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CCNL

CCNL Alimentari non artigiani - fino a 15 dip. (Confsal - Unilavoro)

CCNLE034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 7 dic 2023 al 6 dic 2028

Parti stipulanti

SindacatiConfsal Fisals
Datori di lavoroUnilavoro PMI - Confederazione Nazionale delle piccole e medie imprese

Sfera di applicazione

Dipendenti delle imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti.

Inquadramento generale

Il CCNL si applica ai dipendenti delle imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti.

Validità:

  • Decorrenza: 07/12/2023
  • Scadenza: 06/12/2028

Il testo completo del CCNL comprende anche la disciplina del settore artigiano e della panificazione; per questa sintesi sono riportate in via principale le disposizioni riferite al perimetro "imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti", sulla base della sintesi fornita e dei dati retributivi espressamente indicati per tale ambito.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • Unilavoro PMI - Confederazione Nazionale delle piccole e medie imprese

Organizzazioni sindacali

  • Confsal Fisals

Trattamento economico

Minimi retributivi mensili

Per le imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti, i minimi contrattuali a regime dal 01/12/2023 sono i seguenti:

LivelloParametroMinimo mensile (€)Scatto biennale (€)
1°2302.294,0651,42
2°2001.994,8244,71
3°1651.645,7536,89
4°1451.446,2632,42
5°1301.296,6629,06
6°1201.196,9026,83
7°1101.097,1724,59
8°100997,4422,35

Scatti di anzianità

Sono previsti 5 scatti biennali.

LivelloImporto unitario scatto (€)
1°51,42
2°44,71
3°36,89
4°32,42
5°29,06
6°26,83
7°24,59
8°22,35

Divisori e mensilità

IstitutoValore
Divisore orario173
Divisore giornaliero26
Mensilità annue13

Tredicesima mensilità

È prevista la 13ª mensilità, pari alla normale retribuzione mensile di fatto, con maturazione per dodicesimi in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno.

Welfare aziendale

Entro il 01/06 di ciascun anno, le aziende potranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di € 250,00, da utilizzare entro il 31/05 dell'anno successivo.

Caratteristiche principali:

  • importo onnicomprensivo;
  • escluso dalla base di calcolo del TFR;
  • spettante ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano:
    • a tempo indeterminato, oppure
    • a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità, anche non consecutivi, nell'anno;
  • esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 01/06 - 31/12;
  • importo non riproporzionabile per i part-time;
  • aggiuntivo rispetto a eventuali altri beni e servizi già riconosciuti in azienda.

Indennità particolari

Indennità di cassa

Per i lavoratori addetti a mansioni di maneggio denaro con responsabilità per errori anche finanziari:

  • 7% della retribuzione tabellare mensile.

Indennità riposo pasti

Per gli addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per il pasto, effettuano lavoro tra le ore 6 e le ore 22 in turni di 8 ore consecutive o prestazioni non avvicendate di 8 ore consecutive:

  • maggiorazione del 6,50% sulla retribuzione.

Orario di lavoro

Orario normale

ArticolazioneMisura
Orario ordinario giornaliero8 ore
Orario ordinario settimanale40 ore
Distribuzione su 6 giorni6 ore e 40 minuti al giorno
3° turno36 ore settimanali a parità di retribuzione

Flessibilità e banca ore

Banca ore

Il recupero delle ore straordinarie, compresa la traduzione in ore delle relative maggiorazioni, può avvenire entro 12 mesi.

  • Trascorsi i 12 mesi, le ore non recuperate vengono liquidate sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
  • Per ogni ora accantonata è riconosciuta una ulteriore quota oraria del 4%.

Flessibilità

È possibile il superamento dell'orario contrattuale fino a:

  • 48 ore settimanali;
  • per un massimo di 80 ore.

A fronte del superamento, spetta una pari entità di riposi compensativi. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale spetta una:

  • maggiorazione del 10% sulla retribuzione tabellare.

Maggiorazioni

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno30%
Straordinario notturno50%
Straordinario festivo e domenicale60%
Straordinario festivo notturno60%

Lavoro notturno

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno30%
Lavoro a turni in ciclo continuo notturno30%

Per lavoro notturno si intende quello eseguito tra le 22:00 e le 06:00.

