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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15738/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello di Firenze che confermava (con parziale riforma) le condanne pronunciate dal Tribunale di Lucca per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per appropriazione indebita. Pieraccini contestava in particolare: l'attribuzione della qualifica di "amministratore di fatto" per varie società (Pielle Shoes s.r.l., Pielle Trading s.r.l., CDM Paper Group s.p.a.), sostenendo che l'accertamento si fondava su testi inattendibili e su valutazioni di merito non sindacabili in cassazione; l'erronea valutazione delle prove documentali circa i crediti e i pagamenti a suo favore e l'omessa considerazione di deleghe/ruoli effettivi. Vannelli contestava la logica e la motivazione che lo indicavano come promotore/concorrente esterno degli atti distrattivi, sostenendo che le prove (presentazione di soggetti, frequenza in sede, intercettazioni e documenti rinvenuti) non dimostravano il suo ruolo attivo né la percezione di utili illeciti; chiedeva inoltre rivalutazione della pena e riconoscimento delle attenuanti. Rosellini deduceva errore di diritto in ordine alla configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale: sosteneva che la falsificazione o la presentazione di bilanci non rientrerebbe nell'oggetto della fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 r.d. n. 267/1942 e che l'omessa tenuta di scritture obbligatorie configurerebbe al più bancarotta semplice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai tre appellanti. Quanto a Pieraccini, i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché attengono a rivalutazioni del merito relative alla valutazione delle prove e della credibilità dei testi (sindacato non consentito in sede di legittimità); la qualificazione di amministratore di fatto e le valutazioni sui documenti e sui crediti ritenuti "apparenti" sono state ritenute fondate sui riscontri indicati dai giudici di merito. Il ricorso di Vannelli è stato ritenuto inammissibile: la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello non si fosse basata su mere presenze o presentazioni, ma su una pluralità di riscontri (documenti rinvenuti, scrittura privata con Enjoy I, contabile di spartizione, intercettazioni) che legittimano la conclusione sulla sua partecipazione all'operazione distrattiva; la motivazione sulla pena e il diniego delle attenuanti è stata ritenuta non sindacabile in questa sede. Anche il ricorso di Rosellini è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che non si contestasse la falsificazione del bilancio in sé, ma l'omessa o irregolare tenuta delle scritture (es. inventario magazzino, note di credito/debito false) che ha impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con consequente integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. Nel complesso, le condanne e le determinazioni di pena dei giudici di merito sono state confermate nella parte non già modificata in sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama il principio che non sono deducibili censure che consistano in mera rivalutazione del merito o nella diversa valutazione della prova, salvo carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali

  • artt. 216 e 223 r.d. n. 267/1942 (c.d. legge fallimentare)

    Articoli invocati in tema di bancarotta fraudolenta documentale/patrimoniale: la Corte ritiene applicabile la fattispecie sia all'irregolare tenuta delle scritture che rende impossibile la ricostruzione del patrimonio sia alle falsificazioni/annotazioni mendaci nelle scritture contabili; la valutazione della sussistenza del dolo e dei riscontri probatori è rimessa al giudice di merito

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Regola sulla valutazione delle dichiarazioni accusatorie del cosiddetto "chiamante in correità"; la Corte accerta che i giudici di merito hanno indicato riscontri che sostengono l'attendibilità delle dichiarazioni, escludendo la violazione dell'articolo

  • art. 2639 c.c.

    Definizione giuridica e requisiti di realtà dell'amministratore di fatto (esercizio in modo significativo e continuativo dei poteri tipici): la Corte osserva che non sussiste incompatibilità logica tra amministratore di diritto operativo e amministratore di fatto affiancante; la valutazione di tale qualità è questione di merito

  • art. 2214 c.c.

    Individuazione delle scritture contabili obbligatorie (es. registri di magazzino): la mancata tenuta di scritture obbligatorie può integrare l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e costituire elemento della bancarotta fraudolenta documentale

  • art. 219 r.d. n. 267/1942

    Norma sulle aggravanti in materia fallimentare (menzionata nel capo di primo grado e in motivazione): utilizzata per la determinazione delle aggravazioni per pluralità di condotte

  • art. 217 r.d. n. 267/1942

    Norma richiamata da Rosellini in relazione alla distinzione tra bancarotta documentale e semplice; la Corte ritiene che l'omissione sistematica di scritture obbligatorie, unitamente a falsificazioni, può integrare la fattispecie aggravata

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito un sindacato libero sulla valutazione della prova e della credibilità dei testi: le censure che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili se non contestano vizi della motivazione quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali
  • La qualificazione di "amministratore di fatto" va accertata in base all'insieme delle emergenze probatorie (dichiarazioni, documenti, comportamenti): la presenza di un amministratore di diritto operativo non esclude automaticamente l'esistenza di un amministratore di fatto che affianchi o coordini operazioni decisive
  • La mera predisposizione di bilanci non è di per sé la fattispecie esclusiva: la rilevanza penale deriva dalle falsificazioni o dall'omessa/irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie che ostacolano la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti, elemento centrale della bancarotta fraudolenta documentale
  • Quando si contesta la provenienza di pagamenti o crediti a favore dell'imputato, se questi è ritenuto amministratore di fatto grava su di lui l'onere di giustificare la legittimità delle operazioni; la mera emissione di fatture non è sempre sufficiente a provare l'effettiva esistenza di crediti
  • Le intercettazioni, scritture private e documenti rinvenuti in perquisizioni possono, se valutati nel loro insieme, costituire riscontri sufficienti per ritenere la partecipazione a un'operazione distrattiva anche se singoli elementi isolati appaiono contestabili
  • La valutazione delle attenuanti generiche e della misura della pena è un apprezzamento di merito del giudice: la cassazione interviene solo se la motivazione è contraddittoria o mancante sugli elementi decisivi

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