CCNL Alimentari non artigiani - fino a 15 dip. (Confsal - Unilavoro)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 7 dic 2023 al 6 dic 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Dipendenti delle imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti.
Inquadramento generale
Il CCNL si applica ai dipendenti delle imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti.
Validità:
- Decorrenza: 07/12/2023
- Scadenza: 06/12/2028
Il testo completo del CCNL comprende anche la disciplina del settore artigiano e della panificazione; per questa sintesi sono riportate in via principale le disposizioni riferite al perimetro "imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti", sulla base della sintesi fornita e dei dati retributivi espressamente indicati per tale ambito.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Unilavoro PMI - Confederazione Nazionale delle piccole e medie imprese
Organizzazioni sindacali
- Confsal Fisals
Trattamento economico
Minimi retributivi mensili
Per le imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti, i minimi contrattuali a regime dal 01/12/2023 sono i seguenti:
| Livello | Parametro | Minimo mensile (€) | Scatto biennale (€) |
|---|---|---|---|
| 1° | 230 | 2.294,06 | 51,42 |
| 2° | 200 | 1.994,82 | 44,71 |
| 3° | 165 | 1.645,75 | 36,89 |
| 4° | 145 | 1.446,26 | 32,42 |
| 5° | 130 | 1.296,66 | 29,06 |
| 6° | 120 | 1.196,90 | 26,83 |
| 7° | 110 | 1.097,17 | 24,59 |
| 8° | 100 | 997,44 | 22,35 |
Scatti di anzianità
Sono previsti 5 scatti biennali.
| Livello | Importo unitario scatto (€) |
|---|---|
| 1° | 51,42 |
| 2° | 44,71 |
| 3° | 36,89 |
| 4° | 32,42 |
| 5° | 29,06 |
| 6° | 26,83 |
| 7° | 24,59 |
| 8° | 22,35 |
Divisori e mensilità
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 173 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità annue | 13 |
Tredicesima mensilità
È prevista la 13ª mensilità, pari alla normale retribuzione mensile di fatto, con maturazione per dodicesimi in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno.
Welfare aziendale
Entro il 01/06 di ciascun anno, le aziende potranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di € 250,00, da utilizzare entro il 31/05 dell'anno successivo.
Caratteristiche principali:
- importo onnicomprensivo;
- escluso dalla base di calcolo del TFR;
- spettante ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano:
- a tempo indeterminato, oppure
- a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità, anche non consecutivi, nell'anno;
- esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 01/06 - 31/12;
- importo non riproporzionabile per i part-time;
- aggiuntivo rispetto a eventuali altri beni e servizi già riconosciuti in azienda.
Indennità particolari
Indennità di cassa
Per i lavoratori addetti a mansioni di maneggio denaro con responsabilità per errori anche finanziari:
- 7% della retribuzione tabellare mensile.
Indennità riposo pasti
Per gli addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per il pasto, effettuano lavoro tra le ore 6 e le ore 22 in turni di 8 ore consecutive o prestazioni non avvicendate di 8 ore consecutive:
- maggiorazione del 6,50% sulla retribuzione.
Orario di lavoro
Orario normale
| Articolazione | Misura |
|---|---|
| Orario ordinario giornaliero | 8 ore |
| Orario ordinario settimanale | 40 ore |
| Distribuzione su 6 giorni | 6 ore e 40 minuti al giorno |
| 3° turno | 36 ore settimanali a parità di retribuzione |
Flessibilità e banca ore
Banca ore
Il recupero delle ore straordinarie, compresa la traduzione in ore delle relative maggiorazioni, può avvenire entro 12 mesi.
- Trascorsi i 12 mesi, le ore non recuperate vengono liquidate sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
- Per ogni ora accantonata è riconosciuta una ulteriore quota oraria del 4%.
Flessibilità
È possibile il superamento dell'orario contrattuale fino a:
- 48 ore settimanali;
- per un massimo di 80 ore.
A fronte del superamento, spetta una pari entità di riposi compensativi. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale spetta una:
- maggiorazione del 10% sulla retribuzione tabellare.
Maggiorazioni
Lavoro straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno | 30% |
| Straordinario notturno | 50% |
| Straordinario festivo e domenicale | 60% |
| Straordinario festivo notturno | 60% |
Lavoro notturno
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno | 30% |
| Lavoro a turni in ciclo continuo notturno | 30% |
Per lavoro notturno si intende quello eseguito tra le 22:00 e le 06:00.
