Cassazione Penale, Ordinanza n. 22321/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l’unico motivo, perché generico e non confrontato con le argomentazioni della decisione di appello, sia quanto alla responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di merito aveva confermato, in sede di appello, una condanna emessa con rito abbreviato nei confronti dell'imputato per detenzione/cessione di stupefacente di lieve entità. Il ricorrente ha proposto un solo motivo, contestando la conferma del giudizio di colpevolezza e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era del tutto generico, privo di specifiche ragioni di diritto e di dati fattuali, e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, in particolare con il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e con la dosimetria della pena.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
disposizione incriminatrice richiamata quale titolo del reato di detenzione/cessione di stupefacente di lieve entità oggetto della condanna di merito
art. 131-bis c.p.
causa di non punibilità la cui esclusione è stata oggetto di censura, ma la doglianza non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata
art. 616 c.p.p.
a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche, prive di specifiche ragioni di diritto e di un concreto supporto fattuale, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura che investa il giudizio di colpevolezza e il trattamento sanzionatorio deve misurarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.
- La mancata specifica confutazione del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto impedisce l’utile scrutinio di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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