Cassazione Penale, Sentenza n. 5176/2024 del 06/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentazione presso l'autorità di pubblica sicurezza e il divieto di accesso alle competizioni calcistiche disposto dal Questore. Primo motivo: violazione del diritto al contraddittorio perché la convalida del G.I.P. sarebbe intervenuta senza rispettare il termine indispensabile di 48 ore dalla notificazione del provvedimento questorile, impedendo così al ricorrente di visionare gli atti e depositare memorie difensive (il provvedimento è stato notificato il 24/05/2023 ore 12:45, la richiesta del P.M. è del 26/05/2023 e la convalida è stata emessa il 26/05/2023 senza indicazione dell'orario). Secondo motivo: censura sulla valutazione dei presupposti e sulla necessità della prescrizione aggiuntiva di presentazione anche in occasione delle partite amichevoli della Ternana, per le difficoltà pratiche legate alla diffusione dei calendari, porte chiuse e orari lavorativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la convalida del provvedimento questorile che impone l'obbligo di presentazione non può intervenire prima che siano decorse 48 ore dalla notificazione, termine indispensabile per garantire il contraddittorio e il diritto di difesa. Poiché nel caso di specie la convalida è risultata emessa il 26/05/2023 senza indicazione dell'orario e non risulta che il termine sia stato rispettato, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 23/05/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. Ha inoltre disposto che la cancelleria comunichi il dispositivo al Questore di Terni. Per effetto di ciò non è stata esaminata nel merito la seconda censura, essendo il primo motivo assorbente.
Norme richiamate
Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223
Stabilisce il diritto del destinatario del provvedimento questorale ad esaminare gli atti e a presentare memorie al giudice della convalida; implica il termine di 48 ore necessario per l'esercizio del contraddittorio.
Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020
Conferma che l'inosservanza del termine di 48 ore per la convalida incide sul diritto di difesa e costituisce causa di nullità generale della convalida.
Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341
Ribadisce il carattere incomprimibile del termine di 48 ore e la sua funzione garantistica per il contraddittorio e la preparazione delle difese.
Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018
Ulteriore pronuncia conforme sul vincolo temporale delle 48 ore per la convalida dei provvedimenti che impongono l'obbligo di presentazione.
Sez. U., n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711
Principio secondo cui, in materia di libertà personale, non è consentito ricorrere a presunzioni circa la regolarità formale dei provvedimenti giudiziari: l'omessa indicazione dell'ora di adozione è causa di annullamento quando il termine è "orario".
Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Rv. 247606
Affermato che l'omessa indicazione di data e ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine orario rende inefficace il provvedimento se non risulti da altro che il termine sia stato rispettato.
Massime di principio
- La convalida di un provvedimento amministrativo (es. provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione) non può essere pronunciata prima che siano trascorse 48 ore dalla notificazione al destinatario: tale termine è funzionale al diritto di difesa e al contraddittorio.
- L'omessa indicazione della data e soprattutto dell'ora di deposito di una ordinanza soggetta a termine "orario" impedisce di verificare il rispetto del termine ed è causa di annullamento o inefficacia del provvedimento, salvo prova contraria urlante negli atti.
- Se la violazione del termine di 48 ore incide sul diritto di difesa, la Corte può annullare senza rinvio la convalida perché il vizio è di natura rescindente e rende inefficace il provvedimento amministrativo impugnato (almeno nella parte che lede la libertà personale/obbligo di presentazione).
- Le censure di merito sulla proporzionalità o sulla necessità delle prescrizioni accessorie (es. obbligo di presentazione anche per partite amichevoli) saranno esaminate solo se il primo motivo procedurale non sia ritenuto assorbente; in presenza di vizio procedurale sostanziale il processo può non entrare nel merito.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare gli orari di notificazione e di deposito degli atti e chiedere tempestivamente l'accesso e copia degli atti per esercitare pienamente il diritto di difesa entro il termine utile.
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