze legate ai DSA dei figli/familiari interessati.
Accordi e rinnovi
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