Cassazione Penale, Sentenza n. 9003/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Trieste che lo ha condannato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, denunciando: (1) difetto di motivazione sull'accertamento della consapevolezza, a suo carico, dello status irregolare del cittadino pachistano Muhammad Shabbir; (2) difetto di motivazione sull'accertamento della conoscenza, già pregressa, dei due cittadini rumeni presenti nel veicolo; (3) violazione della regola di giudizio (art. 533 c.p.p.), deducendo che la condanna non sarebbe stata provata oltre ogni ragionevole dubbio. In sostanza, i motivi contestano la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente e chiedono la rivalutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono generici e attengono al merito. Il terzo motivo è stato ritenuto generico per non aver indicato dati probatori alternativi che la Corte d'appello avrebbe ignorato. I primi due motivi si limitano a esprimere dissenso rispetto alla valutazione di credibilità operata dai giudici di merito (che si fondava su scontrini attestanti il transito, la cosiddetta "vignetta" per la Slovenia, e sul traffico telefonico con Muhammad Shabbir), senza proporre una specifica critica alla motivazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamata la regola secondo cui la condanna deve essere motivata in modo da risultare fondata oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che il motivo che si limita a evocare tale principio senza indicare prove alternative sia generico e inammissibile
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla necessità di valutare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità prima di escludere l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; qui non sono stati forniti elementi tali da escludere la colpa
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limiti a contestare la decisione di fatto dei giudici di merito senza indicare profili specifici di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione è in genere dichiarato inammissibile.
- Per denunciare violazioni della regola di giudizio (art. 533 c.p.p.) è necessario indicare espressamente quali elementi probatori alternativi siano stati ignorati o male valutati dai giudici di merito; non è sufficiente affermare genericamente l'esistenza di un ragionevole dubbio.
- La valutazione della credibilità delle dichiarazioni e l'apprezzamento del materiale probatorio (es. traffico telefonico, scontrini, documenti di viaggio) spettano in prima battuta ai giudici del merito e possono essere sindacati in Cassazione solo se emergono vizi logici o giuridici nella motivazione.
- Il ricorrente che propone motivi apparentemente di merito rischia, in caso di inammissibilità, la condanna alle spese e, salvo prova dell'assenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se si intende impugnare una decisione per vizio motivazionale, è utile documentare concretamente quali risultanze probatorie la sentenza non ha considerato o ha travisato, indicando puntualmente dove e come la motivazione sarebbe carente o contraddittoria.
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