Sentenza n. 8512/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sull'istanza di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio formatosi sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, dando così avvio al procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'attivazione del procedimento da parte della sede diplomatica ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Il giudice non ha quindi esaminato il merito dell'eventuale obbligo di rilascio del visto, né ha affermato che il visto dovesse essere rilasciato. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio dell'amministrazione
La disposizione è stata posta a fondamento dell'azione diretta a ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione
L'attivazione del procedimento amministrativo dopo la proposizione del ricorso elimina l'interesse a una pronuncia che ordini all'amministrazione di procedere, determinando l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'avvio del procedimento amministrativo dopo la proposizione del ricorso fa venir meno l'interesse alla pronuncia che imponga all'amministrazione di provvedere, determinando l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- L'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso non equivale all'accoglimento della domanda sostanziale né al riconoscimento del diritto al rilascio del visto: il giudizio sul silenzio può divenire improcedibile limitatamente all'obbligo di avvio o conclusione del procedimento.
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