Lavoro festivo e domenicale

TipologiaMaggiorazione
Lavoro compiuto nei giorni festivi40%
Lavoro domenicale con riposo compensativo10%

Lavoro nel giorno di riposo

In mancanza di preavviso di almeno 24 ore, il lavoratore che presta attività nella giornata di riposo compensativo ha diritto a una maggiorazione pari a quella prevista per il lavoro festivo.

Ferie, permessi e festività

Ferie

  • 173 ore annue.

Permessi

IstitutoMisura
Ex festività (festività soppresse)4 giorni
ROL16 ore annue

Festività

Sono considerate festive le domeniche o i giorni di riposo compensativo, le festività di legge e il Santo Patrono.

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario.

Permessi per lutto e grave infermità

Ai sensi della L. 53/2000:

  • 3 giorni lavorativi all'anno per ogni singolo evento di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente.
  • In caso di grave infermità, è possibile concordare modalità diverse di svolgimento della prestazione lavorativa.

Permesso al padre per nascita del figlio

  • 1 giorno di permesso retribuito per la giornata in cui nasce il figlio, previa documentazione.

Malattia, infortunio e maternità

Malattia

  • Periodo di comporto: 12 mesi in un arco temporale di 24 mesi.

Trattamento economico: integrazione a carico azienda, sommata a quanto riconosciuto dagli enti previdenziali/assistenziali, fino ai seguenti livelli:

  • per malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 6 giorni: integrazione fino al 100% dal primo giorno e fino al 180° giorno;
  • per malattia di durata pari o inferiore a 6 giorni: integrazione fino al 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.

Infortunio sul lavoro

  • Conservazione del posto: fino a guarigione clinica;
  • Trattamento economico: integrazione al 100%.

Maternità

Per il periodo di astensione obbligatoria:

  • integrazione al 100% della retribuzione.

Trasferta

Ai lavoratori temporaneamente incaricati di prestare servizio fuori dal comune sede dell'impresa spettano:

  • rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, su nota documentata, salvo accordi forfettari;
  • compenso per le ore di effettivo viaggio con normale retribuzione fino a un massimo di 8 ore;
  • le prestazioni effettive oltre l'orario normale giornaliero, se richieste dal datore di lavoro, sono retribuite come straordinario.

Per il personale viaggiante e addetto ai trasporti e operazioni conseguenti, il trattamento è demandato alla sede aziendale.

Part-time

Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.

Lavoro supplementare

TipologiaMaggiorazione
Fino all'85% dell'orario concordato10%
Oltre l'85% e fino al tempo pieno20%

Lavoro straordinario

Nel part-time verticale o misto si applica la disciplina prevista per il tempo pieno.

Clausole elastiche e flessibili

PreavvisoMaggiorazione
Almeno 5 giorni10%
Almeno 2 giorni15%
1 giorno, per specifici part-time di weekend/vacanze/ferie3%

Periodo di prova

Per il settore alimentare, i periodi di prova indicati dalla sintesi sono:

LivelloPeriodo di prova
1° S6 mesi
1°6 mesi
2°5 mesi
3° A4 mesi
3°3 mesi
4°2 mesi
5°1 mese e mezzo
6°1 mese

In caso di distribuzione dell'orario su 6 giorni, i giorni di prova sono incrementati con coefficiente 1,2, fino a un massimo complessivo di 130 giorni.

Apprendistato professionalizzante

Livelli di destinazione

  • 7°
  • 6°
  • 5°
  • 4°
  • 3°
  • 2° livello

Durata

GruppoLivelli di destinazioneDurata
1° Gruppo1°, 1°S5 anni
2° Gruppo2°, 3°A, 3°, 4°5 anni
3° Gruppo5°3 anni e 6 mesi

Retribuzione apprendisti

GruppoI sem.II sem.III sem.IV sem.V sem.VI sem.VII sem.VIII sem.IX sem.X sem.
1°70%70%75%75%84%84%84%91%91%100%
2°70%70%75%75%90%95%95%95%100%100%
3°70%70%75%95%95%95%100%---

Tempo determinato e stagionali

Tempo determinato

Il CCNL richiama la disciplina del D.Lgs. 81/2015 e prevede, tra le ulteriori causali di ricorso, fatto salvo quanto previsto dal D.L. 48/2023:

  • punte di intensa attività derivanti da richieste di mercato non gestibili con il normale potenziale produttivo;
  • incrementi di attività produttiva, confezionamento o spedizione dovuti a commesse eccezionali o termini tassativi;
  • esigenze di collocazione sul mercato di tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.

