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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28780/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile perché fondato su un motivo non consentito contro la sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un imputato al quale il GUP del Tribunale di Vicenza ha applicato, su richiesta dell'interessato e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni 2 di reclusione ed euro 10.000 di multa per reati in materia di stupefacenti, riuniti sotto il vincolo della continuazione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, lamentando il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, nel rito del patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per motivi tassativi; il motivo articolato, incentrato su una censura di motivazione e sul mancato proscioglimento, esula dall'ambito consentito. La Corte aggiunge che, in concreto, la motivazione della decisione non presentava il vizio denunciato, poiché il giudice aveva valorizzato le risultanze del verbale di perquisizione e sequestro, del verbale di arresto e del narcotest, ritenendo insussistenti i presupposti per il proscioglimento; con la scelta del rito speciale, l'imputato aveva inoltre implicitamente rinunciato a contestare colpevolezza ed elementi circostanziali del reato.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    costituisce il titolo di reato per la condanna patteggiata, in forma riunita per continuazione.

  • art. 129 c.p.p.

    è la norma invocata dal ricorrente per sostenere la necessità del proscioglimento, ma la censura è reputata non deducibile nel ricorso contro patteggiamento nei limiti indicati.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sono ammessi solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso quando il motivo non rientra tra quelli consentiti.

  • legge 11.103/17

    è richiamata come fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi espressamente previsti dalla legge; non è quindi deducibile un generico vizio di motivazione sulla decisione di patteggiamento.
  • La doglianza relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere veicolata in cassazione contro una sentenza di patteggiamento, se non nei limiti dei motivi tassativi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La scelta del patteggiamento implica accettazione del rito e rinuncia alle contestazioni incompatibili con esso, incluse le questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato, salvo i casi in cui la legge consenta specifiche censure.
  • Quando il motivo di ricorso contro il patteggiamento esula dai motivi consentiti, la Corte può dichiararne l'immediata inammissibilità con le conseguenze economiche previste.
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Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

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