Sentenza del 12/11/2021 n. 5104 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Notifica non completata - Causa non imputabile al notificante - Validità notifica oltre il termine legale - Sussiste - Condizione - Procedimento notificatorio diligentemente riattivato - E' tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica di un atto (es. avviso di accertamento/ingiunzione) effettuata oltre i termini di legge, sostenendo che la tardiva notifica ne determinasse l'invalidità. La notifica non era stata completata per cause non imputabili al notificante; la questione era se, nonostante il superamento dei termini, la successiva riattivazione del procedimento notificatorio potesse rendere valida la notifica stessa.
La decisione
La Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata oltre i termini legali perché è stato accertato che la mancata completazione della notifica non era imputabile al notificante e che il procedimento notificatorio era stato diligentemente riattivato. In base alla giurisprudenza richiamata, la tempestiva e diligente ripresa dell'iter notificatorio giustifica la validità della notifica anche se questa viene eseguita oltre i termini ordinari per l'impugnazione.
Norme richiamate
d.P.R. n.602/1973, art. 26
L'art.26 disciplina le modalità di notifica degli atti tributari e i relativi termini; nella lettura applicata dalla giurisprudenza la normativa consente, ove la mancata notifica non sia imputabile al notificante e il procedimento sia riattivato con diligenza, che una notifica eseguita oltre i termini produca comunque effetti validi.
Cass. civ., n. 6547/2008
La sentenza conferma il principio secondo cui la notifica tardiva è valida se la mancata tempestiva esecuzione non è imputabile al notificante e se l'iter è stato diligentemente riattivato.
Cass. civ., n. 25574/2011
Conferma e ribadisce l'orientamento di Cass. 6547/2008: la valida riattivazione del procedimento notificatorio giustifica la notifica oltre i termini quando l'inadempimento originario non è imputabile al notificante.
Massime di principio
- Se la notifica non è andata a buon fine per cause non attribuibili al notificante, la successiva notifica anche oltre i termini può essere considerata valida se è dimostrabile che il procedimento notificatorio è stato prontamente e diligentemente riattivato.
- Causa non imputabile al notificante: rientrano situazioni quali errore o omissione di terzi (es. servizio postale), impossibilità sopravvenuta non dipendente dalla volontà del notificante, o altre circostanze oggettive che impediscono la corretta esecuzione nei termini.
- Cosa dimostrare per la diligenza della riattivazione: atti di sollecito, nuove ed immediate iniziative per la ricerca del destinatario, ripetute tentate notifiche, richieste di informazioni al servizio postale o ad altri soggetti coinvolti; documentazione probatoria tempestiva è essenziale.
- Effetti pratici: quando la notifica viene ritenuta valida anche oltre i termini, i termini per l'impugnazione decorrono dalla notificazione effettiva regolare; il contribuente deve valutare tempestivamente rimedi e conservare prove degli eventi.
- Consiglio operativo: in situazioni analoghe il privato dovrebbe raccogliere e conservare tutta la documentazione che attesti le cause esterne della mancata notifica e le tempestive azioni del notificante, valutando in tempo utile eventuali eccezioni procedurali o impugnazioni secondo le scadenze effettive.
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