Cassazione Penale, Sentenza n. 17522/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato, Concetta Di Rienzo, rese in occasione di perquisizione nel salumificio, per mancata assistenza e possibile emergenza di responsabilità a carico della teste (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in sede di appello (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.)
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e, comunque, ha applicato il principio della "prova di resistenza": anche escludendo le dichiarazioni contestate, la condanna (già rideterminata in appello da 3 anni e 4 mesi e €4.200 a 2 anni e 4 mesi e €3.300) sarebbe rimasta sorretta da autonomi elementi di prova non censurati utilmente in cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la decisione del giudice di appello correttamente motivata: il diniego delle attenuanti generiche è fondato sulla valutazione negativa del contegno dell'imputato e non è viziato. Dichiarata inammissibile la impugnazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per il motivo di doglianza relativo all'inutilizzabilità di una testimonianza; la Corte ha ritenuto il motivo generico e ha comunque applicato il principio della prova di resistenza per valutare la tenuta della decisione senza le dichiarazioni contestate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata per censurare la presunta violazione di norme penali (art. 62-bis c.p. relative alle attenuanti generiche); utilizzata per inquadrare il motivo che la Corte ha ritenuto manifestamente infondato
art. 62-bis cod. pen.
Previsione sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha interpretato che il diniego è legittimo ove il giudice valorizzi elementi negativi ritenuti decisivi e dia risposta alle specifiche considerazioni difensive
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione è ritenuta infondata o proposta con colpa; applicata per disporre il pagamento di €3.000
art. 4 legge n. 110 del 1975
Richiamata nella sentenza di appello per la riqualificazione di alcune armi (es. carabina ad aria compressa con matricola D403345 e la balestra) come armado disciplinato dalla normativa sulle armi
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Citata a supporto del principio che può sussistere responsabilità (colpa) nella proposizione di un'impugnazione infondata, giustificando l'applicazione delle sanzioni economiche a carico del ricorrente
Massime di principio
- Se una prova è illegittima o inutilizzabile la decisione impugnata può comunque resistere se, espunte quelle prove, esistono elementi autonomi e sufficienti a sostenere la condanna (principio della "prova di resistenza").
- I motivi di cassazione devono essere specifici e dettagliati: censure generiche sulla utilizzabilità delle prove o sulla motivazione sono spesso dichiarate inammissibili.
- Per ottenere le attenuanti generiche non è necessario che il giudice menzioni ogni singolo elemento favorevole, ma è obbligatorio che affronti le principali argomentazioni mosse dalla difesa e motivi la valutazione sugli elementi ritenuti decisivi; il diniego è legittimo se il comportamento dell'imputato è stato valutato negativamente e non emergono evidenze contrarie rilevanti.
- L'attribuzione della disponibilità o della detenzione di armi può desumersi dalla co-ubicazione delle armi e dalla gestione o controllo del luogo (es. il salumificio amministrato dall'imputato), specie quando l'imputato ammette il possesso di alcune armi nello stesso sito.
- La proposizione di ricorsi infondati in cassazione può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende) quando ricorra la colpa nella scelta dell'impugnazione; pertanto la valutazione preventiva della fondatezza dei motivi è rilevante anche sul piano economico.
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