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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7266/2020 del 16/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (spedizioniere)

La controversia

La controversia nasce dall’irrogazione, il 28 maggio 2012, di una sanzione amministrativa di Euro 9.592,66 nei confronti dello spedizioniere per l’errata indicazione del valore di 464 colli di merce importati dalla Cina nel 2011. Lo spedizioniere contestava che la responsabilità sanzionatoria e solidale potesse essere estesa al rappresentante diretto dell’importatore. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso; l’Agenzia aveva appellato e la Commissione tributaria regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile l’appello per la mancanza di specifiche censure e per la deduzione di motivi nuovi. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’appello esponeva chiaramente domanda e ragioni di censura; e violazione dell’art. 57 del medesimo decreto, sostenendo che le argomentazioni dell’appello erano specificazioni delle ragioni originarie, non motivi nuovi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, pur integrando la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c. Ha ritenuto che le censure dell’appello contrastassero la decisione di primo grado, ma fossero infondate nel merito: nella rappresentanza diretta l’obbligazione doganale grava normalmente sull’importatore. In caso di dichiarazione regolare ma infedele, la responsabilità solidale dello spedizioniere dichiarante diretto non deriva dalla sola qualifica professionale né dalla possibilità di avvedersi della sottofatturazione; occorre che lo spedizioniere abbia fornito personalmente i dati o i documenti necessari alla dichiarazione, consapevole o ragionevolmente consapevole della loro erroneità. La prova di tale partecipazione spetta all’Amministrazione doganale e, nel caso concreto, non era stata fornita né prospettata. Le spese processuali dell’intero procedimento sono state compensate, in considerazione dell’erronea motivazione della decisione regionale e della novità della questione.

Norme richiamate

  • Reg. (CEE) n. 2913/92, art. 201

    In particolare, in caso di dichiarazione doganale regolare ma infedele (come nel caso in esame), la responsabilità solidale dello spedizioniere dichiarante diretto è configurabile soltanto nel caso in cui egli stesso abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione nella consapevolezza della erroneità dei dati e/o della irregolarità dei documenti.

    Per una dichiarazione regolare nella forma ma infedele nel contenuto, lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto risponde in solido soltanto se ha personalmente fornito i dati o i documenti necessari alla dichiarazione, essendo consapevole della loro erroneità o irregolarità.

  • L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, commi 6 e 7

    Alla luce di detta normativa unionale va interpretato pertanto anche la L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, (commi 6 e 7), che pone a carico degli spedizionieri doganali l’onere di accertare la regolarità, veridicità e completezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari, pena la responsabilità per il pagamento del tributo e per i danni procurati all’erario nel caso di dichiarazione irregolare qualora fossero a conoscenza o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarità; tale responsabilità sussiste però, nel caso di dichiarazione regolare ma infedele, solo quando essi stessi, e non l’importatore, abbiano fornito i dati o prodotto i documenti in base ai quali è stata redatta la dichiarazione

    Gli obblighi di verifica dello spedizioniere e la relativa responsabilità vanno letti in conformità alla disciplina unionale: quando la dichiarazione è regolare ma infedele, la responsabilità dello spedizioniere diretto richiede che sia stato lui, e non l’importatore, a fornire i dati o i documenti su cui la dichiarazione è stata redatta.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    I motivi dell’appello, puntualmente riportati nel presente ricorso, contrastano la conclusione a cui è pervenuto il primo giudice e sostengono la fondatezza dell’atto impositivo in considerazione del comportamento colposo dello spedizioniere, da cui sarebbe lecito dedurre che questi era a conoscenza (o avrebbe dovuto esserlo ragionevolmente), della infedeltà della dichiarazione doganale.

    La Corte rileva che i motivi dell’appello contestavano la conclusione del giudice di primo grado; tuttavia, la loro sufficienza formale non conduce all’accoglimento del ricorso, perché la tesi sostanziale dell’Amministrazione è infondata.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    La tesi dell’appellante è infondata in diritto.

    La Corte non accoglie la tesi dell’Amministrazione secondo cui la responsabilità dello spedizioniere poteva essere desunta dal comportamento colposo e dalla ragionevole conoscibilità dell’infedeltà, nei termini prospettati nell’appello.

  • c.p.c., art. 384, quarto comma

    Tanto premesso, osserva la Corte che la sentenza impugnata non merita di essere cassata, pur ravvisandosi la necessità di integrarne la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

    La Corte può mantenere ferma la decisione impugnata integrandone la motivazione quando, pur risultando errata la motivazione adottata dal giudice di merito, il dispositivo è conforme a diritto.

Massime di principio

  • Nella rappresentanza doganale diretta, il rappresentante agisce in nome e per conto dell’importatore e l’obbligazione doganale grava normalmente sull’importatore.
  • In caso di dichiarazione doganale regolare ma infedele, la responsabilità solidale dello spedizioniere che agisce quale rappresentante diretto non può fondarsi soltanto sulla sua qualità professionale o sulla possibilità di accorgersi dell’infedeltà: occorre la prova che abbia personalmente fornito i dati o i documenti necessari alla dichiarazione, conoscendone o dovendone ragionevolmente conoscere l’erroneità.
  • La prova della partecipazione personale dello spedizioniere alla formazione della dichiarazione infedele, nei termini richiesti per la responsabilità solidale, grava sull’Amministrazione doganale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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