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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00537/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale su istanza di un creditore. La contestazione di merito riguardava l'affermazione della fallibilità della società per asserita insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 l.fall. La ricorrente, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato documenti acquisiti d'ufficio, in particolare la relazione del curatore ex art. 33 l.fall. e il verbale dello stato passivo, dai quali avrebbe dovuto emergere la mancanza dei requisiti di non fallibilità. Secondo la società, tali elementi avrebbero dimostrato, anche tramite le informazioni sull'Anagrafe Tributaria e lo stato passivo, che i debiti non superavano la soglia prevista dall'art. 1 l.fall. e che la prova della non fallibilità poteva desumersi anche da tali risultanze. Il fallimento e il creditore intimato non hanno svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente incardinata sull'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in realtà sollecitasse una diversa valutazione del materiale istruttorio e un riesame del merito, non consentiti nel giudizio di legittimità. Ha inoltre affermato che i documenti richiamati non integravano un fatto storico decisivo omesso, ma al più elementi indiziari già valutati o comunque non idonei, da soli, a provare il possesso dei requisiti di non fallibilità. La Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini della prova dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., il debitore deve produrre bilanci e situazione patrimoniale aggiornata, potendo avvalersi anche di altri documenti significativi, ma non di mere richieste di informazioni o di elementi non univoci. Non ha statuito sulle spese perché le parti intimate non hanno svolto difese. Ha inoltre dato atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1 l.fall.

    la prova dell'assenza dei requisiti di fallibilità deve essere fornita in positivo dal debitore, con riferimento anche alla soglia dei debiti non superiore a euro 500.000 al momento del deposito dell'istanza di fallimento

  • art. 15, comma 4, l.fall.

    indica gli oneri documentali del debitore ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità, in particolare bilanci degli ultimi tre esercizi e situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata

  • art. 33 l.fall.

    la relazione del curatore è richiamata come documento acquisito d'ufficio, ma non è di per sé prova decisiva dei requisiti di non fallibilità

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio denunciabile riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non di questioni, argomentazioni o singoli elementi istruttori

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    la parte ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a supporto della deduzione del fatto omesso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo e controverso; non è invece consentito denunciare la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori o proporre una diversa lettura del merito.
  • La decisività del fatto omesso postula che, se esaminato, esso avrebbe condotto con certezza a una decisione diversa; non basta che il fatto avrebbe potuto rendere possibile o probabile un esito differente.
  • Ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità, il debitore deve fornire una dimostrazione positiva e documentale del mancato superamento delle soglie legali; richieste di informazioni, riscontri negativi o meri indizi non sono di per sé sufficienti.
  • Nel giudizio di cassazione non è ammesso trasformare il controllo di legittimità in un terzo grado di merito, né chiedere alla Corte una nuova valutazione dell'attendibilità e concludenza delle prove.
  • I documenti istruttori possono assumere rilievo solo se veicolano un preciso fatto storico decisivo; se, invece, si limitano a sostenere una diversa lettura della vicenda, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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