Ordinanza n. 383/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento unico prot. n. 34732 del 30.12.2025 con cui il comune di Trezzano sul Naviglio ha rigettato le n. 9 istanze di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari presentate dalla società ricorrente (Pratiche SUAP ID : 13295590155-19052025-0958; 13295590155-19052025-0958; 13295590155-19052025-1451; 13295590155-19052025-1418; 13295590155-19052025-1213; 13295590155-19052025-1355; 13295590155-19052025-1025; 13295590155-19052025-0926; 13295590155-15052025-1543), nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente. e per la conseguente declaratoria dell'obbligo del Comune di Trezzano sul Naviglio di provvedere sulle istanze presentate dalla ricorrente in applicazione del vigente Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento unico comunale di rigetto di nove istanze di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa pubblicitaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha rigettato nove istanze di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, chiedendone l’annullamento previa sospensione e la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di riesaminare le istanze secondo il vigente regolamento comunale. In sede cautelare ha dedotto l’illegittimità della motivazione, ritenuta poco perspicua e in parte contraddittoria, nonché la non conformità alla legge e ai principi di settore del provvedimento e del regolamento comunale come applicato. In particolare, è stata contestata la previsione secondo cui l’istanza dovrebbe essere strettamente collegata a una specifica attività commerciale, con indicazione della durata, della sede e del titolare, con conseguente esclusione delle richieste presentate dall’impresa per installare impianti destinati alla vendita di spazi pubblicitari a terzi, senza collegamento a una specifica attività già individuata. È stata inoltre contestata la subordinazione dell’indizione della gara a una scelta arbitraria e temporalmente incerta dell’amministrazione comunale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente un sufficiente fumus boni iuris. A un primo sommario esame, il provvedimento è apparso poco perspicuo e in parte contraddittorio; inoltre, l’indizione della gara non può dipendere da una scelta arbitraria e incerta nei tempi da parte dell’amministrazione. Il Collegio ha ritenuto altresì che il provvedimento comunale e il regolamento, per come applicato, non risultassero conformi alla legge e ai principi di settore nella parte in cui imponevano il collegamento dell’istanza a una specifica attività commerciale, impedendo richieste finalizzate alla vendita a terzi di spazi pubblicitari. È stato riconosciuto il periculum in mora, poiché alla società risultava sostanzialmente impedito lo svolgimento della propria attività d’impresa nel territorio comunale. Il Comune è stato quindi ordinato di esaminare nel merito le istanze senza applicare le preclusioni ritenute illegittime. La trattazione del merito è stata fissata al 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del danno grave e irreparabile; il giudice ha disposto una misura cautelare ordinando il riesame delle istanze.
Massime di principio
- In sede cautelare, la motivazione poco perspicua o contraddittoria del provvedimento può integrare un sufficiente fumus boni iuris ai fini della sospensione dell’efficacia dell’atto.
- L’amministrazione non può subordinare l’indizione di una gara a una scelta arbitraria e temporalmente incerta, quando tale scelta incide sull’esercizio di un’attività economica autorizzabile.
- Un regolamento comunale sugli impianti pubblicitari non può essere applicato in modo da imporre necessariamente il collegamento dell’istanza a una specifica attività commerciale già individuata, escludendo in via generale le istanze presentate per l’installazione di impianti destinati alla vendita di spazi pubblicitari a terzi.
- Quando un provvedimento amministrativo impedisce sostanzialmente lo svolgimento dell’attività d’impresa nel territorio comunale, può sussistere il danno grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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