Cassazione Penale, Sentenza n. 16979/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal Gip di Avellino nei confronti di Giorgio Cappiello, gravemente indiziato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (cd. contributi COVID a fondo perduto). Il Pubblico Ministero assumeva che la condotta dovesse essere qualificata come truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. per artifizi e raggiri idonei a indurre in errore l'Agenzia delle Entrate; il difensore di Cappiello impugnava la qualificazione e, soprattutto, la legittimità della misura cautelare sostenendo che i limiti edittali della fattispecie applicata non consentivano gli arresti domiciliari e che l'aggravante per offesa agli interessi finanziari dell'Unione europea era stata erroneamente ritenuta applicabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso proposti da Cappiello e ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha confermato che la condotta è correttamente inquadrata nell'art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) tenuto conto che i contributi erano erogati in base ad autodichiarazioni con controlli successivi; ma ha annullato senza rinvio l'ordinanza cautelare e l'ordinanza del Gip che avevano disposto gli arresti domiciliari perché: (i) l'aggravante prevista dal secondo periodo del primo comma dell'art. 316-ter (offesa agli interessi finanziari dell'UE e danno/profitto > 100.000 euro) è da qualificare come circostanza aggravante non ad effetto speciale e l'aumento di pena non supera il terzo, quindi non incide sul massimo edittale ai fini degli artt. 278 e 280 c.p.p.; pertanto non può consentire l'applicazione di misure coercitive detentive; (ii) la qualificazione dell'evento come offensivo degli interessi finanziari dell'Unione è stata ritenuta erronea: i contributi erogati dallo Stato italiano non rientrano nelle entrate/spese coperte dal bilancio dell'Unione ai sensi della direttiva UE 2017/1371 e dell'art. 2 della stessa. Conseguentemente la misura cautelare è cessata e Cappiello è stato ordinato liberato, se non detenuto per altra causa.
Norme richiamate
art. 316-ter cod. pen.
prevede il delitto di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato e, nel secondo periodo del primo comma, dispone l'aggravante "se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"
La Corte ha confermato che, per contributi erogati sulla base di autodichiarazioni con controlli successivi, è applicabile l'art. 316-ter e non la truffa; l'aggravante va qualificata come circostanza aggravante comune e non come fattispecie autonoma ad effetto speciale ai fini del computo del massimo edittale
art. 640-bis cod. pen.
Richiamata dal Pubblico Ministero per sostenere la sussistenza di truffa aggravata per i controlli elusi, ma la Corte ha ritenuto la fattispecie non applicabile quando l'ente erogatore eroga sulla base di mera autodichiarazione senza verifica preventiva
d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni), art. 1 comma 9
richiama, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34
Richiamo normativo che riconduce le modalità di erogazione ai meccanismi di cui all'art. 25 del d.l. n.34/2020
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 25, comma 11
Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
La normativa disciplina l'erogazione sulla base di autodichiarazioni; la verifica operativa è successiva ed eventuale
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 25, comma 12
Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del d.P.R. n. 600/1973
Il controllo è previsto come successivo all'erogazione, rafforzando la distinzione rispetto alla truffa che richiede induzione in errore preventiva
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 25, comma 14
espressamente sancisce l'applicabilità del reato di indebita percezione di erogazione in danno dello Stato quale sanzione penale "nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante"
Norma che rende specifica la sanzione per percezione indebita di contributi erogati su autocertificazione
d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (decreto sostegni-bis), art. 1
Richiama la medesima disciplina sui contributi a fondo perduto
d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, comma 1, lett. b
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000
Introduzione dell'aggravante collegata agli interessi finanziari dell'UE; la Corte la considera circostanza aggravante comune, il cui aumento non incide sul massimo edittale ai fini cautelari se non supera un terzo
Direttiva UE 2017/1371, consider. 1
la tutela degli interessi finanziari dell'Unione riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o che minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri, nella misura in cui è di interesse per le politiche dell'Unione
Il Tribunale del riesame aveva tratto da questo considerando l'applicabilità dell'aggravante; la Corte di legittimità ha ritenuto tale interpretazione estensiva non consentita: la definizione sostanziale degli "interessi finanziari" è quella dell'art. 2 della direttiva e non può essere usata per ampliare penalmente la fattispecie
Direttiva UE 2017/1371, art. 2
Definisce "interessi finanziari dell'Unione" come entrate, spese e beni coperti dal bilancio dell'Unione o gestiti da istituzioni/organismi dell'UE; la Corte ha ritenuto che i contributi nazionali COVID non rientrino in tale nozione
artt. 278 e 280 cod. proc. pen.
Principi sul calcolo del massimo edittale ai fini della applicazione delle misure cautelari: le circostanze aggravanti che non aumentano il massimo oltre il limite previsto non possono giustificare misure detentive
art. 289, comma 2 cod. proc. pen.
Prevede misure interdittive come la sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio; la Corte indica che l'aggravante, se applicata, potrebbe giustificare misure interdittive ma non misure cautelari detentive
Massime di principio
- Se un contributo pubblico è erogato sulla base di mera autodichiarazione con controlli successivi, la condotta di ottenere indebitamente il contributo tende ad inquadrarsi nell'art. 316-ter c.p. e non nella truffa (art. 640-bis), poiché manca l'induzione in errore preventiva dell'ente erogatore
- Un'aggravante che aumenta la pena entro un terzo va considerata circostanza aggravante comune e non può essere utilizzata per elevare il massimo edittale ai fini di giustificare misure cautelari detentive quando, sommata, non supera la soglia prevista per tali misure (applicazione artt. 278 e 280 c.p.p.)
- L'interpretazione delle aggravanti collegate agli "interessi finanziari dell'Unione" deve restare nei limiti testuali e sostanziali della definizione normativa (art. 2 direttiva 2017/1371): non è lecito estendere penalmente la nozione in modo analogo in malam partem
- In casi analoghi verificare sempre la fonte dell'erogazione (bilancio UE vs bilancio nazionale) e le modalità di controllo: se l'ente erogatore compie un controllo sostanziale prima dell'erogazione, maggiori sono i profili di possibile truffa; se il controllo è solo successivo, prevale la fattispecie di indebita percezione
- Per adottare misure cautelari detentive occorre accertare che il quadro indiziario e il parametro edittale concreto della fattispecie consentano tali misure: non bastano circostanze aggravanti che non aumentano il massimo edittale oltre le soglie richieste
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