Sentenza del 20/03/2019 n. 7791 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione doganale contestava la classificazione tariffaria dichiarata per alcune importazioni di prodotti qualificati come fogli e lastre di politetrafluoroetilene (teflon), beneficiari di dazio zero. Secondo la Dogana, la merce era invece composta da resine epossidiche con fibre di vetro e doveva essere classificata alla sottovoce TARIC 7410210090, soggetta a dazio del 5,2%. Venivano quindi recuperati i maggiori dazi e irrogate sanzioni ai sensi dell'art. 303, comma 3, TULD. Le contribuenti sostenevano di essersi conformate a precedenti classificazioni doganali e invocavano l'esimente dell'art. 220, par. 2, lett. b), CDC, nonché l'inapplicabilità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, stabilendo che la mera inerzia della Dogana rispetto a precedenti importazioni non costituisce un errore attivo dell'autorità doganale e non impedisce il recupero a posteriori dei dazi. La semplice buona fede dell'importatore non è sufficiente: occorre provare un errore attivo dell'autorità, non riconoscibile dal debitore diligente, e il rispetto di tutti gli obblighi dichiarativi. Il secondo motivo dell'Agenzia, relativo alla motivazione, è stato dichiarato inammissibile. È stato integralmente rigettato il ricorso incidentale delle società: non è stata adeguatamente documentata l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva e non sono state provate specifiche condizioni di incertezza normativa. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 220, par. 2, lett. b)
L'esenzione dal recupero a posteriori richiede un errore dell'autorità doganale e la buona fede dell'operatore.
La tutela dell'affidamento dell'importatore opera solo quando l'errore della Dogana sia attivo, imputabile all'autorità e non riconoscibile da un operatore diligente. La semplice mancata contestazione di precedenti dichiarazioni non integra tale errore.
D.P.R. n. 43/1973, TULD, art. 303
La sanzione per irregolare dichiarazione doganale non è dovuta quando, pur essendo errato il codice tariffario, sia indicato con esattezza il tipo di merce.
La causa di esenzione opera anche nelle ipotesi più gravi di cui al comma 3, ma soltanto se la denominazione commerciale della merce è precisa e consente ai funzionari di identificarne immediatamente la natura. Non basta che la corretta classificazione emerga dopo controlli o analisi.
D.Lgs. n. 212/2000, art. 10
L'esclusione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza richiede la prova di elementi concreti di confusione normativa o applicativa. Il contribuente deve indicare e documentare specificamente gli atti e le circostanze che avrebbero generato l'incertezza.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 11
La disposizione è richiamata in relazione alla responsabilità per le violazioni tributarie, ma la Corte ha ritenuto decisive, nel caso concreto, le regole speciali sulla classificazione doganale e sulle sanzioni del TULD.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Le eccezioni e le questioni non adeguatamente dedotte e localizzate nei precedenti gradi non possono essere efficacemente sottoposte al giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La reiterata accettazione di una classificazione doganale da parte dell'amministrazione, senza un provvedimento espresso o un controllo attivo, non crea di per sé un affidamento tutelabile e non impedisce il recupero dei dazi.
- Per invocare la tutela dell'affidamento in materia doganale occorre dimostrare cumulativamente un errore attivo dell'autorità, la non riconoscibilità dell'errore per un operatore diligente e il pieno rispetto degli obblighi dichiarativi.
- La corretta indicazione della denominazione commerciale può escludere la sanzione per errato codice tariffario, ma la descrizione deve identificare con precisione la merce; non è sufficiente una qualificazione generica o contraddetta dalla documentazione e dalle analisi.
- Le condizioni di obiettiva incertezza normativa o amministrativa devono essere provate con riferimenti puntuali a provvedimenti, prassi o decisioni concretamente riferibili a prodotti identici; il semplice richiamo a classificazioni divergenti non è sufficiente.
- Nel giudizio di cassazione è essenziale indicare e localizzare gli atti dei precedenti gradi nei quali siano state sollevate le eccezioni, altrimenti le censure possono essere dichiarate inammissibili.
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