Sentenza n. 2146/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 22 novembre 2023, notificato il 1° marzo 2024, con cui l’Ufficio territoriale del Governo di Catania gli aveva vietato la detenzione di armi. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui una relazione del Comando provinciale dei Carabinieri e, per quanto occorresse, una circolare del Ministero dell’Interno. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato il provvedimento di revoca del divieto impugnato, adottato dopo l’archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente. Poiché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione mediante la revoca dell’atto, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del fatto che la revoca era fondata su circostanze sopravvenute rispetto all’adozione del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 34, comma 4, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall’amministrazione mediante un successivo provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Si verifica la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione adotta un provvedimento successivo che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.
- La revoca dell’atto impugnato fondata su circostanze sopravvenute rispetto alla sua adozione può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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