Lavoro festivo e domenicale
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro compiuto nei giorni festivi | 40% |
| Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% |
Lavoro nel giorno di riposo
In mancanza di preavviso di almeno 24 ore, il lavoratore che presta attività nella giornata di riposo compensativo ha diritto a una maggiorazione pari a quella prevista per il lavoro festivo.
Ferie, permessi e festività
Ferie
- 173 ore annue.
Permessi
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Ex festività (festività soppresse) | 4 giorni |
| ROL | 16 ore annue |
Festività
Sono considerate festive le domeniche o i giorni di riposo compensativo, le festività di legge e il Santo Patrono.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Permessi per lutto e grave infermità
Ai sensi della L. 53/2000:
- 3 giorni lavorativi all'anno per ogni singolo evento di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente.
- In caso di grave infermità, è possibile concordare modalità diverse di svolgimento della prestazione lavorativa.
Permesso al padre per nascita del figlio
- 1 giorno di permesso retribuito per la giornata in cui nasce il figlio, previa documentazione.
Malattia, infortunio e maternità
Malattia
- Periodo di comporto: 12 mesi in un arco temporale di 24 mesi.
Trattamento economico: integrazione a carico azienda, sommata a quanto riconosciuto dagli enti previdenziali/assistenziali, fino ai seguenti livelli:
- per malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 6 giorni: integrazione fino al 100% dal primo giorno e fino al 180° giorno;
- per malattia di durata pari o inferiore a 6 giorni: integrazione fino al 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.
Infortunio sul lavoro
- Conservazione del posto: fino a guarigione clinica;
- Trattamento economico: integrazione al 100%.
Maternità
Per il periodo di astensione obbligatoria:
- integrazione al 100% della retribuzione.
Trasferta
Ai lavoratori temporaneamente incaricati di prestare servizio fuori dal comune sede dell'impresa spettano:
- rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, su nota documentata, salvo accordi forfettari;
- compenso per le ore di effettivo viaggio con normale retribuzione fino a un massimo di 8 ore;
- le prestazioni effettive oltre l'orario normale giornaliero, se richieste dal datore di lavoro, sono retribuite come straordinario.
Per il personale viaggiante e addetto ai trasporti e operazioni conseguenti, il trattamento è demandato alla sede aziendale.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.
Lavoro supplementare
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino all'85% dell'orario concordato | 10% |
| Oltre l'85% e fino al tempo pieno | 20% |
Lavoro straordinario
Nel part-time verticale o misto si applica la disciplina prevista per il tempo pieno.
Clausole elastiche e flessibili
| Preavviso | Maggiorazione |
|---|---|
| Almeno 5 giorni | 10% |
| Almeno 2 giorni | 15% |
| 1 giorno, per specifici part-time di weekend/vacanze/ferie | 3% |
Periodo di prova
Per il settore alimentare, i periodi di prova indicati dalla sintesi sono:
| Livello | Periodo di prova |
|---|---|
| 1° S | 6 mesi |
| 1° | 6 mesi |
| 2° | 5 mesi |
| 3° A | 4 mesi |
| 3° | 3 mesi |
| 4° | 2 mesi |
| 5° | 1 mese e mezzo |
| 6° | 1 mese |
In caso di distribuzione dell'orario su 6 giorni, i giorni di prova sono incrementati con coefficiente 1,2, fino a un massimo complessivo di 130 giorni.
Apprendistato professionalizzante
Livelli di destinazione
- 7°
- 6°
- 5°
- 4°
- 3°
- 2° livello
Durata
| Gruppo | Livelli di destinazione | Durata |
|---|---|---|
| 1° Gruppo | 1°, 1°S | 5 anni |
| 2° Gruppo | 2°, 3°A, 3°, 4° | 5 anni |
| 3° Gruppo | 5° | 3 anni e 6 mesi |
Retribuzione apprendisti
| Gruppo | I sem. | II sem. | III sem. | IV sem. | V sem. | VI sem. | VII sem. | VIII sem. | IX sem. | X sem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 70% | 70% | 75% | 75% | 84% | 84% | 84% | 91% | 91% | 100% |
| 2° | 70% | 70% | 75% | 75% | 90% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% |
| 3° | 70% | 70% | 75% | 95% | 95% | 95% | 100% | - | - | - |
Tempo determinato e stagionali
Tempo determinato
Il CCNL richiama la disciplina del D.Lgs. 81/2015 e prevede, tra le ulteriori causali di ricorso, fatto salvo quanto previsto dal D.L. 48/2023:
- punte di intensa attività derivanti da richieste di mercato non gestibili con il normale potenziale produttivo;
- incrementi di attività produttiva, confezionamento o spedizione dovuti a commesse eccezionali o termini tassativi;
- esigenze di collocazione sul mercato di tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
Durata massima: fino a 24 mesi.
