Cassazione Civile, Sentenza n. 22039/2020 del 13/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva annullato un atto di recupero del credito d'imposta concesso per assunzioni relative agli anni 2004-2006, ritenendo che il credito non dovesse essere misurato o limitato dalla regola de minimis. L'Agenzia deduceva che la disciplina prevista dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, rinviando all'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mantiene l'applicabilità della regola de minimis e del limite massimo di lire 180 milioni nel triennio (equivalente al limite de minimis), perciò l'atto di recupero era legittimo
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la legge n. 289/2002, art. 63, non ha disapplicato la disposizione di cui all'art. 7, comma 10, della legge n. 388/2000 e che pertanto il credito d'imposta è soggetto alla regola de minimis e al relativo limite. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione per il riesame, con decisione sulle spese di giudizio di legittimità
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10
prevede un ulteriore credito d'imposta per nuove assunzioni e l'applicazione della regola de minimis pubblicata nella comunicazione 96/C68/06, con cumulabilita' di altri benefici purché non si superi il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio
La Corte ha ritenuto che questa disposizione limita il riconoscimento del credito d'imposta al perimetro della regola de minimis e del relativo limite quantitativo; tale limite continua a trovare applicazione anche dopo l'intervento della legge n. 289/2002
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63
ridisegna la misura ed estende temporalmente gli aiuti fino al 31 dicembre 2006 e prevede, per gli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388/2000, un ulteriore contributo di euro 300; dispone altresi' che per le assunzioni rimangono ferme le disposizioni dell'art. 7 della legge n. 388/2000
Va interpretata in continuità con l'art. 7, comma 10, della legge n. 388/2000, ossia senza escludere la regola de minimis: il legislatore ha mantenuto le disposizioni limitative del credito d'imposta
Comunicazione della Commissione 96/C68/06 (regola de minimis)
comunicazione che individua il limite quantitativo entro il quale gli aiuti non sono considerati aiuti di Stato vietati
La Corte ha confermato la rilevanza della regola de minimis per valutare la compatibilità degli aiuti nazionali col Trattato e la necessità di applicarne i limiti quando richiamati dalla normativa nazionale
Regolamento della Commissione 5 dicembre 2002, n. 2204
Non esclude l'operatività della regola de minimis; la presenza di regimi speciali o esimenti europee non comporta automaticamente la non applicazione della regola de minimis quando la normativa nazionale rinvia a quest'ultima
D.l. n. 10 del 2007, art. 1, comma 8, conv. in L. n. 47 del 2007
allude ad aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, salvo diversa previsione normativa
Consente deroghe alla regola de minimis solo quando la normativa specifica lo prevede; non è applicabile quale generale esclusione della regola se la normativa che disciplina l'aiuto richiama invece la regola de minimis
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma procedurale invocata come motivo di cassazione per vizio di interpretazione e applicazione della norma sostanziale
Massime di principio
- Se la normativa nazionale che disciplina un incentivo rinvia o mantiene disposizione che applica la regola de minimis, il credito d'imposta va valutato e limitato in base ai limiti de minimis; il giudice nazionale non puo' disapplicare questa regola richiamata dal legislatore
- La qualificazione dell'agevolazione come aiuto di Stato o meno si valuta alla luce delle regole comunitarie; la regola de minimis serve a escludere dalla nozione di aiuto gli importi sotto la soglia fissata, ma non viene automaticamente esclusa da regolamenti o richiamo normativo
- Quando norme successive ridisegnano misure o estendono periodi di applicazione, occorre verificare se esse abbiano esplicitamente abrogato o modificato disposizioni precedenti; in assenza di tale previsione, si deve interpretare la continuità delle disposizioni richiamate
- Se l'amministrazione ritiene di aver erogato benefici eccedenti i limiti previsti, è legittimo l'atto di recupero e il giudice può confermarne o meno la legittimità in base all'interpretazione delle norme di cumulo e dei limiti de minimis
- In caso di questioni miste di diritto e fatto non definitivamente decise, la Corte di Cassazione può cassare e rinviare la causa al giudice di merito per nuovo esame conforme al principio di diritto stabilito
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