Durata massima: fino a 24 mesi.

Affiancamento in sostituzione: fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito.

Limiti quantitativi

Dimensione aziendaleLimite contratti a termine
Da 0 a 5 dipendenti (considerando anche gli apprendisti)3 lavoratori a termine
Oltre 5 dipendenti1 lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza

Sono esclusi dai limiti i lavoratori assunti in sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto.

Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative:

  • i contratti stipulati nei primi 18 mesi di nuove attività, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione;
  • i contratti a termine per ragioni di stagionalità.

Diritto di precedenza

Se il lavoratore a termine ha prestato attività per oltre 6 mesi presso la stessa azienda, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi, per le medesime mansioni.

La volontà di esercitare tale diritto va manifestata per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto; il diritto si estingue entro 1 anno.

Lavoro stagionale

È ammesso, oltre che per le attività individuate dal D.P.R. 1525/1963, anche per attività stagionali in senso ampio connesse a:

  • produzioni legate al settore agricolo;
  • ricorrenze, eventi, cerimonie, manifestazioni civili o religiose;
  • consumi concentrati in periodi caldi o freddi;
  • flussi turistici;
  • iniziative promozionali;
  • aperture al pubblico limitate ad alcuni periodi dell'anno.

Durata massima del singolo contratto stagionale: 8 mesi, comprese proroghe e rinnovi.

Successione dei contratti: la disciplina ordinaria sulla successione non si applica.

Diritto di precedenza per stagionali: da esercitare con comunicazione scritta entro 3 mesi dalla cessazione; si estingue entro 1 anno.

Periodo di prova per stagionali: ridotto del 70% rispetto a quello ordinario.

Contratto per il reinserimento al lavoro

Destinatari:

  • soggetti con più di 40 anni;
  • lavoratori sospesi o disoccupati;
  • lavoratori individuati dal decreto del Ministero del lavoro del 20/03/2013.

Caratteristiche principali

  • Durata massima: 24 mesi, comprensivi di eventuali proroghe e rinnovi;
  • formazione minima: 24 ore, comprensive della formazione sulla sicurezza.

Inquadramento e retribuzione

Durante il rapporto:

  • prima metà del periodo: inquadramento inferiore di 2 livelli rispetto a quello spettante per le mansioni;
  • seconda metà del periodo: inquadramento inferiore di 1 livello.

Limiti numerici

  • aziende da 0 a 5 dipendenti: massimo 2 lavoratori con questo contratto;
  • aziende con più di 5 dipendenti: massimo 3 lavoratori.

Malattia nel contratto di reinserimento

  • conservazione del posto: 70 giorni complessivi per sommatoria;
  • trattamento economico: come per i dipendenti di eguale qualifica.

Preavviso

Per il settore alimentare, il preavviso in caso di licenziamento o dimissioni è il seguente:

LivelloOperaiImpiegati
1°S-3 mesi
1°-2 mesi
2°-1 mese
3°A1 mese1 mese
3°1 mese1 mese
4°15 giorni di calendario1 mese
5°15 giorni di calendario1 mese
6°15 giorni di calendario1 mese

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto secondo quanto previsto dalla L. 29/05/1982 n. 297.

Altri aspetti rilevanti

  • Il CCNL prevede la possibilità di contrattazione di secondo livello su materie quali trattamenti retributivi integrativi, premi di produzione, welfare, orario, banca ore, sicurezza e organizzazione del lavoro.
  • È disciplinata la bilateralità tramite ESBII e l'assistenza sanitaria integrativa tramite MEDI-PREV nel testo completo, ma tali aspetti non risultano valorizzati nella sintesi numerica principale riferita al perimetro richiesto.
  • Sono inoltre presenti nel testo norme su telelavoro, diritto allo studio, congedi formativi, tutela della salute, procedimenti conciliativi e disciplina del lavoro intermittente.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 06/12/2023Testo consolidato del CCNL 06/12/2023

Testo integrale

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