Sentenza del 28/05/2020 n. 10101 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Le società avevano chiesto il rimborso di crediti IVA derivanti da indennità di occupazione erroneamente assoggettate a IVA. L'Agenzia impugna la sentenza d'appello sostenendo che per le stesse fatture (emesse oltre l'anno) erano state emesse note di rettifica in diminuzione dell'IVA e che tale emissione è alternativa e impeditiva rispetto alla richiesta di rimborso; invoca dunque violazione e falsa applicazione dell'art. 26 DPR n. 633/1972 e del codice civile, omesso esame di fatto decisivo e ultrapetizione per domanda giudiziale eccedente l'importo della domanda amministrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto i motivi di ricorso in gran parte inammissibili: i primi due perché postulano un riesame di fatti e accertamenti di merito non consentiti in sede di legittimità, per mancata specificazione e prova delle note di rettifica (anche carenza del parametro normativo e mancanza di trascrizione/estremi delle note), il terzo perché privo dei provvedimenti/atti necessari per dimostrare l'ultrapetizione. Di conseguenza la sentenza di merito che ammetteva il rimborso è stata confermata e l'Agenzia condannata alle spese processuali in favore delle società.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'art. 26 disciplina le variazioni in diminuzione dell'imposta mediante emissione di note di rettifica; la Corte indica che la nota di rettifica può essere utilizzata entro l'anno dall'operazione, mentre per fatture emesse oltre l'anno la procedura appropriata è quella del rimborso, configurando in linea di principio un'alternatività tra i due rimedi.
art. 2033 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai profili di indebito, ma la Cassazione non ha ritenuto possibile il riesame dei fatti in sede di legittimità senza indicazione e prova specifica delle note di rettifica.
art. 112 cod. proc. civ.
Invocato in relazione all'omessa pronuncia sull'eccezione di ultrapetizione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancata trascrizione degli atti/elementi necessari a dimostrare il vizio.
Massime di principio
- La nota di rettifica in diminuzione dell'IVA e la domanda di rimborso sono rimedi alternativi finalizzati al recupero di imposte indebitamente versate: la rettifica è utilizzabile, di regola, entro l'anno dall'operazione mentre per fatture emesse da oltre un anno la strada è il rimborso.
- Chi deduce l'esistenza di note di rettifica ha l'onere di provarne il contenuto e il collegamento con le fatture originarie (estremi, corrispondenza degli importi e degli oggetti) e di indicare la ragione giuridica che legittima la variazione ai sensi dell'art. 26.
- In sede di legittimità non è consentito proporre questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito; i motivi che si limitano a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti sono inammissibili.
- Se in procedimenti amministrativi o giudiziati si contesta che sia stato ottenuto un vantaggio indebito da una nota di rettifica, l'Amministrazione deve produrre elementi specifici (note stesse, collegamenti documentali) o agire innanzi al giudice di merito per la revoca/annullamento, altrimenti la pretesa può essere rigettata.
- Nelle impugnazioni è essenziale indicare e trascrivere i provvedimenti, gli atti e i dati necessari per far emergere il vizio prospettato (es. per contestare ultrapetizione occorrono gli atti che dimostrino l'eventuale eccedenza della domanda giudiziale rispetto alla domanda amministrativa).
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