Sentenza n. 995/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento adottato in data 12 febbraio 2025 e notificato in data 28 agosto 2025 con cui la Questura di Venezia ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dal ricorrente in data 6 marzo 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, presentato dopo l’iscrizione a un corso di laurea presso un’università italiana. Il provvedimento era motivato dalla mancata integrazione documentale dell’istanza e dal disinteresse dell’interessato a regolarizzare la propria posizione. Il ricorrente aveva dedotto il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, nonché la violazione degli artt. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e 46 del d.P.R. n. 394/1999, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe potuto verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva prodotta. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare, disposto ai fini del riesame, la Questura aveva confermato il rigetto. Successivamente il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, documentando di avere ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di richiesta asilo.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato l’estinzione del giudizio, poiché la rinuncia non era stata ritualmente notificata all’Amministrazione resistente, come richiesto dagli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, c.p.a. Ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la dichiarazione di rinuncia depositata in atti e il rilascio al ricorrente di un diverso permesso di soggiorno per motivi di richiesta asilo, circostanze incompatibili con la permanenza dell’interesse alla decisione sul diniego del permesso per studio. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato nel quadro normativo della decisione sull’improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La mancata notificazione della rinuncia all’Amministrazione impedisce di dichiarare l’estinzione del giudizio.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia non notificata alla parte costituita non consente la declaratoria di estinzione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La dichiarazione di rinuncia depositata in atti può costituire elemento idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e a fondare la declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate nella definizione del giudizio.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Indicato tra le norme la cui violazione era stata dedotta dal ricorrente nel contestare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno; il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 46 d.P.R. n. 394/1999
Indicato tra le norme la cui violazione era stata dedotta dal ricorrente in relazione alla possibilità di verificare la dichiarazione sostitutiva; il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non ritualmente notificata alla parte resistente costituita non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi delle disposizioni processuali applicabili.
- Anche in assenza dei presupposti formali per l’estinzione conseguente alla rinuncia, il giudice amministrativo può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando dagli atti emerga in modo univoco che il ricorrente non ha più interesse alla decisione, anche sulla base della dichiarazione di rinuncia depositata in giudizio.
- Il rilascio al cittadino straniero di un diverso titolo di soggiorno, incompatibile con la permanenza dell’interesse al conseguimento o al rinnovo del titolo originariamente richiesto, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione del diniego relativo al primo titolo.
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