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Sentenza

Sentenza n. 3292/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione sesta) n. 7345/2023

Giustizia amministrativa202402504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Napoli che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro il diniego di condono edilizio e l’ingiunzione di demolizione

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado, deducendo, da un lato, la falsa applicazione dell’art. 330, comma 2, c.p.c., ritenuto applicabile esclusivamente alla notificazione delle impugnazioni di sentenze civili e non estensibile alla notificazione di provvedimenti amministrativi; dall’altro, il travisamento dei fatti, poiché il diniego di condono non era stato notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi, ma soltanto alla madre dell’appellante, indicata nella relata come vedova del richiedente e destinataria dell’obbligo di rimozione dell’abuso. L’appellante ha quindi sostenuto che nessuna notificazione valida fosse stata effettuata nei suoi confronti e che il termine per impugnare dovesse decorrere dalla conoscenza acquisita mediante accesso agli atti il 14 dicembre 2018. Il ricorso di primo grado, notificato l’11 febbraio 2019, sarebbe stato pertanto tempestivo. Nel giudizio di primo grado era stata inoltre dedotta la mancata notificazione della richiesta di integrazione documentale, oggetto di querela di falso in sede civile, nonché la mancata notificazione del diniego e del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello. Ha rilevato, in fatto, che il diniego di condono era stato notificato esclusivamente alla coniuge superstite, in proprio quale vedova e soggetto obbligato alla rimozione dell’abuso ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, e non collettivamente e impersonalmente agli eredi. Nessuna notificazione risultava effettuata all’appellante, erede e comproprietaria. Ha inoltre ritenuto fondato il motivo di diritto, precisando che la notificazione collettiva e impersonale prevista dall’art. 330, comma 2, c.p.c. ha natura eccezionale, opera nell’ambito delle impugnazioni civili e presuppone una precedente elezione di domicilio o indicazione di recapito nel giudizio definito dalla sentenza impugnata; non può quindi essere estesa alla notificazione di provvedimenti amministrativi. Non essendo la notificazione del diniego opponibile all’appellante, il termine per impugnare decorreva dalla conoscenza effettiva acquisita con l’accesso agli atti del 14 dicembre 2018. La notificazione del ricorso l’11 febbraio 2019 era quindi tempestiva. L’erronea dichiarazione di irricevibilità ha integrato i presupposti della nullità della sentenza ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. La sentenza appellata è stata annullata con rinvio al giudice di primo grado. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 330, comma 2, c.p.c.

    La notificazione collettiva e impersonale agli eredi è una modalità eccezionale prevista per le impugnazioni civili e non è estensibile alla notificazione di provvedimenti amministrativi.

  • art. 325 c.p.c.

    Il carattere particolarmente breve del termine per impugnare la sentenza civile giustifica, nel sistema dell’art. 330, comma 2, c.p.c., la notificazione collettiva e impersonale agli eredi.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Individua l’obbligo di rimozione dell’abuso edilizio gravante sul soggetto destinatario dell’ingiunzione di demolizione; nel caso concreto il richiamo è stato riferito alla coniuge superstite destinataria della notificazione.

  • art. 29 c.p.a.

    Prevede il termine perentorio di sessanta giorni per l’azione di annullamento; il termine decorre dalla notificazione o dalla piena conoscenza opponibile del provvedimento.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    Consente l’annullamento della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado quando ricorrono i presupposti di nullità della sentenza.

  • art. 77 c.p.a.

    Richiamato per la richiesta, formulata in primo grado, di sospensione del giudizio amministrativo in ragione della pendenza della querela di falso in sede civile.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale disciplina del preavviso di rigetto, la cui mancata notificazione era stata dedotta nel ricorso di primo grado.

Massime di principio

  • La notificazione collettiva e impersonale agli eredi prevista dall’art. 330, comma 2, c.p.c. è una modalità eccezionale, collegata alle impugnazioni civili e ai presupposti specificamente indicati dalla disposizione; non può essere applicata analogicamente o estesa alla notificazione di provvedimenti amministrativi.
  • La notificazione di un provvedimento amministrativo effettuata a uno soltanto degli eredi, in una qualità diversa dalla qualità di destinatario collettivo degli eredi, non produce nei confronti degli altri eredi gli effetti della notificazione e non fa decorrere il termine decadenziale per la loro impugnazione.
  • Quando il provvedimento amministrativo non sia stato notificato al destinatario, il termine per proporre l’azione di annullamento decorre, in presenza di piena conoscenza, dalla data in cui il destinatario abbia acquisito effettiva conoscenza dell’atto; l’accesso agli atti può costituire tale momento di conoscenza.
  • L’erronea dichiarazione di irricevibilità fondata sull’imputazione al destinatario di una notificazione mai validamente eseguita nei suoi confronti integra, ricorrendone i presupposti, una nullità della sentenza ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., con annullamento e rinvio al giudice di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàNullità del provvedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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