Cassazione Penale, Ordinanza n. 31108/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo la carenza dell'elemento oggettivo del reato; la Corte di cassazione ha rilevato che si trattava della mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese, quindi di un motivo non specifico. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché aspecifico e comunque privo di interesse, poiché le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado. Con il terzo motivo ha censurato l'eccessività della pena; la Corte ha osservato che la doglianza non è consentita in sede di legittimità e che, in ogni caso, è manifestamente infondata, perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p., con adeguata motivazione nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
artt. 624, 625 nn. 1 e 7 c.p.
Sono le norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della loro applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure proposte.
artt. 132 e 133 c.p.
La graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali e con motivazione adeguata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già proposte in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura relativa alle attenuanti generiche è inammissibile quando difetta di specificità o di interesse, in particolare se le attenuanti risultano già concesse in primo grado.
- La doglianza sulla misura della pena non può tradursi in una sollecitazione a una nuova valutazione di merito, poiché la commisurazione della pena è rimessa al giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; in cassazione è sindacabile solo per vizi logici o giuridici della motivazione.
- Una motivazione di merito che dia conto, in modo congruo, degli elementi ritenuti decisivi per la determinazione della pena è sufficiente a superare il controllo di legittimità.
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