Affiancamento in sostituzione: fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito.
Limiti quantitativi
| Dimensione aziendale | Limite contratti a termine |
|---|---|
| Da 0 a 5 dipendenti (considerando anche gli apprendisti) | 3 lavoratori a termine |
| Oltre 5 dipendenti | 1 lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza |
Sono esclusi dai limiti i lavoratori assunti in sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto.
Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative:
- i contratti stipulati nei primi 18 mesi di nuove attività, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione;
- i contratti a termine per ragioni di stagionalità.
Diritto di precedenza
Se il lavoratore a termine ha prestato attività per oltre 6 mesi presso la stessa azienda, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi, per le medesime mansioni.
La volontà di esercitare tale diritto va manifestata per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto; il diritto si estingue entro 1 anno.
Lavoro stagionale
È ammesso, oltre che per le attività individuate dal D.P.R. 1525/1963, anche per attività stagionali in senso ampio connesse a:
- produzioni legate al settore agricolo;
- ricorrenze, eventi, cerimonie, manifestazioni civili o religiose;
- consumi concentrati in periodi caldi o freddi;
- flussi turistici;
- iniziative promozionali;
- aperture al pubblico limitate ad alcuni periodi dell'anno.
Durata massima del singolo contratto stagionale: 8 mesi, comprese proroghe e rinnovi.
Successione dei contratti: la disciplina ordinaria sulla successione non si applica.
Diritto di precedenza per stagionali: da esercitare con comunicazione scritta entro 3 mesi dalla cessazione; si estingue entro 1 anno.
Periodo di prova per stagionali: ridotto del 70% rispetto a quello ordinario.
Contratto per il reinserimento al lavoro
Destinatari:
- soggetti con più di 40 anni;
- lavoratori sospesi o disoccupati;
- lavoratori individuati dal decreto del Ministero del lavoro del 20/03/2013.
Caratteristiche principali
- Durata massima: 24 mesi, comprensivi di eventuali proroghe e rinnovi;
- formazione minima: 24 ore, comprensive della formazione sulla sicurezza.
Inquadramento e retribuzione
Durante il rapporto:
- prima metà del periodo: inquadramento inferiore di 2 livelli rispetto a quello spettante per le mansioni;
- seconda metà del periodo: inquadramento inferiore di 1 livello.
Limiti numerici
- aziende da 0 a 5 dipendenti: massimo 2 lavoratori con questo contratto;
- aziende con più di 5 dipendenti: massimo 3 lavoratori.
Malattia nel contratto di reinserimento
- conservazione del posto: 70 giorni complessivi per sommatoria;
- trattamento economico: come per i dipendenti di eguale qualifica.
Preavviso
Per il settore alimentare, il preavviso in caso di licenziamento o dimissioni è il seguente:
| Livello | Operai | Impiegati |
|---|---|---|
| 1°S | - | 3 mesi |
| 1° | - | 2 mesi |
| 2° | - | 1 mese |
| 3°A | 1 mese | 1 mese |
| 3° | 1 mese | 1 mese |
| 4° | 15 giorni di calendario | 1 mese |
| 5° | 15 giorni di calendario | 1 mese |
| 6° | 15 giorni di calendario | 1 mese |
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto secondo quanto previsto dalla L. 29/05/1982 n. 297.
Altri aspetti rilevanti
- Il CCNL prevede la possibilità di contrattazione di secondo livello su materie quali trattamenti retributivi integrativi, premi di produzione, welfare, orario, banca ore, sicurezza e organizzazione del lavoro.
- È disciplinata la bilateralità tramite ESBII e l'assistenza sanitaria integrativa tramite MEDI-PREV nel testo completo, ma tali aspetti non risultano valorizzati nella sintesi numerica principale riferita al perimetro richiesto.
- Sono inoltre presenti nel testo norme su telelavoro, diritto allo studio, congedi formativi, tutela della salute, procedimenti conciliativi e disciplina del lavoro intermittente.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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