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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4282/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, perché il reato è estinto per prescrizione. Non è stata pronunciata assoluzione di merito, poiché non è emersa l'evidente insussistenza del fatto.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del 05/11/2021 della Corte d'Appello di L'Aquila. La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato previsto dall'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avendo accertato che è spirato il termine massimo di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen., essendo trascorsi oltre cinque anni dal fatto commesso il 4 giugno. È stato inoltre valutato che il ricorso non è inammissibile e che possono essere dichiarate cause di non punibilità emerse successivamente alla sentenza impugnata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; non ricorrono però i presupposti per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché dagli atti non emerge in modo evidente l'insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Individua la contravvenzione oggetto del procedimento; la Corte ha ritenuto che per tale fattispecie sia intervenuta la causa estintiva (prescrizione) e quindi non sussista più punibilità.

  • art. 157 cod. pen.

    Fissa il termine massimo di prescrizione applicabile; la Corte ha rilevato che è decorso il termine massimo (oltre cinque anni dal fatto), determinando l'estinzione del reato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di legittimità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute rispetto alla sentenza impugnata. La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare l'estinzione per prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di appello; tuttavia l'art. 129, comma 2, che consente l'assoluzione quando dagli atti emerge l'insussistenza del fatto, non è stato ritenuto applicabile perché non sussisteva evidenza tale da escludere la responsabilità.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458)

    Richiamata per affermare il principio secondo cui l'adozione della decisione più favorevole (assoluzione per insussistenza del fatto) è possibile in cassazione solo quando il controllo sulla motivazione determina evidentemente la totale mancanza di elementi a carico dell'imputato; condizione non verificatasi nel caso concreto.

Massime di principio

  • La prescrizione sopravvenuta può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità e può determinare l'annullamento senza rinvio della condanna per la sola fattispecie estinta.
  • Se la causa di non punibilità è intervenuta dopo la sentenza impugnata, la Corte di cassazione può dichiararla ai sensi dell'art. 129 c.p.p., purché vi sia un valido rapporto processuale di impugnazione.
  • L'assoluzione per insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è ammessa in cassazione solo quando dagli atti emerge in modo chiaro e inequivocabile l'assenza di responsabilità; in mancanza di tale evidenza, il giudice non può sostituirsi al merito e deve limitarsi a dichiarare l'estinzione del reato.
  • Nei casi in cui la prescrizione è maturata, la decisione più favorevole al ricorrente è l'annullamento per estinzione del reato; non sempre è possibile ottenere un'assoluzione piena se gli elementi di colpevolezza non sono manifestamente inconsistenti.
  • Per valutare la prescrizione occorre confrontare la data del fatto con i termini previsti dagli articoli del codice penale (es. art. 157) e considerare eventuali interruzioni o sospensioni del termine; il difensore dovrebbe porre esplicitamente la questione in ogni grado se vi è dubbio sul decorso dei termini.

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