Sentenza n. 13721/2026 - Roma, Sezione 2B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusi il decreto regionale di individuazione degli importi dovuti e le deliberazioni delle aziende sanitarie liguri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il decreto regionale e le deliberazioni delle aziende sanitarie della Liguria concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché, in via derivata o cautelativa, i decreti ministeriali, le circolari, gli accordi e gli ulteriori atti presupposti relativi alla determinazione dei tetti di spesa e delle modalità di ripiano. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, poiché l’obbligazione relativa alle annualità considerate si era estinta ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente e dell’estinzione dell’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 intervenuta nelle more del giudizio. Il Collegio ha ritenuto di dover definire la controversia in rito, in applicazione del principio dispositivo del processo amministrativo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti impugnati. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
La disposizione, sopravvenuta nelle more del giudizio, ha determinato l’estinzione dell’obbligazione relativa al ripiano per gli anni 2015-2018, facendo venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione di merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la trattazione dell’udienza camerale da remoto.
Massime di principio
- La sopravvenuta estinzione dell’obbligazione oggetto della controversia determina il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione di merito e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- Nel processo amministrativo, il giudice deve definire la controversia in rito quando il ricorrente dichiara, in modo coerente con una sopravvenienza normativa o fattuale, di non avere più interesse alla decisione, in ossequio al principio dispositivo.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non implica una valutazione sulla legittimità degli atti impugnati e non consente, di regola, l’esame delle censure di merito.
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