Sentenza del 06/07/2020 n. 13825 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Avvisi di accertamento ICI per mancata presentazione della dichiarazione anni 2007-2009 relativi a un impianto di depurazione di proprieta' della contribuente su suolo comunale. La (XXXXX) S.p.a. aveva chiesto esenzione ai sensi del D.Lgs. 504/1992, art.7, comma 1, lett. a) e, in subordine, la rettifica della categoria catastale (ritenuta D1 invece che E3). La CTR aveva accolto il ricorso della contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione deducendo (i) violazione dell'art.112 c.p.c. perché la CTR, pur dichiarando inammissibili gli appelli proposti dal Comune e dall'Agenzia del Territorio, ha comunque esaminato ed argomentato sul merito (ultra petita); (ii) vizi procedurali relativi alla rettifica catastale e alla presunta decorrenza dei termini per impugnare la categoria, richiamando DPR 1142/1949, DPR 701/1994 e D.Lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché le censure riguardavano le motivazioni di merito rese 'ad abundantiam' dalla CTR dopo la declaratoria di inammissibilita' degli appelli; in assenza di specifica impugnazione della statuizione pregiudiziale (l'inammissibilita'), le contestazioni sul merito sono prive di interesse e quindi inammissibili. Il ricorso incidentale condizionato e' stato assorbito. La ricorrente e' condannata al pagamento delle spese di giudizio a favore della resistente per Euro 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
art. 7, comma 1, lettera a)
Invocato dalla contribuente come causa di esenzione ICI per l'impianto di depurazione; la CTR ha accolto il diritto all'esenzione sulla base di questa norma (anche se la Cassazione non ha approfondito il merito per inammissibilita').
Codice di procedura civile
Richiamato dalla ricorrente per censurare l'esame del merito da parte della CTR dopo la declaratoria di inammissibilita' degli appelli; la Cassazione ha applicato il principio secondo cui le valutazioni di merito svolte 'ad abundantiam' dopo una statuizione pregiudiziale di inammissibilita' restano virtuali.
D.P.R. 20 ottobre 1949, n. 1142
Richiamati dall'Agenzia in relazione alla procedura per la correzione/attribuzione della categoria catastale e ai termini di impugnazione; la questione non e' stata esaminata nel merito dalla Cassazione per inammissibilita' del ricorso.
D.P.R. 23 luglio 1994, n. 701
Richiamato in relazione alle procedure catastali; la Cassazione non ha deciso sul punto perche' ha ritenuto il gravame inammissibile.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
art. 19, lett. f), comma 2; art. 21
Richiamato dalla ricorrente in ordine ai termini e alle modalita' di impugnazione degli atti catastali e degli avvisi; la Corte non ha risolto il merito per inammissibilita'.
Giurisprudenza della Cassazione
Principio richiamato: quando il giudice dichiara l'inammissibilita' (o altra statuizione pregiudiziale che lo spoglia della potestas iudicandi) e nondimeno formula considerazioni di merito 'ad abundantiam', tali considerazioni restano virtuali e non obbligano la controparte a impugnare; l'impugnazione puo' e deve riguardare la sola statuizione pregiudiziale, altrimenti le doglianze sul merito sono inammissibili per difetto di interesse.
Massime di principio
- Se il giudice di merito dichiara l'inammissibilita' di un mezzo di gravame (o altra statuizione pregiudiziale), le eventuali argomentazioni di merito svolte 'ad abundantiam' non costituiscono oggetto utile di impugnazione a meno che non sia specificamente contestata la statuizione pregiudiziale.
- La parte appellante deve impugnare espressamente la statuizione pregiudiziale (es. inammissibilita') per preservare la possibilita' di ottenere il sindacato delle questioni di merito in sede superiore; altrimenti le censure sul merito saranno dichiarate inammissibili per mancanza di interesse.
- La contestazione della categoria catastale e della relativa rendita segue procedure e termini autonomi: per ottenere la rettifica e' spesso necessario utilizzare i rimedi specifici previsti (reclamo/ricorso catastale o impugnazione entro i termini), e non sempre la stessa opposizione agli avvisi fiscali e' idonea a investire anche la questione catastale se non dedotta nei modi e tempi prescritti.
- Quando la difesa del contribuente invoca esenzioni (es. D.Lgs. 504/1992), e' importante formulare le domande in modo chiaro e completo; tuttavia il successo processuale puo' dipendere anche da questioni processuali (ammissibilita' degli atti, impugnazioni corrette) piuttosto che dal merito sostanziale.
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