Cassazione Penale, Ordinanza n. 09009/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna per un fatto connotato, secondo i giudici di merito, da una condotta gravemente aggressiva e violenta. Con il primo motivo deduce, in modo generico, l'erroneità della motivazione con cui è stata negata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando sostanzialmente che la decisione di merito non avrebbe correttamente valorizzato i dati favorevoli. Con il secondo motivo contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza però indicare specifiche illogicità della motivazione e limitandosi a riproporre doglianze già esaminate in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e meramente reiterativo delle doglianze già prospettate in appello, osservando che la Corte territoriale aveva già escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la gravità aggressiva e violenta della condotta. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua, fondata su elementi ritenuti decisivi, quali personalità dell'imputato, modalità aggressive del fatto e plurimi precedenti penali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti connotati di gravità, aggressività e violenza incompatibili con la causa di non punibilità.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza elementi decisivi come personalità dell'imputato, modalità del fatto e precedenti penali; non è necessario confutare tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già dedotte e disattese in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inidonea se non si confronta con gli specifici elementi di gravità della condotta valorizzati dai giudici di merito, come aggressività e violenza del comportamento.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e diversa valutazione del merito in ordine alle attenuanti generiche quando la motivazione del diniego sia logica e sorretta da elementi rilevanti.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi; non occorre l'esame analitico di ogni circostanza favorevole o sfavorevole dedotta dalle parti.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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