Cassazione Penale, Sentenza n. 15738/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello di Firenze che confermava (con parziale riforma) le condanne pronunciate dal Tribunale di Lucca per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per appropriazione indebita. Pieraccini contestava in particolare: l'attribuzione della qualifica di "amministratore di fatto" per varie società (Pielle Shoes s.r.l., Pielle Trading s.r.l., CDM Paper Group s.p.a.), sostenendo che l'accertamento si fondava su testi inattendibili e su valutazioni di merito non sindacabili in cassazione; l'erronea valutazione delle prove documentali circa i crediti e i pagamenti a suo favore e l'omessa considerazione di deleghe/ruoli effettivi. Vannelli contestava la logica e la motivazione che lo indicavano come promotore/concorrente esterno degli atti distrattivi, sostenendo che le prove (presentazione di soggetti, frequenza in sede, intercettazioni e documenti rinvenuti) non dimostravano il suo ruolo attivo né la percezione di utili illeciti; chiedeva inoltre rivalutazione della pena e riconoscimento delle attenuanti. Rosellini deduceva errore di diritto in ordine alla configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale: sosteneva che la falsificazione o la presentazione di bilanci non rientrerebbe nell'oggetto della fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 r.d. n. 267/1942 e che l'omessa tenuta di scritture obbligatorie configurerebbe al più bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai tre appellanti. Quanto a Pieraccini, i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché attengono a rivalutazioni del merito relative alla valutazione delle prove e della credibilità dei testi (sindacato non consentito in sede di legittimità); la qualificazione di amministratore di fatto e le valutazioni sui documenti e sui crediti ritenuti "apparenti" sono state ritenute fondate sui riscontri indicati dai giudici di merito. Il ricorso di Vannelli è stato ritenuto inammissibile: la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello non si fosse basata su mere presenze o presentazioni, ma su una pluralità di riscontri (documenti rinvenuti, scrittura privata con Enjoy I, contabile di spartizione, intercettazioni) che legittimano la conclusione sulla sua partecipazione all'operazione distrattiva; la motivazione sulla pena e il diniego delle attenuanti è stata ritenuta non sindacabile in questa sede. Anche il ricorso di Rosellini è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che non si contestasse la falsificazione del bilancio in sé, ma l'omessa o irregolare tenuta delle scritture (es. inventario magazzino, note di credito/debito false) che ha impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con consequente integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. Nel complesso, le condanne e le determinazioni di pena dei giudici di merito sono state confermate nella parte non già modificata in sede di merito.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama il principio che non sono deducibili censure che consistano in mera rivalutazione del merito o nella diversa valutazione della prova, salvo carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali
artt. 216 e 223 r.d. n. 267/1942 (c.d. legge fallimentare)
Articoli invocati in tema di bancarotta fraudolenta documentale/patrimoniale: la Corte ritiene applicabile la fattispecie sia all'irregolare tenuta delle scritture che rende impossibile la ricostruzione del patrimonio sia alle falsificazioni/annotazioni mendaci nelle scritture contabili; la valutazione della sussistenza del dolo e dei riscontri probatori è rimessa al giudice di merito
art. 192, comma 3, c.p.p.
Regola sulla valutazione delle dichiarazioni accusatorie del cosiddetto "chiamante in correità"; la Corte accerta che i giudici di merito hanno indicato riscontri che sostengono l'attendibilità delle dichiarazioni, escludendo la violazione dell'articolo
art. 2639 c.c.
Definizione giuridica e requisiti di realtà dell'amministratore di fatto (esercizio in modo significativo e continuativo dei poteri tipici): la Corte osserva che non sussiste incompatibilità logica tra amministratore di diritto operativo e amministratore di fatto affiancante; la valutazione di tale qualità è questione di merito
art. 2214 c.c.
Individuazione delle scritture contabili obbligatorie (es. registri di magazzino): la mancata tenuta di scritture obbligatorie può integrare l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e costituire elemento della bancarotta fraudolenta documentale
art. 219 r.d. n. 267/1942
Norma sulle aggravanti in materia fallimentare (menzionata nel capo di primo grado e in motivazione): utilizzata per la determinazione delle aggravazioni per pluralità di condotte
art. 217 r.d. n. 267/1942
Norma richiamata da Rosellini in relazione alla distinzione tra bancarotta documentale e semplice; la Corte ritiene che l'omissione sistematica di scritture obbligatorie, unitamente a falsificazioni, può integrare la fattispecie aggravata
Massime di principio
- In cassazione non è consentito un sindacato libero sulla valutazione della prova e della credibilità dei testi: le censure che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili se non contestano vizi della motivazione quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali
- La qualificazione di "amministratore di fatto" va accertata in base all'insieme delle emergenze probatorie (dichiarazioni, documenti, comportamenti): la presenza di un amministratore di diritto operativo non esclude automaticamente l'esistenza di un amministratore di fatto che affianchi o coordini operazioni decisive
- La mera predisposizione di bilanci non è di per sé la fattispecie esclusiva: la rilevanza penale deriva dalle falsificazioni o dall'omessa/irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie che ostacolano la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti, elemento centrale della bancarotta fraudolenta documentale
- Quando si contesta la provenienza di pagamenti o crediti a favore dell'imputato, se questi è ritenuto amministratore di fatto grava su di lui l'onere di giustificare la legittimità delle operazioni; la mera emissione di fatture non è sempre sufficiente a provare l'effettiva esistenza di crediti
- Le intercettazioni, scritture private e documenti rinvenuti in perquisizioni possono, se valutati nel loro insieme, costituire riscontri sufficienti per ritenere la partecipazione a un'operazione distrattiva anche se singoli elementi isolati appaiono contestabili
- La valutazione delle attenuanti generiche e della misura della pena è un apprezzamento di merito del giudice: la cassazione interviene solo se la motivazione è contraddittoria o mancante sugli elementi decisivi
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