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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00360/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società pubblica)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda con cui ATAC S.p.A. ha chiesto la condanna di Roma Capitale al pagamento di oltre 51 milioni di euro, oltre interessi, quale seconda tranche dell'elemento retributivo giovanile (ERG) da corrispondere al personale, assumendo che tale obbligo derivasse dal Protocollo d'intesa del 12 giugno 2006, dall'Accordo quadro del 14 dicembre 2009 e dai contratti di servizio relativi alla gestione del trasporto pubblico locale. In via subordinata, ATAC ha anche prospettato responsabilità della convenuta ex art. 2497 c.c., deducendo violazione dei doveri di corretta e prudente gestione connessi alla direzione e coordinamento. Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo la lite ricompresa nella materia dei pubblici servizi e necessaria l'interpretazione di accordi e contratti inseriti in un contesto pubblicistico; il TAR, adito in riassunzione, ha invece sollevato conflitto negativo di giurisdizione, osservando che la domanda sostanziale riguardava soltanto l'accertamento della vincolatività di accordi di diritto privato e del conseguente inadempimento, senza esercizio di poteri autoritativi. Il regolamento di giurisdizione è stato quindi deciso dalle Sezioni Unite per individuare il giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale di adempimento contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia verta su obbligazioni patrimoniali nascenti da contratti di servizio e accordi negoziali, nella fase esecutiva del rapporto paritetico, senza esercizio di poteri pubblicistici. Le Sezioni Unite hanno valorizzato il petitum sostanziale, identificandolo nella richiesta di accertare l'inadempimento di Roma Capitale e di condannarla al pagamento delle somme dovute per l'ERG, e hanno escluso che la materia dei pubblici servizi comporti, nel caso concreto, attrazione alla giurisdizione amministrativa. Il mero esame di delibere, protocolli e accordi è stato ritenuto strumentale alla verifica dell'obbligo contrattuale, ma non idoneo a trasformare la controversia in una lite sull'esercizio di poteri autoritativi. Le parti sono quindi rimesse dinanzi al giudice ordinario di Roma.

Norme richiamate

  • art. 386 c.p.c.

    La giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e al petitum sostanziale, non alla sola prospettazione formale della parte.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Il conflitto di giurisdizione è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito previsto.

  • art. 7 c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa non opera automaticamente per ogni controversia che coinvolga diritti soggettivi, dovendo pur sempre verificarsi la riconducibilità al potere amministrativo.

  • art. 133 c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi non assorbe le controversie su corrispettivi e obbligazioni di natura paritetica sorte nella fase esecutiva del rapporto.

  • art. 2497 c.c.

    Richiamato come domanda subordinata di responsabilità da direzione e coordinamento, ma non decisivo ai fini del riparto di giurisdizione sulla domanda principale.

  • art. 5, comma 2, Reg. CE n. 1370/2007

    Richiamato nel quadro normativo del servizio di trasporto pubblico locale in house.

  • art. 18, lett. a, codice dei contratti pubblici

    Richiamato come norma relativa all'affidamento in house e al controllo analogo.

Massime di principio

  • Nel conflitto di giurisdizione il criterio decisivo è il petitum sostanziale, desunto dalla reale natura della situazione dedotta in giudizio e non dalla qualificazione formale data dalla parte.
  • Nelle controversie relative a servizi pubblici, la giurisdizione amministrativa non sussiste quando la lite riguarda esclusivamente l'adempimento di obbligazioni patrimoniali scaturenti da rapporti contrattuali di diritto privato nella fase esecutiva.
  • La presenza di atti pubblicistici antecedenti alla stipulazione del rapporto non basta a radicare la giurisdizione amministrativa se la domanda mira soltanto a far valere un inadempimento contrattuale successivo.
  • Le società in house conservano autonoma soggettività e natura privatistica; il controllo analogo conforma il rapporto con l'ente pubblico ma non trasforma, di per sé, in pubblicistica la controversia sull'esecuzione dei contratti di servizio.
  • Quando la verifica della controversia impone soltanto di interpretare delibere o accordi come presupposti del contenuto contrattuale, la cognizione resta del giudice ordinario se manca un esercizio attuale di potere autoritativo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAgenziaInadempimentoAmministratori
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniSocietario
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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