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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-830/18

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 aprile 2020. — Landkreis Südliche Weinstraße contro PF e.a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Figli di lavoratori frontalieri – Vantaggi sociali – Sistema di rimborso delle spese di trasporto scolastico – Requisito della residenza in un Land – Esclusione dei figli che frequentano la scuola in tale Land e risiedono in uno Stato membro diverso da quello dell’istituto scolastico frequentato – Esclusione dei cittadini nazionali residenti negli altri Länder. — Causa C-830/18

Giurisprudenza europea62018CJ0830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato come discriminazione indiretta, vietata dal regolamento n. 492/2011, la norma della Renania-Palatinato che riconosce il trasporto scolastico solo agli scolari residenti nel Land. Ha inoltre escluso che le difficoltà organizzative del trasporto scolastico possano giustificare tale restrizione. La pronuncia è rilevante per i figli di lavoratori frontalieri e per i vantaggi sociali connessi alla mobilità dei lavoratori nell’Unione.

Libera circolazione dei lavoratori: il requisito di residenza in un Land per ottenere il rimborso delle spese di trasporto scolastico dei figli di lavoratori frontalieri integra una discriminazione indiretta vietata dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e non è giustificato da esigenze organizzative del sistema scolastico.

La questione giuridica

1) Se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 osti a una normativa di un Land che subordina la presa in carico del trasporto scolastico alla residenza nel territorio del Land, quando tale requisito esclude in prevalenza cittadini residenti in altri Stati membri, in particolare figli di lavoratori frontalieri. 2) In caso affermativo, se la necessità di garantire l’efficace organizzazione del sistema scolastico costituisca un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare la misura.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 osta a una normativa nazionale che limita il rimborso o la presa in carico del trasporto scolastico ai soli residenti nel Land, poiché un criterio di residenza territoriale può colpire in modo particolare i lavoratori frontalieri e i loro familiari, integrando così una discriminazione indiretta vietata. Tale discriminazione non può essere giustificata dalle sole difficoltà pratiche connesse all’organizzazione del trasporto scolastico, perché queste non costituiscono di per sé un motivo imperativo di interesse generale e, in ogni caso, la misura non risulta indispensabile né sufficientemente collegata all’organizzazione del sistema scolastico.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011
  • Articolo 10 del regolamento (UE) n. 492/2011
  • Regolamento (CEE) n. 1612/68
  • Articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Rimborso delle spese di trasporto scolastico e lavoratori frontalieri

La Corte di giustizia, Nona Sezione, si pronuncia in sede di rinvio pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011. La controversia opponeva un Landkreis tedesco a PF, figlio di un lavoratore frontaliero residente in Francia ma occupato in Germania, con riguardo alla presa in carico delle spese di trasporto scolastico nel Land Renania-Palatinato.

Fatti e procedimento principale

PF, cittadino tedesco, viveva in Francia con i genitori e frequentava una scuola secondaria nel Landkreis Südliche Weinstraße. In precedenza le spese di trasporto scolastico erano state coperte, ma per l’anno scolastico 2015-2016 il Landkreis aveva negato il beneficio, applicando la normativa del Land che limita il trasporto scolastico ai soli scolari residenti nel territorio regionale. Il giudice amministrativo di primo grado aveva accolto il ricorso di PF; il giudice del rinvio si è poi interrogato sulla compatibilità della normativa con il diritto dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 45 TFUE, in quanto base della libera circolazione dei lavoratori;
  • l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 492/2011, che garantisce la parità di trattamento e l’accesso agli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali;
  • l’articolo 10 del medesimo regolamento, relativo all’accesso dei figli dei lavoratori a corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante se vi risiedono.

Prima questione pregiudiziale: esistenza di una discriminazione indiretta

La Corte ricorda che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 è una specificazione della regola generale di parità di trattamento dell’articolo 45 TFUE e vieta non solo la discriminazione diretta in base alla cittadinanza, ma anche le forme di discriminazione indiretta che, attraverso criteri apparentemente neutri, colpiscono in particolare i lavoratori migranti.

Secondo la Corte:

  • la presa in carico del trasporto scolastico di un familiare rientra nella nozione di "vantaggio sociale";
  • i familiari del lavoratore migrante beneficiano indirettamente della parità di trattamento riconosciuta al lavoratore;
  • un requisito di residenza nel territorio del Land, pur formalmente neutro, è idoneo per sua natura a incidere maggiormente sui lavoratori frontalieri residenti in un altro Stato membro rispetto ai lavoratori nazionali.

La circostanza che anche alcuni cittadini tedeschi residenti in altri Länder siano esclusi non esclude la discriminazione indiretta, perché la comparazione rilevante è tra lavoratori nazionali e lavoratori migranti/frontalieri. La Corte osserva inoltre che la misura può costituire, in ogni caso, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, poiché può dissuadere un cittadino dell’Unione dal trasferire la residenza oltre frontiera per lavorare in uno Stato membro diverso.

Seconda questione pregiudiziale: giustificazione della misura

Quanto alla giustificazione, la Corte afferma che una discriminazione indiretta può essere ammessa solo se persegue un obiettivo legittimo ed è proporzionata. Riconosce in linea generale che l’assicurare un livello elevato di formazione e, più in generale, la tutela del diritto all’istruzione di cui all’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali possono costituire obiettivi legittimi.

Tuttavia, nel caso concreto:

  • le norme contestate riguardano non l’organizzazione del sistema scolastico in senso stretto, ma soltanto il trasporto scolastico;
  • il fatto che il trasporto sia regolato separatamente rispetto all’organizzazione scolastica dimostra che i due livelli non sono necessariamente inscindibili;
  • la misura non appare indispensabile, perché potrebbero essere adottate soluzioni alternative per determinare il contributo dovuto, come criteri territoriali diversi dal requisito di residenza nel Land;
  • le difficoltà pratiche per le autorità non bastano da sole a giustificare la restrizione di una libertà fondamentale.

La Corte conclude quindi che le difficoltà connesse alla gestione del trasporto scolastico non costituiscono un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare la discriminazione indiretta accertata.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • una normativa nazionale che subordina la presa in carico del trasporto scolastico da parte di un Land al requisito della residenza nel territorio del Land costituisce una discriminazione indiretta vietata dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011;
  • le difficoltà pratiche connesse all’efficace organizzazione del trasporto scolastico all’interno del Land non costituiscono un motivo imperativo di interesse generale atto a giustificare tale discriminazione.

Principi utili per la pratica

La sentenza conferma che i vantaggi sociali accessori alla mobilità lavorativa non possono essere subordinati a requisiti territoriali che penalizzino, anche solo di fatto, i lavoratori frontalieri e i loro familiari. Per gli operatori, la pronuncia è significativa nelle controversie relative a prestazioni pubbliche regionali o locali condizionate alla residenza, specie quando il criterio territoriale incida su cittadini che esercitano la libera circolazione oltre frontiera.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei lavoratoridiscriminazione indirettavantaggi socialiistruzione e trasporto scolasticolavoratori frontalieri

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