Cassazione Penale, Sentenza n. 33531/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 648-bis c.p., deducendo un'unica censura: errore di applicazione dell'art. 648-bis e carenza/illogicità della motivazione quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. In particolare ha sostenuto che la condotta contestata — l'apposizione sul semirimorchio di una targa ripetitrice diversa da quella della motrice per una sola lettera — non può integrare il reato, essendo insufficiente a provare l'intento di occultare la provenienza del bene da delitto
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e reiterativo: il ricorrente si è limitato a proporre una rilettura del merito senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, il che non è ammissibile in sede di legittimità. La Corte di appello era già intervenuta sulla richiesta di derubricazione in ricettazione, spiegando in modo logico e coerente che l'apposizione di una targa diversa sul bene provento di reato è elemento indicativo della volontà di ostacolare l'identificazione e quindi integra sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
La Corte ha confermato che la condotta consistente nell'apporre sul mezzo una targa diversa da quella originale, finalizzata a rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza da reato, integra gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di ricettazione previsto dall'art. 648-bis c.p.
Massime di principio
- L'apposizione di una targa diversa su un veicolo, anche se differente solo per una lettera, può costituire elemento probatorio rilevante per la ricettazione se dimostra la volontà di ostacolare l'identificazione e quindi la provenienza del bene da un delitto
- Per affermare la ricettazione è necessario provare sia l'elemento oggettivo (la condotta di occultamento/modifica/idonea ad ostacolare l'identificazione del bene) sia l'elemento soggettivo (la coscienza e volontà di trarre vantaggio o di occultare la provenienza del reato); la valutazione di tali elementi è riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione è logica e non apodittica
- In Cassazione non è consentito riproporre una mera rilettura del merito: i ricorsi che non evidenziano profili di legittimità specifici e non confrontano puntualmente la motivazione impugnata sono spesso dichiarati inammissibili per aspecificità e reiterazione
- La Corte di appello deve trattare esplicitamente le richieste di derubricazione e motivare l'applicazione della norma penale richiamando gli elementi fattuali e i precedenti giurisprudenziali pertinenti; una motivazione puntuale e coerente rende il riesame in Cassazione più difficoltoso
- Il rigetto del ricorso può comportare oltre alle spese processuali anche una condanna pecuniaria verso la cassa delle ammende, come sanzione accessoria per l'inammissibilità
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