Cassazione Penale, Sentenza n. 26224/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato la condanna: Cordisco per i reati di usura e tentata estorsione aggravata, Carlucci per tentata estorsione. I motivi dedotti sono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per usura, lamentando eccessiva valorizzazione della testimonianza dell'offeso; 2) errata qualificazione giuridica della condotta come tentata estorsione anziche esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché la condotta sarebbe servita al recupero di somme prestate; 3) decorso della prescrizione della tentata estorsione prima della sentenza di appello; 4) nullità della sentenza per incompatibilita del presidente del collegio che avrebbe svolto funzioni di GIP nel medesimo processo; 5) per Carlucci, illegittimità della mancata concessione della sospensione condizionale della pena nonostante la condanna a due anni
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati. In particolare: la valutazione della testimonianza contestata era parte di un più ampio compendio probatorio (altre testimonianze e documenti manoscritti) valutato coerentemente dal giudice d'appello; la qualificazione del reato come estorsione era corretta perché la pretesa non poteva essere fatta valere in giudizio essendo riferita a interessi usurari; il termine di prescrizione va calcolato con riferimento all'edittale previsto per la tentata estorsione aggravata e, tenuto conto delle interruzioni, non era decorso; l'incompatibilità ai sensi dell'art.34 cod. proc. pen. non determina nullità ed è rimedio di astensione o ricusazione da sollevare tempestivamente; la sospensione condizionale della pena non poteva essere impugnata in cassazione poiche non richiesta nel merito. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi di tale norma; la Corte rileva il rispetto della procedura autorizzata dal decreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in seguito all'inammissibilità del ricorso.
art. 629 cod. pen., secondo comma
Richiamato per individuare il limite edittale applicabile alla tentata estorsione aggravata; da ciò deriva il corretto calcolo del termine di prescrizione.
art. 34, art. 37, artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
La Corte osserva che l'incompatibilità prevista dall'art.34 non comporta automaticamente nullità del provvedimento e deve essere fatta valere con le procedure di astensione o ricusazione (art.37); le nullità previste dagli artt.178 e 179 non sono richiamate automaticamente dall'incompatibilità non tempestivamente dedotta.
Sez. Un., Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)
Principio che l'imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena se non ne abbia fatto richiesta nel giudizio di merito; la Corte lo applica per escludere la doglianza di Carlucci.
Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo) e giurisprudenza richiamata
Richiamata in materia di distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la differenza risiede nell'elemento psicologico e va verificata con le ordinarie regole probatorie; la Corte la utilizza per motivare il rigetto della riqualificazione favorevole.
Massime di principio
- La cassazione non è la sede per una rivalutazione complessiva della prova: censure che si limitano a chiedere diverso apprezzamento delle testimonianze sono di regola inammissibili o manifestamente infondate.
- La qualificazione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento psicologico; se la pretesa si fonda su interessi illeciti (es. usura), la riqualificazione a favore dell'imputato difficilmente regge.
- Per il computo della prescrizione occorre considerare il corretto limite edittale, che può variare in presenza di aggravanti; le interruzioni della prescrizione devono essere valutate prima di dichiararne il decorso.
- L'incompatibilità del giudice ai sensi dell'art.34 cod. proc. pen. non determina automaticamente la nullità degli atti: il rimedio va esercitato tempestivamente mediante astensione o ricusazione, non con il ricorso per cassazione.
- La concessione della sospensione condizionale della pena va richiesta e dibattuta nel giudizio di merito; la sua mancata concessione non puo essere dedotta per la prima volta in cassazione.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso in cassazione, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni per la Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26043/2022 del 07/07/2022
- Sentenza penale · 7 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26045/2022 del 07/07/2022
- Sentenza penale · 7 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26046/2022 del 07/07/2022
- Sentenza penale · 7 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26047/2022 del 07/07/2022
- Sentenza penale · 7 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26048/2022 del 07/07/2022
- Sentenza penale · 7 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26049/2022 del 07/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →