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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-786/19

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 aprile 2021. — The North of England P & I Association Ltd., parimenti nella sua qualità di soggetto succeduto alla Marine Shipping Mutual Insurance Company contro Bundeszentralamt für Steuern. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita – Seconda direttiva 88/357/CEE – Articolo 2, lettera d), secondo trattino – Direttiva 92/49/CEE – Articolo 46, paragrafo 2, primo comma – Imposta sui premi di assicurazione – Nozione di “Stato membro in cui il rischio è situato” – Veicoli di ogni tipo – Nozione di “Stato membro di immatricolazione” – Assicurazione di navi marittime – Navi iscritte nel registro delle navi di uno Stato membro ma battenti bandiera di un altro Stato membro o di uno Stato terzo in forza di un’autorizzazione al cambio di bandiera temporaneo. — Causa C-786/19

Giurisprudenza europea62019CJ0786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito quale sia lo Stato competente a imporre l’imposta sui premi assicurativi relativi a navi marittime in una situazione di cambio di bandiera temporaneo. Ha interpretato in modo autonomo e uniforme la nozione di "Stato membro di immatricolazione", escludendo che coincida con lo Stato di bandiera quando la nave resta iscritta nel registro navale di un altro Stato membro. Ne consegue che la potestà impositiva spetta allo Stato che tiene il registro delle navi, poiché tale criterio si collega in modo concreto e materiale al rischio assicurato e meglio evita doppia imposizione ed elusione.

Imposta sui premi assicurativi relativi a navi marittime: individuazione dello Stato membro di immatricolazione quando la nave è iscritta in un registro di uno Stato membro ma batte temporaneamente bandiera di un altro Stato membro o di uno Stato terzo.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/49/CEE e dell’articolo 2, lettera d), secondo trattino, della seconda direttiva 88/357/CEE, la nozione di "Stato membro di immatricolazione" di un natante marittimo assicurato coincida con lo Stato membro che tiene il registro navale in cui la nave è iscritta per provare la proprietà, oppure con lo Stato di cui la nave batte bandiera, anche quando tale bandiera è temporaneamente diversa per effetto di un’autorizzazione al cambio di bandiera.

Principio di diritto

Quando un contratto di assicurazione copre rischi connessi all’uso di navi marittime iscritte nel registro navale di uno Stato membro, ma temporaneamente abilitate a battere bandiera di un altro Stato membro o di uno Stato terzo, lo "Stato membro di immatricolazione" ai sensi dell’articolo 2, lettera d), secondo trattino, della seconda direttiva 88/357/CEE, e quindi lo "Stato membro in cui il rischio è situato" ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/49/CEE, è lo Stato membro che tiene il registro delle navi in cui la nave è iscritta principalmente per provarne la proprietà; tale Stato ha competenza esclusiva a tassare i premi assicurativi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Seconda direttiva 88/357/CEE, articolo 2, lettera d), secondo trattino
  • Direttiva 92/49/CEE, articolo 46, paragrafo 2, primo comma
  • Direttiva 2009/138/CE, articolo 13, punti 13 e 14, e articolo 157
  • Convenzione di Montego Bay, articoli 90, 91, 92 e 94
  • Versicherungssteuergesetz (VersStG)
  • Schiffsregisterordnung (SchRegO)
  • Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe (FlaggRG)

Imposta sui premi assicurativi e navi marittime con cambio di bandiera temporaneo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Köln in materia di imposta sulle assicurazioni applicata ai premi versati per coperture relative a navi marittime. Il problema nasceva perché le navi erano iscritte nel registro delle navi tedesco, ma battevano temporaneamente bandiera maltese o liberiana in forza di un’autorizzazione al cambio di bandiera.

