Sentenza n. 1898/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 1671/2025 del 15/04/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 1671/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 1671/2025, notificata al Ministero il 25 luglio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un valore complessivo di euro 1.000,00, oltre accessori. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Il ricorso, notificato il 17 aprile 2026, è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. La ricorrente ha inoltre prodotto l'attestazione di segreteria del 24 aprile 2026 comprovante il passaggio in giudicato della sentenza. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accertato la ricevibilità dell'azione, ritenendo rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione, poiché tra la notificazione del titolo e la notificazione del ricorso erano trascorsi 266 giorni. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, necessario per l'ottemperanza a titoli diversi dalle sentenze del giudice amministrativo. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando l'attribuzione alla ricorrente della Carta elettronica per il valore di euro 1.000,00, oltre accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 189,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica riconosciuto nel titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Impedisce la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo; il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
oltre accessori dal dovuto al soddisfo
Determina la misura degli accessori dovuti sull'importo riconosciuto alla ricorrente.
art. 22 l. 724/1994
richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994
Richiama l'applicazione dell'art. 16, comma 6, della l. 412/1991 agli accessori dovuti.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Costituisce, insieme all'art. 93 c.p.c., il fondamento della regolazione delle spese processuali.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori della parte vittoriosa dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando la pubblica amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Per l'ottemperanza a un titolo esecutivo formatosi nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso tale termine, l'azione esecutiva può essere proposta.
- Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice ordinario, il ricorrente deve comprovare il passaggio in giudicato della sentenza, salvo che si tratti di una sentenza del giudice amministrativo.
- In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice può fissare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attribuendogli un termine ulteriore per provvedere in caso di persistente inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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