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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10051/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrici)

La controversia

La controversia nasce dal distacco, disposto dal 2008 al 31 gennaio 2010, di tre dipendenti di una società in liquidazione presso un ente in house. Dopo la cessazione del distacco, le lavoratrici ricevevano prima l’invito a non presentarsi al lavoro e poi l’avvio della procedura di licenziamento collettivo, conclusa con la risoluzione del rapporto. In primo grado era stata dichiarata la nullità del distacco e, come conseguenza, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’ente distaccatario, con ordine di riammissione in servizio. In appello l’ente soccombente impugnava, mentre le lavoratrici proponevano appello incidentale sulle conseguenze economiche; la Corte d’appello confermava l’illegittimità del distacco, ritenendolo disposto per finalità esclusivamente formative e quindi estranee alla funzione tipica dell’istituto, e applicava l’indennità risarcitoria ex art. 32 l. 183/2010. In cassazione l’ente ricorrente deduceva: (1) violazione dell’art. 19 d.lgs. 175/2016 e dell’art. 97 Cost., sostenendo il divieto di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con un organismo in house; (2) omessa pronuncia su tale preclusione; (3) omesso esame di fatti decisivi, perché le lavoratrici avrebbero svolto prestazioni lavorative e non mera formazione; (4) violazione dell’art. 30 d.lgs. 276/2003, sostenendo che l’interesse rilevante fosse quello del distaccante al mantenimento dei livelli occupazionali e che la finalità formativa fosse comunque compatibile con il distacco, specie nell’ambito di un gruppo; (5) omesso esame circa la necessità di procedure selettive pubbliche per le assunzioni; (6) nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, ritenendo non applicabile l’art. 19 d.lgs. 175/2016 al soggetto non societario e comunque non riferibile al rapporto controverso sorto anteriormente; ha ritenuto corretta la motivazione d’appello sulla nullità del distacco perché privo del requisito della destinazione a una determinata attività lavorativa; ha affermato che l’interesse del distaccante al mantenimento dell’occupazione non deroga agli ulteriori requisiti dell’istituto; ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi residui. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’ente distaccatario. Ha confermato la decisione d’appello che aveva ritenuto nullo il distacco delle lavoratrici perché disposto con finalità esclusivamente formative, incompatibili con la struttura del distacco ex art. 30 d.lgs. 276/2003, e quindi aveva mantenuto gli effetti della pronuncia di merito, compresa la costituzione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’ente e la condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 32 l. 183/2010. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 175/2016

    Si applica solo ai soggetti aventi forma di società a partecipazione pubblica; non è pertinente rispetto a un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato. In ogni caso non disciplina il distacco oggetto di causa, risalente a epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato come parametro insieme all’art. 19 d.lgs. 175/2016, ma la Corte non ne ha tratto una preclusione alla costituzione del rapporto di lavoro nel caso concreto.

  • art. 30 d.lgs. 276/2003

    "l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"

    Il distacco è legittimo solo se il datore di lavoro distaccante persegue un proprio interesse effettivo e se i lavoratori sono posti temporaneamente a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa; la mera finalità formativa o la prospettiva di futura assunzione presso il distaccatario non integrano il requisito funzionale richiesto.

  • art. 8, comma 3, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236

    "Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea"

    La norma fa salva una specifica ipotesi di comando/distacco fondata su accordo sindacale e finalizzata a evitare riduzioni di personale; non introduce una deroga generale ai requisiti del distacco disciplinato dall’art. 30 d.lgs. 276/2003.

  • art. 30, comma 4, d.lgs. 276/2003

    Resta ferma la disciplina speciale prevista dall’art. 8, comma 3, d.l. 148/1993, ma ciò non elimina i requisiti essenziali dell’istituto del distacco.

  • art. 30, comma 4-bis, d.lgs. 276/2003

    Richiamato dalla Corte d’appello per configurare, in caso di nullità del distacco, una somministrazione irregolare di manodopera; la Corte di cassazione non ha smentito tale ricostruzione nel rigettare il ricorso.

  • art. 32 l. 183/2010

    Applicato dalla Corte d’appello come criterio per le conseguenze economiche dell’illegittimità del distacco e della successiva risoluzione del rapporto.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporta il rigetto implicito della pretesa incompatibile con la ratio della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo rispetto all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non riguarda questioni giuridiche o argomentazioni già sostanzialmente esaminate.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La denuncia di nullità per motivazione apparente è infondata quando la motivazione, letta nel complesso, consente di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca del tutto una motivazione intelligibile; nel caso concreto la motivazione d’appello è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il distacco ex art. 30 d.lgs. 276/2003 è legittimo solo quando il datore distaccante persegua un interesse proprio, effettivo e verificabile, e il lavoratore sia temporaneamente adibito presso altro soggetto per l’esecuzione di una specifica attività lavorativa; la sola formazione del personale o la prospettiva di futura assunzione presso il distaccatario non soddisfano il requisito funzionale dell’istituto.
  • L’esistenza di un accordo sindacale volto a salvaguardare i livelli occupazionali può rilevare ai fini della legittimità del comando o distacco, ma non consente di derogare agli ulteriori requisiti essenziali dell’istituto, in particolare alla temporaneità e alla destinazione dei lavoratori a una determinata attività lavorativa.
  • In caso di nullità del distacco per difetto dei requisiti essenziali, il giudice può qualificare la situazione come somministrazione irregolare di manodopera, con le conseguenze tipiche sulla ricostruzione del rapporto e sulle tutele economiche.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta risulta implicitamente respinta dalla struttura logico-giuridica della decisione adottata.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per censurare la valutazione giuridica della fattispecie o la lettura delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo in assenza di una reale intellegibilità della decisione; non è sufficiente la mera sinteticità o l’insoddisfazione della parte rispetto al ragionamento svolto dal giudice.
  • Le disposizioni del d.lgs. 175/2016 in tema di assunzioni e limiti pubblicistici si applicano ai soggetti qualificabili come società a partecipazione pubblica e non sono automaticamente estensibili a enti privati non societari, anche se in house.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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