Cassazione Civile, Ordinanza n. 15574/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L'ente locale aveva emesso un avviso di accertamento per omesso pagamento del tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti, con interessi e sanzioni, nei confronti di una società che svolgeva attività di cava. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto ritenendo che i materiali contestati non fossero inquinanti e che la quantità di materiale setacciato fosse irrisoria, escludendo così l'applicazione della disciplina sui rifiuti. In appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame della Provincia, valorizzando il verbale della Guardia di Finanza e l'annotazione della stessa società nel registro di carico e scarico rifiuti, da cui aveva desunto che i materiali fossero rifiuti speciali non pericolosi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della normativa ambientale e del tributo speciale, sostenendo che la caratterizzazione del sito e la relazione ARPAM non consentivano di qualificare i materiali come rifiuti e che gli elementi utilizzati dalla CTR non erano decisivi; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina sui materiali da scavo e da demolizione, lamentando che la CTR non avesse verificato se i materiali antropici superassero la soglia rilevante e, in sostanza, l'omessa pronuncia su tale punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché tendeva a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; ha inoltre osservato che, ai fini del tributo speciale, è sufficiente che si tratti di rifiuti e non occorre che siano inquinanti o pericolosi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali su cui si fondava, sia perché sotto la veste del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. veniva in realtà dedotta una questione di qualificazione giuridica della fattispecie e non un fatto storico decisivo omesso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 242 d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla caratterizzazione del sito; la Corte non ne fa applicazione decisiva, rilevando che la questione si risolve sulla valutazione delle prove e sulla natura di rifiuti ai fini del tributo.
Allegato 2 alla parte IV d.lgs. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 242; non viene ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia.
art. 3, commi 24-40, l. 549/1995
Normativa istitutiva del tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti; la Corte afferma che il presupposto è l'omesso versamento del tributo per rifiuti, non necessariamente per rifiuti inquinanti o pericolosi.
art. 3, comma 32, l. 549/1995
Individua il presupposto della pretesa fiscale nell'omesso versamento del tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti; è irrilevante che i rifiuti non siano inquinanti o pericolosi.
artt. 1 e ss. l.r. Marche n. 15/1997
Richiamati dalla ricorrente come disciplina regionale collegata al tributo; non risultano decisivi nella motivazione della Corte.
art. 185 d.lgs. 152/2006
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'esclusione dei materiali dalla disciplina dei rifiuti; la Corte non accoglie la censura.
art. 186 d.lgs. 152/2006
Invocato dalla ricorrente per la qualificazione dei materiali da scavo e demolizione; la Corte dichiara inammissibile la censura che lo richiama.
d.m. 10 agosto 2012, n. 161
Richiamato dalla ricorrente sul regime delle terre e rocce da scavo; la Corte non entra nel merito per difetto di autosufficienza e per improprio uso del vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge nel primo motivo; la Corte ritiene che la doglianza miri in realtà a una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte ribadisce che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la diversa sussunzione giuridica di fatti pacifici.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo applica per affermare l'inammissibilità del motivo privo della specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove, quando la decisione impugnata si fonda su apprezzamenti di merito logicamente argomentati.
- Ai fini del tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti, il presupposto impositivo è l'omesso pagamento in relazione a rifiuti; non è necessario che i materiali siano anche inquinanti o pericolosi.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, non la contestazione della qualificazione giuridica della fattispecie o della norma applicabile.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti richiamati, pena l'inammissibilità del motivo.
- Quando la motivazione d'appello valorizza elementi probatori convergenti, la contestazione che uno di essi non sia conclusivo non incide se restano fermi gli altri elementi posti a base della decisione.
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