Cassazione Civile, Ordinanza n. 30663/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il 2005 in esito a indagini finanziarie. La contribuente aveva contestato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva poi confermato la decisione. In Cassazione la contribuente articolava tre motivi: (1) deduceva violazione degli artt. 345 c.p.c., 42 d.P.R. 600/1973, 21-septies l. 241/1990 e 2 l. 145/2002, sostenendo che la CTR non avesse rilevato la carenza di potere dirigenziale sia in capo al delegante sia al delegato che aveva emesso l'avviso; (2) denunciava omesso esame di un fatto decisivo e difetto di motivazione in ordine all'assenza di valida delega per le indagini bancarie, lamentando che l'autorizzazione fosse stata conferita in forma impersonale all'Ufficio di Castellammare di Stabia; (3) lamentava la mancata valutazione di documenti asseritamente idonei a dimostrare che le somme accertate come reddito provenivano da liberalità di terzi, e invocava altresì un preteso giudicato formatosi su altra sentenza della CTR relativa all'anno d'imposta 2006.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la questione fosse comunque tardiva e, soprattutto, che la validità dell'avviso non dipendesse dalla qualifica dirigenziale del delegante o del delegato, essendo sufficiente la sottoscrizione da parte del capo ufficio o di un funzionario della carriera direttiva delegato. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la doglianza era formulata in modo inammissibilmente promiscuo e, nel merito, infondata, perché l'art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 600/1973 richiede solo l'autorizzazione del direttore generale alle indagini finanziarie, autorizzazione che risultava in concreto rilasciata; non occorreva indicare nominativamente i funzionari preposti all'attività esecutiva. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non erano indicati con precisione i documenti prodotti, la loro collocazione processuale e la loro riproduzione nel ricorso; inoltre non era dimostrato né il passaggio in giudicato della decisione invocata né la coincidenza del fatto dedotto. La Corte non ha disposto sulle spese per mancanza di rituale controricorso dell'Agenzia, ma ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
La questione sul preteso difetto di potere dirigenziale è stata ritenuta tardivamente introdotta in appello e quindi non rilevabile in cassazione nei termini prospettati.
art. 42 d.P.R. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; non è necessaria la qualifica dirigenziale del delegato.
art. 21-septies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità, ma la Corte non ha ravvisato alcuna nullità dell'atto per il profilo dedotto.
art. 2 l. 145/2002
Richiamato nel motivo relativo al potere dirigenziale, senza che la Corte ne traesse conseguenze utili alla ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è stata reputata formulata in modo promiscuo e comunque infondata, perché la CTR aveva motivato sul punto e la questione investiva in realtà la validità dell'autorizzazione alle indagini finanziarie.
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 600/1973
i poteri d'indagine finanziaria vengano "autorizzati" dal direttore generale
Per svolgere indagini finanziarie è necessaria l'autorizzazione del direttore generale; una volta rilasciata, l'ufficio procede secondo l'organizzazione interna senza che l'autorizzazione debba indicare nominativamente gli operatori incaricati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento, la validità della sottoscrizione è assicurata quando l'atto sia firmato dal capo dell'ufficio o da un funzionario della carriera direttiva munito di delega; non occorre la qualifica dirigenziale del delegato se la normativa applicabile richiede soltanto tale posizione funzionale.
- Le censure sulla validità dell'autorizzazione alle indagini finanziarie devono confrontarsi con la disciplina dell'art. 32 d.P.R. 600/1973: è sufficiente che l'autorizzazione sia rilasciata dall'autorità competente, mentre l'indicazione nominativa dei singoli funzionari operativi dipende dall'organizzazione interna e non costituisce requisito di validità dell'autorizzazione.
- Nel ricorso per cassazione le doglianze fondate su prove documentali devono rispettare un rigoroso onere di specificità: occorre indicare con precisione i documenti, la loro produzione, la loro collocazione negli atti e il loro contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'asserita esistenza di un giudicato esterno o interno deve essere specificamente provata, dimostrando sia il passaggio in giudicato della decisione invocata sia la coincidenza del fatto costitutivo dedotto; in mancanza, la censura non può essere accolta.
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