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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21371/2021 del 26/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto aveva acquistato un immobile poi oggetto di vicenda revocatoria fallimentare. Dopo l'estinzione del giudizio revocatorio e la restituzione del bene, egli aveva chiesto di insinuarsi tardivamente al passivo fallimentare per un credito in prededuzione pari ai canoni di locazione percepiti dalla curatela nel periodo in cui l'immobile era stato locato a terzi. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo dovuto un ristoro per il mancato godimento del bene; la Corte d'appello, pur escludendo la fondatezza della tesi risarcitoria ex art. 2041 c.c., aveva comunque qualificato la pretesa come ripetizione di indebito e confermato l'ammissione del credito per l'intero ammontare dei canoni percepiti. La curatela ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., sostenendo che l'indennità da arricchimento senza causa non poteva includere il lucro cessante e che, in ogni caso, il preteso danno non era in re ipsa e non era stato provato; inoltre, la percezione dei canoni sarebbe stata giustificata dalla locazione stipulata legittimamente dalla curatela quando il bene era nella massa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse priva di correlazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale non aveva fondato la decisione sull'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ma sulla diversa disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo. Secondo la Cassazione, una volta venuto meno, per effetto dell'estinzione del giudizio revocatorio, il titolo che giustificava l'acquisizione del bene alla massa, la curatela era tenuta a restituire il bene e i frutti prodotti, sicché i canoni percepiti nel periodo di locazione risultavano indebitamente trattenuti dal fallimento, essendo irrilevante che la locazione fosse stata inizialmente valida e che il bene non fosse locato al momento dell'acquisizione alla massa. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'appello e, non essendosi costituita la parte intimata, non ha liquidato spese; ha inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    Non era la norma decisiva nel caso concreto, perché la pretesa non andava qualificata come indennità da arricchimento senza causa, ma come restituzione di somme indebitamente percepite a seguito del venir meno del titolo che aveva giustificato l'acquisizione del bene alla massa.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell'indebito oggettivo è la disciplina applicabile alla restituzione delle somme percepite senza titolo, comprensiva dei frutti eventualmente prodotti dal bene.

  • art. 2037 c.c.

    La restituzione di una cosa determinata, una volta venuto meno il titolo giustificativo, può ricadere nella disciplina della restituzione dell'indebito, con riferimento anche ai frutti e al controvalore secondo i casi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma sul rito camerale utilizzata per la trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente, in presenza dei presupposti, il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002

    È il riferimento per la misura del contributo unificato cui si raddoppia l'importo nei casi previsti.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una qualificazione giuridica diversa da quella censurata in ricorso, la doglianza è inammissibile o comunque infondata per difetto di correlazione con la ratio decidendi.
  • Il venir meno del titolo che giustificava l'acquisizione del bene alla massa comporta l'obbligo di restituire non solo la cosa, ma anche i frutti percepiti nel periodo in cui la massa ne abbia goduto senza titolo.
  • La percezione di canoni di locazione da parte di chi, a seguito della caducazione del titolo, risulti privo del diritto di trattenerli costituisce indebito oggettivo, a prescindere dalla legittimità originaria del rapporto di locazione stipulato durante la disponibilità del bene.
  • Nella ripetizione dell'indebito, il problema non è il lucro cessante del proprietario che non abbia goduto del bene, ma la restituzione delle utilità effettivamente indebitamente percepite dal detentore o dalla massa.
  • La qualificazione della pretesa come arricchimento senza causa richiede attenzione, perché non ogni richiesta di ristoro patrimoniale derivante dall'uso di un bene va ricondotta all'art. 2041 c.c.; se il bene e i suoi frutti devono essere restituiti per venir meno del titolo, opera la disciplina dell'indebito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoAccertamento del passivoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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