Fatti e procedimento principale

La The North of England P & I Association Ltd, assicuratore con sede nel Regno Unito, subentrata alla Marine Shipping Mutual Insurance Company, aveva stipulato contratti di assicurazione con quattordici società tedesche proprietarie di navi marittime. I contratti coprivano rischi diversi, tra cui responsabilità civile, protezione giuridica, casco e rischi di guerra. Il Bundeszentralamt für Steuern aveva emesso un avviso di riscossione dell’imposta sulle assicurazioni per premi non dichiarati in Germania. La compagnia contestava la tassazione sostenendo che i rischi non fossero situati in Germania, poiché il criterio rilevante sarebbe dovuto essere lo Stato di bandiera e non lo Stato che teneva il registro navale.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se, ai fini dell’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/49/CEE, letto con l’articolo 2, lettera d), secondo trattino, della seconda direttiva 88/357/CEE, lo "Stato membro di immatricolazione" fosse:

  • lo Stato che tiene il registro ufficiale nel quale la nave è iscritta principalmente per provare la proprietà; oppure
  • lo Stato di cui la nave batte bandiera.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato:

  • l’articolo 2, lettera d), secondo trattino, della seconda direttiva 88/357/CEE, che per i veicoli immatricolati individua come Stato in cui il rischio è situato lo Stato membro di immatricolazione;
  • l’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/49/CEE, che attribuisce allo Stato membro in cui il rischio è localizzato la competenza esclusiva a tassare i premi;
  • la Convenzione di Montego Bay, in particolare gli articoli 91, 92 e 94, per il quadro internazionale sulla nazionalità e bandiera delle navi.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto affermato che la nozione di "Stato membro di immatricolazione" deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme nel diritto dell’Unione, perché la disposizione non rinvia al diritto nazionale. Ha osservato che la formulazione delle varie versioni linguistiche, salvo quella tedesca, rimanda alla registrazione o immatricolazione della nave e non allo Stato di bandiera.

Sul piano teleologico, la Corte ha ribadito, richiamando la sentenza Kvaerner, che il legislatore dell’Unione ha scelto criteri concreti e materiali per localizzare il rischio, al fine di:

  • evitare distorsioni di concorrenza tra assicuratori di Stati diversi;
  • prevenire doppia imposizione;
  • impedire elusione fiscale.

Secondo la Corte, il criterio del registro navale è coerente con tali obiettivi perché collega il rischio al luogo in cui la nave è iscritta principalmente per identificarne il proprietario, soggetto che sopporta in primo luogo i rischi connessi alla nave e al suo utilizzo. Lo Stato di bandiera, invece, non presenta un legame concreto e diretto con il rischio assicurato, poiché il controllo esercitato sul piano amministrativo e tecnico non basta, di per sé, a localizzare il rischio rispetto al proprietario della nave.

La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso allo Stato di bandiera non garantirebbe adeguatamente l’obiettivo antielusivo, specie nel caso concreto in cui il cambio di bandiera temporaneo era stato autorizzato pur restando invariata l’iscrizione nel registro tedesco. Invece, lo Stato che tiene il registro consente una localizzazione più stabile e uniforme del rischio per tutti i "veicoli di ogni tipo" contemplati dalla direttiva.

Decisione

La Corte ha quindi risposto che, in presenza di navi marittime iscritte nel registro navale di uno Stato membro ma battenti temporaneamente bandiera di un altro Stato membro o di uno Stato terzo, lo "Stato membro di immatricolazione" è lo Stato che tiene il registro delle navi in cui esse sono iscritte ai fini principalmente probatori della proprietà. Tale Stato è anche lo "Stato membro in cui il rischio è situato" ed è l’unico competente a tassare i premi assicurativi.

Principi affermati

La sentenza conferma che, in materia di imposta sui premi assicurativi, il criterio di localizzazione del rischio per le navi marittime non si identifica con lo Stato di bandiera quando la nave resta registrata altrove. Il collegamento rilevante è quello con il registro navale, perché esprime un elemento concreto e materiale idoneo a individuare in modo uniforme lo Stato fiscalmente competente.

Come è indicizzato

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