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Sentenza

Sentenza del 28/07/2020 n. 16163 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti impugnavano l'avviso di accertamento per rettifica dei valori di due capannoni (valori dichiarati inferiori rispetto a quelli accertati). L'Agenzia deduceva che la CTP e la CTR avevano errato nel ritenere attendibile la relazione del C.T.U., contestando il metodo e i parametri utilizzati dal perito d'ufficio (in particolare l'abbattimento forfettario del 45% sul valore determinato dall'U.T.E.), la carenza di istruttoria, la violazione di norme tecniche e urbanistiche e l'illegittimità delle sanzioni applicate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibili i motivi di gravame in cassazione perché l'Agenzia non ha specificato adeguatamente le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già nel giudizio di merito e non ha riprodotto in modo circostanziato i chiarimenti forniti dal C.T.U. in grado di appello. La Corte ha confermato il principio secondo cui il giudice di merito, quando recepisce le conclusioni del C.T.U. che ha già risposto alle osservazioni delle parti, assolva l'obbligo motivazionale con l'indicazione delle fonti del proprio convincimento e non è tenuto a confutare point by point le deduzioni delle parti; una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986

    Richiamato dai contribuenti per censurare la rettifica del valore immobiliare (mancanza di elementi comparativi). La Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito della rettifica catastale, ma ha limitato l'esame ai profili procedurali e di motivazione, confermando che le censure tecniche devono essere specificate nel merito.

  • D.M. n. 1444 del 1968

    Invocato per carenze istruttorie nella valutazione; la Corte ha giudicato rilevante non la mera allegazione di violazioni tecniche, ma la specificità delle critiche rivolte al C.T.U. già in primo grado e il loro trattamento nel giudizio di merito.

  • Legge n. 122 del 1989

    Richiamata in tema di presunte illegittimità procedurali e valutative; la Corte ha rimarcato che le valutazioni tecniche rientrano nel sindacato di merito se non è allegata specificità circa l'omesso esame.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001

    Richiesto dai ricorrenti in relazione a profili urbanistici/edificatori; la Corte ha rilevato che tali censure, se già affrontate dal C.T.U. e dal giudice del merito, non possono costituire motivo di cassazione salvo puntuale indicazione di omissioni motivazionali.

  • Legge n. 212 del 2000

    Invocata in ordine all'illegittimità delle sanzioni tributarie; la Corte non ha affrontato nel merito un annullamento delle sanzioni ma ha sottolineato l'onere di specificare le ragioni per cui la relazione del C.T.U. sarebbe inattendibile ai fini della disapplicazione delle sanzioni.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992

    Riferimento normativo in tema di impugnazioni davanti alle Commissioni tributarie; la Corte ha valutato la correttezza del procedimento di grado d'appello e l'adeguatezza della motivazione della CTR, ritenendo inammissibili le critiche che chiedono mera riconsiderazione del merito.

  • Codice di procedura civile

    Richiamato con riguardo ai principi di decisione e motivazione del giudice; la Corte ha precisato che il giudice che aderisce alle conclusioni del C.T.U. ottempera all'obbligo motivazionale indicando le fonti del proprio convincimento.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n.5

    Richiamati in riferimento ai motivi di cassazione per nullità o vizio di motivazione: la Corte ha chiarito che per denunciarli è necessario indicare specificamente quali deduzioni siano state omesse o non valutate, non potendo la cassazione limitarsi a una generica protesta o a un sindacato di merito.

  • Codice di procedura civile

    art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Richiamato in tema di specificità del ricorso; la Corte ha affermato l'onere del ricorrente di riprodurre in cassazione i passaggi salienti e le critiche già prospettate al C.T.U. per consentire il controllo di legittimità.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che ha esaminato e replicato alle osservazioni delle parti, l'obbligo motivazionale è assolto con l'indicazione delle fonti del convincimento; non è necessario una confutazione puntuale di ogni singola critica di parte.
  • In Cassazione non è consentito un semplice sindacato di merito: le doglianze che chiedono la rivalutazione delle risultanze istruttorie si risolvono in inammissibili argomentazioni difensive se non corredate da specifiche indicazioni di omissioni o contraddizioni motivazionali.
  • La parte che invoca nullità o insufficienza della motivazione deve indicare in modo circostanziato le deduzioni non esaminate dal giudice di merito e la loro rilevanza decisoria; il generico rinvio agli atti non è sufficiente.
  • Le critiche sul metodo e sui parametri di valutazione posti dal C.T.U. devono essere formulate in modo puntuale nel merito e riproposte con precisione in cassazione, pena l'inammissibilità del motivo.
  • Quando il C.T.U. riafferma le proprie conclusioni anche in appello e risponde alle obiezioni, la parte ricorrente ha l'onere di documentare specificamente le contraddizioni o le carenze non risolte dal perito per poter ottenere il sindacato di legittimità.

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